Cenni sull'affidamento dei figli minori in Europa

Le modalità di affidamento della prole nei procedimenti di separazione e divorzio sono al centro di un acceso dibattito istituzionale e di un crescente interesse da parte di studiosi e operatori sociali.

Le modalità di affidamento della prole nei procedimenti di separazione e divorzio sono al centro di un acceso dibattito istituzionale e di un crescente interesse da parte di studiosi e operatori sociali. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’istituto dell’affidamento congiunto. Negli ultimi anni molti Paesi europei hanno modificato il proprio diritto di famiglia, riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei propri genitori .

In alcuni degli Stati che hanno scelto di percorrere questa strada, il ricorso all’affidamento congiunto è divenuto quasi la regola generale, mentre l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge l’eccezione, riservata ai casi in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un provvedimento in materia o sia ritenuto comunque necessario a tutela degli interessi del minore.

Francia: l’affidamento congiunto, introdotto come possibilità nel 1987, è divenuto la regola dal 1993.

Inoltre, una legge del 2002 ha previsto la possibilità di stabilire una doppia residenza per il minore.

Inghilterra e Galles: con l’entrata in vigore nel 1991 del Children Act del 1989, i coniugi dopo il divorzio continuano ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale. Prima di allora prevaleva, in generale, l’affidamento esclusivo alla madre, disposto tra il 1988 e il 1990 mediamente in circa il 74% dei casi. L’affidamento ad entrambi i coniugi coinvolgeva circa il 18% dei figli minori, mentre quello al padre circa l’8%. Il Children Act sostituisce ai concetti di affidamento (custody) e visita (access) quelli di domiciliazione (residence) e relazione (contact). La strada percorsa è quella del minore intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un provvedimento relativo alla custodia del minore (nel 2001 le corti inglesi hanno emesso 6.634 contact orders e 2.867 residence orders). (Fonte: Office for National Statistics, “Marriage, divorce and adoption statistics”, Review of the Registrar General on marriage, divorces and adoptions in England and Wales, 2001).

Germania: è una legge del 16 dicembre del 1997, entrata in vigore nel 1998, a prevedere il mantenimento della potestà congiunta nel caso del venir meno dell’unione coniugale o di fatto. È prevista anche la possibilità che uno dei genitori chieda l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco è stato chiamato a decidere in merito all’affidamento in circa il 16% dei casi di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto l’affidamento congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6% e a terzi nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possano opporsi alla domanda di affidamento esclusivo. (Fonte: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, R2.2, 2003).

Olanda: dal 1998 l’affidamento congiunto costituisce la regola generale e si ricorre a quello esclusivo in via eccezionale, a seguito di una specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente motivata. In precedenza l’affidamento congiunto costituiva l’eccezione e doveva essere richiesto espressamente dai coniugi all’atto del divorzio. Nel 1995 il 71% dei figli minori veniva affidato in via esclusiva alla madre, ma nel 2001 la percentuale è scesa al 3%, a favore del mantenimento del regime di condivisione della potestà genitoriale vigente durante il matrimonio, disposto per il 96% dei casi.

(Fonte: Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands 2004).

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