Patrocinio Gratuito

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario. Chi può essere ammesso Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
        Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115  

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO A)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126)

Indice

PARTE I - Disposizioni generali

TITOLO I - Oggetto e definizioni
Art. 1 (L) - Oggetto
Art. 2 (L) - Ambito di applicazione
Art. 3 (R) - Definizioni

TITOLO II - Disposizioni generali relative al processo penale
Art. 4 (L) - Anticipazione delle spese
Art. 5 (L) - Spese ripetibili e non ripetibili
Art. 6 (L) - Remissione del debito
Art. 7 (R) - Rogatorie all'estero

TITOLO III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 8 (L) - Onere delle spese

PARTE II - Voci di spesa

TITOLO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art. 9 (L) - Contributo unificato
Art. 10 (L) - Esenzioni
Art. 11 (L) - Prenotazione a debito del contributo unificato
Art. 12 (L) - Azione civile nel processo penale
Art. 13 (L) - Importi
Art. 14 (L) - Obbligo di pagamento
Art. 15 (R) - Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato
Art. 16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
Art. 17 (L) - Variazione degli importi
Art. 18 (L) - Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato

TITOLO II - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

CAPO I - Disposizioni generali
Art. 19 (R) - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
Art. 20 (L) - Indennità di trasferta
Art. 21 (R) - Calcolo delle distanze
Art. 22 (R) - Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio

CAPO II - Notificazioni nel processo penale

SEZIONE I - Norme generali
Art. 23 (L) - Diritti
Art. 24 (L) - Indennità di trasferta

SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Art. 25 (L) - Importo dei diritti
Art. 26 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione

SEZIONE III - Notificazioni a richiesta delle parti
Art. 27 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti

CAPO III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

SEZIONE I - Norme generali
Art. 28 (L) - Contestualità di trasferte
Art. 29 (L) - Diritti

SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Art. 30 (L) - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
Art. 31 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione

SEZIONE III -Notificazioni a richiesta delle parti
Art. 32 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti
Art. 33 (L) - Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Art. 34 (L) - Importo dei diritti
Art. 35 (L) - Importo dell'indennità di trasferta
Art. 36 (L) - Maggiorazioni per l'urgenza

CAPO IV - Atti di esecuzione nel processo civile
Art. 37 (L) - Diritto di esecuzione
Art. 38 (L) - Indennità di trasferta per atti di esecuzione

TITOLO III - Spese di spedizione
Art. 39 (R) - Spese di spedizione

TITOLO IV -Diritto di copia e diritto di certificato
Art. 40 (L) - Determinazione di nuovi supporti e degli importi

TITOLO V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile
Art. 41 (L) - Trasferte di magistrati professionali e onorari
Art. 42 (L) - Trasferte di magistrati professionali di corte di assise
Art. 43 (L) - Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
Art. 44 (L) - Trasferte degli ufficiali giudiziari

TITOLO VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art. 45 (L) - Indennità per testimoni residenti
Art. 46 (L) - Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti
Art. 47 (L) - Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
Art. 48 (L) - Testimoni dipendenti pubblici

TITOLO VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 49 (L) - Elenco delle spettanze
Art. 50 (L) - Misura degli onorari
Art. 51 (L) - Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili
Art. 52 (L) - Aumento e riduzione degli onorari
Art. 53 (L) - Incarichi collegiali
Art. 54 (L) - Adeguamento periodico degli onorari
Art. 55 (L) - Indennità e spese di viaggio
Art. 56 (L) - Spese per l'adempimento dell'incarico
Art. 57 (R) - Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato

TITOLO VIII - Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 58 (L) - Indennità di custodia
Art. 59 (L) - Tabelle delle tariffe vigenti

TITOLO IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
Art. 60 (R) - Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

TITOLO X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo
Art. 61 (R) - Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi
Art. 62 (R) - Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
Art. 63 (R) - Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi in pristino dei luoghi

TITOLO XI - Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
Art. 64 (L) - Indennità dei magistrati onorari
Art. 65 (L) - Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise
Art. 66 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
Art. 67 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza
Art. 68 (L) - Indennità degli esperti delle sezioni agrarie

TITOLO XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
Art. 69 (L) - Spese escluse
Art. 70 (L) - Spese straordinarie

TITOLO XIII - Domanda di liquidazione e decadenza
Art. 71 (L) - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte
Art. 72 (R) - Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia

TITOLO XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
Art. 73 (R) - Procedura per la registrazione degli atti giudiziari

PARTE III - Patrocinio a spese dello Stato

TITOLO I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art. 74 (L) - Istituzione del patrocinio
Art. 75 (L) - Ambito di applicabilità

CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art. 76 (L) - Condizioni per l'ammissione
Art. 77 (L) - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione

CAPO III - Istanza per l'ammissione al patrocinio
Art. 78 (L) - Istanza per l'ammissione
Art. 79 (L) - Contenuto dell'istanza

CAPO IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
Art. 80 (L) - Nomina del difensore
Art. 81 (L) - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Art. 82 (L) - Onorario e spese del difensore
Art. 83 (L) - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
Art. 84 (L) - Opposizione al decreto di pagamento
Art. 85 (L) - Divieto di percepire compensi o rimborsi

CAPO V - Recupero delle somme da parte dello Stato
Art. 86 (L) - Recupero delle somme da parte dello Stato

CAPO VI - Norme finali
Art. 87 (L) - Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
Art. 88 (L) - Controlli da parte della Guardia di finanza
Art. 89 (L) - Norme di attuazione

TITOLO II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art. 90 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide

CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art. 91 (L) - Esclusione dal patrocinio
Art. 92 (L) - Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione

CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio
Art. 93 (L) - Presentazione dell'istanza al magistrato competente
Art. 94 (L) - Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità
Art. 95 (L) - Sanzioni

CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione
Art. 96 (L) - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art. 97 (L) - Provvedimenti adottabili dal magistrato
Art. 98 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
Art. 99 (L) - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza

CAPO V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
Art. 100 (L) - Nomina di un secondo difensore
Art. 101 (L) - Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
Art. 102 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte
Art. 103 (L) - Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio
Art. 104 (L) - Compenso dell'investigatore privato
Art. 105 (L) - Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Art. 106 (L) - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 107 (L) - Effetti dell'ammissione
Art. 108 (L) - Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale
Art. 109 (L) - Decorrenza degli effetti
Art. 110 (L) - Pagamento in favore dello Stato
Art. 111 (L) - Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio

CAPO VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
Art. 112 (L) - Revoca del decreto di ammissione
Art. 113 (L) - Ricorso avverso il decreto di revoca
Art. 114 (L) - Effetti della revoca

TITOLO III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale
Art. 115 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
Art. 116 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
Art. 117 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile
Art. 118 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore

TITOLO IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art. 119 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Art. 120 (L) - Ambito di applicabilità

CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art. 121 (L) - Esclusione dal patrocinio

CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio
Art. 122 (L) - Contenuto integrativo dell'istanza
Art. 123 (L) - Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità
Art. 124 (L) - Organo competente a ricevere l'istanza
Art. 125 (L) - Sanzioni

CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art. 126 (L) - Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati
Art. 127 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio

CAPO V - Difensori e consulenti tecnici di parte
Art. 128 (L) - Obbligo a carico del difensore
Art. 129 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte
Art. 130 (L) - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 131 (L) - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 132 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
Art. 133 (L) - Pagamento in favore dello Stato
Art. 134 (L) - Recupero delle spese
Art. 135 (L) - Norme particolari per alcuni processi

CAPO VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
Art. 136 (L) - Revoca del provvedimento di ammissione

CAPO VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
Art. 137 (L) - Ambito temporale di applicabilità
Art. 138 (L) - Commissione del patrocinio a spese dello Stato
Art. 139 (L) - Funzioni della commissione
Art. 140 (L) - Nomina del difensore
Art. 141 (L) - Onorario e spese del difensore

TITOLO V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV
Art. 142 (L) - Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea
Art. 143 (L) - Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
Art. 144 (L) - Processo in cui è parte un fallimento
Art. 145 (L) - Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero

PARTE IV - Processi particolari

TITOLO I - Procedura fallimentare
Art. 146 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
Art. 147 (L) - Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento

TITOLO II - Eredità giacente attivata d'ufficio
Art. 148 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

TITOLO III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

CAPO I - Restituzione e vendita di beni sequestrati
Art. 149 (R) - Raccordo
Art. 150 (L) - Restituzione di beni sequestrati
Art. 151 (L) - Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari
Art. 152 (R) - Vendita
Art. 153 (R) - Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati
Art. 154 (L) - Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori

CAPO II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
Art. 155 (L) - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
Art. 156 (R) - Spese nella procedura di vendita di beni confiscati

TITOLO IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art. 157 (R) - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

TITOLO V - Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
Art. 158 (L) - Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
Art. 159 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese

PARTE V - Registri
Art. 160 (L) - Funzioni sottoposte ad annotazioni
Art. 161 (R) - Elenco registri
Art. 162 (R) - Attività dell'ufficio
Art. 163 (R) - Determinazione dei modelli dei registri
Art. 164 (R) - Rinvio

PARTE VI - Pagamento

TITOLO I - Titoli di pagamento delle spese

CAPO I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Art. 165 (L) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Art. 166 (L) - Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale
Art. 167 (L) - Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari

CAPO II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato
Art. 168 (L) - Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia
Art. 169 (L) - Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi
Art. 170 (L) - Opposizione al decreto di pagamento
Art. 171 (R) - Effetti del decreto di pagamento

CAPO III - Responsabilità
Art. 172 (L) - Responsabilità

TITOLO II - Pagamento delle spese per conto dell'erario

CAPO I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento
Art. 173 (L) - Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
Art. 174 (R) - Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
Art. 175 (R) - Ufficio competente ad eseguire il pagamento
Art. 176 (R) - Modalità di pagamento

CAPO II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
Art. 177 (R) - Modello di pagamento
Art. 178 (R) - Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento

CAPO III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
Art. 179 (R) - Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale
Art. 180 (R) - Adempimenti dell'ufficio postale
Art. 181 (R) - Adempimenti del concessionario
Art. 182 (R) - Prospetto riepilogativo dei pagamenti

CAPO IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
Art. 183 (R) - Regolazione e rimborso dei pagamenti
Art. 184 (R) - Versamento di ritenute e di imposte
Art. 185 (R) - Aperture di credito
Art. 186 (R) - Funzionari delegati
Art. 187 (R) - Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

CAPO V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
Art. 188 (L) - Compensi ai concessionari
Art. 189 (R) - Compensi a Poste Italiane S.p.a

CAPO VI - Pagamenti con modalità telematica
Art. 190 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche

TITOLO III - Pagamento delle spese a carico dei privati

CAPO I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art. 191 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento
Art. 192 (R) - Modalità di pagamento
Art. 193 (R) - Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
Art. 194 (R) - Ricevuta di versamento
Art. 195 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche

CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 196 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento

CAPO III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
Art. 197 (L) - Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 198 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche

CAPO IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
Art. 199 (L) - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

PARTE VII - Riscossione

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - Ambito di applicabilità
Art. 200 (L) - Applicabilità della procedura nel processo penale
Art. 201 (L) - Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 202 (L) - Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali
Art. 203 (R) - Esclusione della procedura per alcuni processi

CAPO II - Principi per il processo penale
Art. 204 (R) - Recupero delle spese
Art. 205 (L) - Recupero per intero e forfettizzato
Art. 206 (R) - Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare

CAPO III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 207 (R) - Recupero delle spese

CAPO IV - Definizioni
Art. 208 (R) - Ufficio competente
Art. 209 (R) - Ufficio competente per le spese di mantenimento
Art. 210 (R) - Discarico automatico

TITOLO II - Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali

CAPO I - Adempimento spontaneo
Art. 211 (R) - Quantificazione dell'importo dovuto
Art. 212 (R) - Invito al pagamento

CAPO II - Riscossione mediante ruolo
Art. 213 (R) - Iscrizione a ruolo
Art. 214 (R) - Trasmissione di notizie
Art. 215 (R) - Sospensione amministrativa della riscossione
Art. 216 (R) - Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti

CAPO III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
Art. 217 (R) - Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo
Art. 218 (R) - Dilazione o rateizzazione del credito

CAPO IV - Annullamento del credito
Art. 219 (R) - Annullamento per irreperibilità
Art. 220 (R) - Annullamento per insussistenza

CAPO V - Comunicazioni per reati finanziari
Art. 221 (R) - Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari

CAPO VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
Art. 222 (L) - Adempimento spontaneo
Art. 223 (L) - Riscossione mediante ruolo
Art. 224 (L) - Riscossione coattiva
Art. 225 (L) - Esenzioni
Art. 226 (L) - Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione
Art. 227 (L) - Concessionari

TITOLO III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali

CAPO I - Estinzione legale
Art. 228 (L) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento
Art. 229 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali

CAPO II - Discarico e reiscrizione a ruolo
Art. 230 (L) - Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento
Art. 231 (R) - Reiscrizione a ruolo

CAPO III - Dilazione e rateizzazione
Art. 232 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento
Art. 233 (R) - Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione

CAPO IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art. 234 (R) - Riscossione delle spese

TITOLO IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Art. 235 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
Art. 236 (L) - Pene pecuniarie rateizzate
Art. 237 (L) - Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie
Art. 238 (L) - Conversione delle pene pecuniarie
Art. 239 (R) - Comunicazioni

TITOLO V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 240 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento
Art. 241 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
Art. 242 (R) - Raccordo

TITOLO VI - Riversamento del riscosso
Art. 243 (R) - Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari
Art. 244 (R) - Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti
Art. 245 (L) - Privilegi
Art. 246 (R) - Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso

TITOLO VII - Riscossione del contributo unificato
Art. 247 (R) - Ufficio competente
Art. 248 (R) - Invito al pagamento
Art. 249 (R) - Norme applicabili

PARTE VIII -
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

TITOLO I - Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
Art. 250 (R) - Esclusione del diritto di certificato

TITOLO II - Disposizioni relative al processo amministrativo

CAPO I - Disposizioni generali
Art. 251 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario

CAPO II - Diritto di copia
Art. 252 (L) - Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari
Art. 253 (R) - Determinazione dell'importo e pagamento

TITOLO III - Disposizioni relative al processo contabile

CAPO I - Disposizioni generali
Art. 254 (R) - Imposta di bollo
Art. 255 (R) - Procedure di anticipo e riscossione delle spese
Art. 256 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario

CAPO II - Tassa fissa
Art. 257 (L) - Tassa fissa
Art. 258 (R) - Modalità di pagamento

CAPO III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
Art. 259 (L) - Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato

TITOLO IV - Disposizioni relative al processo tributario

CAPO I - Disposizioni generali
Art. 260 (R) - Imposta di bollo
Art. 261 (R) - Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione

CAPO II - Diritto di copia
Art. 262 (L) - Diritto di copia
Art. 263 (L) - Esenzione
Art. 264 (R) - Modalità di pagamento

PARTE IX - Norme transitorie

TITOLO I - Voci di spesa

CAPO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art. 265 (L) - Contributo unificato

CAPO II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art. 266 (R) - Raccordo
Art. 267 (L) - Diritto di copia senza certificazione di conformità
Art. 268 (L) - Diritto di copia autentica
Art. 269 (L) - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
Art. 270 (L) - Copia urgente su supporto cartaceo
Art. 271 (L) - Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace
Art. 272 (L) - Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368

CAPO III - Diritto di certificato nel processo civile e penale
Art. 273 (L) - Diritto di certificato

CAPO IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
Art. 274 (L) - Adeguamento periodico degli importi

CAPO V - Ausiliari del magistrato
Art. 275 (R) - Onorari degli ausiliari del magistrato

CAPO VI - Indennità di custodia
Art. 276 (R) - Determinazione dell'indennità di custodia

CAPO VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
Art. 277 (R) - Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa

CAPO VIII - Registrazione degli atti giudiziari
Art. 278 (R) - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

TITOLO II - Patrocinio a spese dello Stato
Art. 279 (L) - Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

TITOLO III - Registri
Art. 280 (R) - Foglio delle notizie e rubrica alfabetica
Art. 281 (R) - Crediti già iscritti nella tavola alfabetica
Art. 282 (R) - Sopravvivenza delle disposizioni vigenti

TITOLO IV - Pagamento

CAPO I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Art. 283 (R) - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 284 (R) - Raccordo
Art. 285 (R) - Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 286 (R) - Modalità di pagamento della copia su compact disk

TITOLO V - Riscossione

CAPO I - Disposizioni su crediti di importo determinato
Art. 287 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo
Art. 288 (L) - Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82

CAPO II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
Art. 289 (L) - Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art. 290 (R) - Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art. 291 (L) - Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
Art. 292 (R) - Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

PARTE X - Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 293 (L) - Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche
Art. 294 (L) - Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
Art. 295 (L) - Rinvio per la copertura finanziaria
Art. 296 (L) - Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico
Art. 297 (R) - Non applicabilità di norme
Art. 298 (L) - Norme che restano abrogate
Art. 299 (L) - Abrogazioni di norme primarie
Art. 300 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
Art. 301 (R) - Abrogazioni di norme secondarie
Art. 302 (L) - Entrata in vigore

ALLEGATI

NOTE



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

  • articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;
  • articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
  • articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
  • articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
  • articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;
  • articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
  • articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;
  • articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;
  • articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;


Emana

il seguente decreto:

PARTE I
Disposizioni generali TITOLO I
Oggetto e definizioni
Art. 1 (L)

Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
  Art. 2 (L)
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

Art. 3 (R) ( note )
Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;

c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;

d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;

e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;

f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;

h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;

i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;

l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti UNEP);

m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;

n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;

o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;

p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;

q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;

r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;

s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;

t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;

u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;

v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

TITOLO II
Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4 (L) ( note )
Anticipazione delle spese

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Art. 5 (L) ( note )
Spese ripetibili e non ripetibili
  1. Sono spese ripetibili:
    1. le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
    2. le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
    3. le spese e le indennità per i testimoni;
    4. gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
    5. le indennità di custodia;
    6. le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
    7. le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
    8. le spese straordinarie;
    9. le spese di mantenimento dei detenuti.
    10. bis. le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
  2. Sono spese non ripetibili:
    1. le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
    2. le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
Art. 6 (L) ( note )
Remissione del debito
  1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
  2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.
Art. 7 (R) ( note )
Rogatorie all'estero
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
TITOLO III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8 (L)
Onere delle spese

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

PARTE II
Voci di spesa

TITOLO I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
  Art. 9 (L) Contributo unificato
  1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
Art. 10 (L) ( note )
Esenzioni
  1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
  2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
  3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
  4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
  5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
  6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Art. 11 (L) Prenotazione a debito del contributo unificato
  1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Art. 12 (L) Azione civile nel processo penale
  1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
  2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
Art. 13 (L) ( note ) Importi
  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
    1. euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
    2. euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
    3. euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
    4. euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
    5. euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
    6. euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
    7. euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.
  3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
  4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
  5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
  6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).
  7. bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonchè di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
  8. ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
Art. 14 (L) Obbligo di pagamento
  1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
  2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
  3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Art. 15 (R)
Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato
  1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
  2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Art. 16 (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

Art. 17 (L) ( note ) Variazione degli importi
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Art. 18 (L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato
  1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
  2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
TITOLO II Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

CAPO I Disposizioni generali

Art. 19 (R)
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
  1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
Art. 20 (L) Indennità di trasferta
  1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
  2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
  3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 21 (R) Calcolo delle distanze
  1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
  2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
Art. 22 (R) Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio
  1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
CAPO II
Notificazioni nel processo penale

SEZIONE I Norme generali
  Art. 23 (L)
Diritti
  1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
Art. 24 (L) Indennità di trasferta
  1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
SEZIONE II Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 25 (L) Importo dei diritti
  1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
  2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
Art. 26 (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione
  1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
  2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
  3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III Notificazioni a richiesta delle parti
Art. 27 (L)
Notificazioni a richiesta delle parti
  1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
  2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
CAPO III Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

SEZIONE I Norme generali

Art. 28 (L) Contestualità di trasferte
  1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
Art. 29 (L) Diritti
  1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
SEZIONE II Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 30 (L) ( note ) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
  1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.
  2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Art. 31 (L)
Indennità di trasferta e spese di spedizione
  1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
  2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III Notificazioni a richiesta delle parti
Art. 32 (L)
( note )
Notificazioni a richiesta delle parti
  1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
Art. 33 (L)
Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta
di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
  1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
  2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
  3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
  4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.
Art. 34 (L) Importo dei diritti
  1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
    1. per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
    2. per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
    3. per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
Art. 35 (L) Importo dell'indennità di trasferta
  1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
    1. fino a sei chilometri: euro 1,22;
    2. fino a dodici chilometri: euro 2,25;
    3. fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
    4. oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
Art. 36 (L) Maggiorazioni per l'urgenza
  1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
  2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
  3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
  4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
CAPO IV Atti di esecuzione nel processo civile

Art. 37 (L)
Diritto di esecuzione
  1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
    1. per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
    2. per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
    3. per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
Art. 38 (L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione
  1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
TITOLO III Spese di spedizione

Art. 39 (R) Spese di spedizione
  1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :
    1. i compensi, anche forfettizzati;
    2. le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
    3. le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO IV Diritto di copia e diritto di certificato

Art. 40 (L) ( note ) Determinazione di nuovi supporti e degli importi
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
TITOLO V Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede
in cui si svolge il processo penale e civile

Art. 41 (L)
Trasferte di magistrati professionali e onorari
  1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Art. 42 (L) Trasferte di magistrati professionali di corte di assise
  1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Art. 43 (L) Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
  1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Art. 44 (L) ( note ) Trasferte degli ufficiali giudiziari
  1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
TITOLO VI Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 45 (L) Indennità per testimoni residenti
  1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
  2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Art. 46 (L) Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti
  1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
  2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
  3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Art. 47 (L) ( note ) Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
  1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
  2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Art. 48 (L) Testimoni dipendenti pubblici
  1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
TITOLO VII Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario

Art. 49 (L) Elenco delle spettanze
  1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
  2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
Art. 50 (L) ( note )
Misura degli onorari
  1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
  3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 51 (L) Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili
  1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
  2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
Art. 52 (L)
Aumento e riduzione degli onorari
  1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
  2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
Art. 53 (L) Incarichi collegiali
  1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
Art. 54 (L) Adeguamento periodico degli onorari
  1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 55 (L) ( note ) Indennità e spese di viaggio
  1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
  2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
  3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
Art. 56 (L) Spese per l'adempimento dell'incarico
  1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
  2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
  3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
  4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
Art. 57 (R) Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
  1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
TITOLO VIII Indennità di custodia nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario

Art. 58 (L) Indennità di custodia
  1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
  2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
  3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
Art. 59 (L) ( note )
Tabelle delle tariffe vigenti
  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
  2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
  3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
TITOLO IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

Art. 60 (R) Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti
del magistrato nel processo penale e civile
  1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
    1. i compensi, anche forfettizzati;
    2. le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
    3. le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo


Art. 61 (R) ( note ) Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi
  1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.
Art. 62 (R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
  1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
Art. 63 (R) Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi
  1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
  2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.
TITOLO XI Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e
degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

Art. 64 (L) ( note ) Indennità dei magistrati onorari
  1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
Art. 65 (L) ( note ) Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise
  1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
  2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
  3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
  4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
  5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.
Art. 66 (L) ( note ) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
  1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
Art. 67 (L) ( note )
Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza
  1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale.
Art. 68 (L) ( note )
Indennità degli esperti delle sezioni agrarie
  1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.
  2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

Art. 69 (L) Spese escluse
  1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
    1. la sepoltura dei detenuti;
    2. la traduzione dei detenuti;
    3. il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
    4. il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
Art. 70 (L) Spese straordinarie
  1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.
TITOLO XIII Domanda di liquidazione e decadenza

Art. 71 (L) Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,
ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte
  1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
  2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
  3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
Art. 72 (R) Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia
  1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
TITOLO XIV Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

Art. 73 (R) ( note ) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
  1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
  2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
PARTE III Patrocinio a spese dello Stato

TITOLO I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario

CAPO I Istituzione del patrocinio

Art. 74 (L) Istituzione del patrocinio
  1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
  2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Art. 75 (L) Ambito di applicabilità
  1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
  2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
CAPO II Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76 (L) Condizioni per l'ammissione
  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Art. 77 (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
  1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO III Istanza per l'ammissione al patrocinio

Art. 78 (L) ( note ) Istanza per l'ammissione
  1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
  2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 79 (L) ( note ) Contenuto dell'istanza
  1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
    1. la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
    2. le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
    3. una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
    4. l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
  2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
  3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
CAPO IV Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 80 (L) Nomina del difensore
  1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
  2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.
Art. 81 (L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
  1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
  2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
    1. attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
    2. assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

      c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
  3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
  4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.
Art. 82 (L) Onorario e spese del difensore
  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
  2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
  3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Art. 83 (L) Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
  2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
  3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Art. 84 (L) Opposizione al decreto di pagamento
  1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
Art. 85 (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi
  1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
  2. Ogni patto contrario è nullo.
  3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
CAPO V Recupero delle somme da parte dello Stato

Art. 86 (L) Recupero delle somme da parte dello Stato
  1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
CAPO VI Norme finali

Art. 87 (L) ( note ) Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
  1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
Art. 88 (L) Controlli da parte della Guardia di finanza
  1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Art. 89 (L) ( note ) Norme di attuazione
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.
TITOLO II Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

CAPO I Istituzione del patrocinio   Art. 90 (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide
  1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
CAPO II Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 91 (L) Esclusione dal patrocinio
  1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
    1. per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
    2. se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
Art. 92 (L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
  1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
CAPO III Istanza di ammissione al patrocinio
  Art. 93 (L) ( note ) Presentazione dell'istanza al magistrato competente
  1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
  2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
  3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Art. 94 (L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità
  1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
  2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
  3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
Art. 95 (L) Sanzioni
  1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
CAPO IV Decisione sull'istanza di ammissione
  Art. 96 (L) ( note ) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
  1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
  2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
  3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
  4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 97 (L) ( note ) Provvedimenti adottabili dal magistrato
  1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
  2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
Art. 98 (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
  1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
  2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
  3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
Art. 99 (L) Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza
  1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
  2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
  4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
CAPO V Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
  Art. 100 (L) ( note ) Nomina di un secondo difensore
  1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
Art. 101 (L) Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
  1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
  2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.
Art. 102 (L) Nomina del consulente tecnico di parte
  1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.
  2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.


(La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254, in G.U. 1° serie speciale, 11/7/2007, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102)

Art. 103 (L) Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio
  1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
Art. 104 (L) Compenso dell'investigatore privato
  1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
Art. 105 (L) Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
  1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.
Art. 106 (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
difensore e al consulente tecnico di parte
  1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
  2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
CAPO VI Effetti dell'ammissione al patrocinio
  Art. 107 (L) Effetti dell'ammissione
  1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
  2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
  3. Sono spese anticipate dall'erario:
    1. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
    2. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
    3. le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
    4. le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
    5. l'indennità di custodia;
    6. l'onorario e le spese agli avvocati;
    7. le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Art. 108 (L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento
del danno nel processo penale
  1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
    1. il contributo unificato;
    2. le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
    3. l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
    4. l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
Art. 109 (L) Decorrenza degli effetti
  1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
Art. 110 (L) Pagamento in favore dello Stato
  1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
  2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
  3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
Art. 111 (L) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
  1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
CAPO VII Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
  Art. 112 (L) Revoca del decreto di ammissione
  1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :
    1. se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
    2. se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
    3. se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
    4. d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
  2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
  3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
  4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.
Art. 113 (L) Ricorso avverso il decreto di revoca
  1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
Art. 114 (L) Effetti della revoca
  1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
  2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
TITOLO III Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio
a spese dello Stato prevista per il processo penale
  Art. 115 (L) ( note ) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa
al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
Art. 116 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
  2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
Art. 117 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile
  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
  2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.
Art. 118 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore
  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
  2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
  3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
TITOLO IV Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, amministrativo, contabile e tributario
  CAPO I Istituzione del patrocinio
  Art. 119 (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide
  1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Art. 120 (L) Ambito di applicabilità
  1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
CAPO II Condizioni per l'ammissione al patrocinio Art. 121 (L) Esclusione dal patrocinio
  1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
CAPO III Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 122 (L)
Contenuto integrativo dell'istanza

  1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
Art. 123 (L) Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità
  1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
Art. 124 (L) Organo competente a ricevere l'istanza
  1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
  2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 125 (L) Sanzioni
  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
  2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
CAPO IV Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio   Art. 126 (L) Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati
  1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
  2. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Art. 127 (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio
  1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
  2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
  3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
  4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
CAPO V Difensori e consulenti tecnici di parte Art. 128 (L) ( note ) Obbligo a carico del difensore
  1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
Art. 129 (L) Nomina del consulente tecnico di parte
  1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
Art. 130 (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
  1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
CAPO VI Effetti dell'ammissione al patrocinio   Art. 131 (L) ( note ) Effetti dell'ammissione al patrocinio
  1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
  2. Sono spese prenotate a debito:

    1. il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
    2. l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
    3. le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
    4. l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
    5. l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
    6. i diritti di copia.
  3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
  4. Sono spese anticipate dall'erario:

    1. gli onorari e le spese dovuti al difensore;
    2. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
    3. le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
    4. le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
    5. le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
    6. le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
  5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
Art. 132 (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
  1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
Art. 133 (L) Pagamento in favore dello Stato
  1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Art. 134 (L) ( note ) Recupero delle spese
  1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
  2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
  3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
  4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
  5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Art. 135 (L) ( note ) Norme particolari per alcuni processi
  1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
  2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
CAPO VII Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio   Art. 136 (L) Revoca del provvedimento di ammissione
  1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
  2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
  3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
CAPO VIII Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario   Art. 137 (L) Ambito temporale di applicabilità
  1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
Art. 138 (L) ( note ) Commissione del patrocinio a spese dello Stato
  1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
Art. 139 (L) Funzioni della commissione
  1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
  2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
Art. 140 (L) ( note ) Nomina del difensore
  1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
Art. 141 (L) ( note ) Onorario e spese del difensore
  1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
TITOLO V Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV   Art. 142 (L) ( note ) Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea
  1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
Art. 143 (L) ( note ) Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
  1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

    1. gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
    2. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
    3. le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
    4. i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
  2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
Art. 144 (L) Processo in cui è parte un fallimento
  1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
Art. 145 (L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero
  1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
  2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
  3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
PARTE IV Processi particolari   TITOLO I Procedura fallimentare   Art. 146 (L) ( note ) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
  1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
  2. Sono spese prenotate a debito:

    1. l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
    2. l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
    3. il contributo unificato;
    4. i diritti di copia.
  3. Sono spese anticipate dall'erario:

    1. le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
    2. le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
    3. le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
    4. le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
  5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

(La Corte Costituzionale con sentenza 20 aprile-28 aprile 2006 n. 174 (in G.U. 1a Serie Speciale n. 18 del 3-5-2006) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore.)

Art. 147 (L) Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
  1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
TITOLO II Eredità giacente attivata d'ufficio   Art. 148 (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
  1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
  2. Sono spese prenotate a debito:

    1. il contributo unificato;
    2. i diritti di copia.
  3. Sono spese anticipate dall'erario:

    1. le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
    2. le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
    3. le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
TITOLO III Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura
di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
  CAPO I Restituzione e vendita di beni sequestrati   Art. 149 (R) Raccordo
  1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
Art. 150 (L) Restituzione di beni sequestrati
  1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

  2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

  3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

  4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.
Art. 151 (L) Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari
  1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

  2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

  3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

  4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

  5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

  6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

  7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.
Art. 152 (R) Vendita
  1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
  2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
  3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.
Art. 153 (R) Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati
  1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
  2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
Art. 154 (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori
  1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

  2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

  3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.
CAPO II Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati Art. 155 (L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
  1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
  2. Sono spese prenotate a debito:
    1. il contributo unificato;
    2. i diritti di copia.
  3. Sono spese anticipate dall'erario:
    1. le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
    2. le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
    3. l'indennità di custodia;
    4. le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Art. 156 (R) Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
  1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
    1. le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
    2. le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
    3. l'indennità di custodia;
    4. le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.
TITOLO IV Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
  Art. 157 (R) ( note ) Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
  1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
  2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
TITOLO V Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica   Art. 158 (L) ( note ) Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
  1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

    1. il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
    2. l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
    3. l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
    4. l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
    5. le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
  2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
  3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
Art. 159 (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
  1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.
PARTE V Registri   Art. 160 (L) Funzioni sottoposte ad annotazioni
  1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
Art. 161 (R) Elenco registri
  1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:

    registro delle spese pagate dall'erario;

    registro delle spese prenotate a debito;

    registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
Art. 162 (R) Attività dell'ufficio
  1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
Art. 163 (R) Determinazione dei modelli dei registri
  1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.
Art. 164 (R) ( note ) Rinvio
  1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.
PARTE VI Pagamento   TITOLO I Titoli di pagamento delle spese   CAPO I Ordine di pagamento emesso dal funzionario   Art. 165 (L) Ordine di pagamento emesso dal funzionario
  1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
Art. 166 (L) Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale
  1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.
Art. 167 (L) Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari
  1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
  2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.
CAPO II Decreto di pagamento emesso dal magistrato Art. 168 (L) Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia
  1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
  2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
  3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
Art. 169 (L) Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi
  1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
  2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Art. 170 (L) Opposizione al decreto di pagamento
  1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
  2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
  3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Art. 171 (R) Effetti del decreto di pagamento
  1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
CAPO III Responsabilità   Art. 172 (L) Responsabilità
  1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
TITOLO II Pagamento delle spese per conto dell'erario   CAPO I Soggetti abilitati e modalità di pagamento   Art. 173 (L) ( note ) Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
  1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
  2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
Art. 174 (R) Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
  1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
  2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
Art. 175 (R) Ufficio competente ad eseguire il pagamento
  1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
Art. 176 (R) ( note ) Modalità di pagamento
  1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
  2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
CAPO II Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento Art. 177 (R) Modello di pagamento
  1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:

    il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;

    i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;

    gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;

    l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;

    le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;

    gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;

    gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;

    il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
  2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
  3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.
Art. 178 (R) ( note ) Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento
  1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
  2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
CAPO III Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento   Art. 179 (R) Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale
  1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
  2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
  3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.
Art. 180 (R) Adempimenti dell'ufficio postale
  1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
  2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
Art. 181 (R) Adempimenti del concessionario
  1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
  2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
  3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
  4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
  5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.
Art. 182 (R) Prospetto riepilogativo dei pagamenti
  1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
  2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:

    i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;

    i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;

    i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;

    la sottoscrizione del funzionario addetto.
  3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
  4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
  5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.
CAPO IV Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili Art. 183 (R) Regolazione e rimborso dei pagamenti
  1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
  2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
  3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
  4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
  5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.
Art. 184 (R) Versamento di ritenute e di imposte
  1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.
Art. 185 (R) Aperture di credito
  1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
  2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.
Art. 186 (R) Funzionari delegati
  1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.
Art. 187 (R) ( note ) Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi
  1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.
  2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.
CAPO V Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento   Art. 188 (L) Compensi ai concessionari
  1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
  2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
Art. 189 (R) Compensi a Poste Italiane S.p.a
  1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
  2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:

    i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;

    le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;

    le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
CAPO VI Pagamenti con modalità telematica   Art. 190 (R) ( note ) Determinazione delle regole tecniche telematiche
  1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.
TITOLO III Pagamento delle spese a carico dei privati   CAPO I Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo   Art. 191 (L) ( note ) Determinazione delle modalità di pagamento
  1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 192 (R) Modalità di pagamento
  1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:

    versamento ai concessionari;

    versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

    versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Art. 193 (R) Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
  1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
  2. Con la convenzione sono stabiliti:

    i compensi spettanti agli intermediari;

    le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;

    le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;

    le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
Art. 194 (R) Ricevuta di versamento
  1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

    l'ufficio giudiziario adito;

    le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;

    le generalità delle altre parti.
  2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
  3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
  4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
  5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
  6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.
Art. 195 (R) ( note ) Determinazione delle regole tecniche telematiche
  1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.
CAPO II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
  Art. 196 (L) ( note ) Determinazione delle modalità di pagamento
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
CAPO III Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari   Art. 197 (L) ( note ) Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
  1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
  2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
  3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
Art. 198 (R) ( note ) Determinazione delle regole tecniche telematiche
  1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
CAPO IV Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale   Art. 199 (L) Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
  1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
PARTE VII Riscossione   TITOLO I Disposizioni generali   CAPO I Ambito di applicabilità   Art. 200 (L) Applicabilità della procedura nel processo penale
  1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 201 (L) Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
  1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 202 (L) Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali
  1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.
Art. 203 (R) Esclusione della procedura per alcuni processi
  1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.
CAPO II Principi per il processo penale   Art. 204 (R) ( note ) Recupero delle spese
  1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
  2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
  3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
Art. 205 (L) ( note ) Recupero per intero e forfettizzato
  1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
  3. bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  4. ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
Art. 206 (R) Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare
  1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
CAPO III Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario   Art. 207 (R) Recupero delle spese
  1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
CAPO IV Definizioni   Art. 208 (R) ( note ) Ufficio competente
  1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.
  2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
Art. 209 (R) Ufficio competente per le spese di mantenimento
  1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.
Art. 210 (R) ( note ) Discarico automatico
  1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
TITOLO II Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali   CAPO I Adempimento spontaneo   Art. 211 (R) ( note ) Quantificazione dell'importo dovuto
  1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
  2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.
Art. 212 (R) ( note ) Invito al pagamento
  1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
  2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
  3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
CAPO II Riscossione mediante ruolo   Art. 213 (R) Iscrizione a ruolo
  1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.
Art. 214 (R) Trasmissione di notizie
  1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
Art. 215 (R) ( note ) Sospensione amministrativa della riscossione
  1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Art. 216 (R) ( note ) Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti
  1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
CAPO III Disposizioni comuni a più fasi della riscossione   Art. 217 (R) Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo
  1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.
Art. 218 (R) Dilazione o rateizzazione del credito
  1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.
  2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.
CAPO IV Annullamento del credito   Art. 219 (R) ( note ) Annullamento per irreperibilità
  1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
Art. 220 (R) ( note ) Annullamento per insussistenza
  1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
  2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
CAPO V Comunicazioni per reati finanziari   Art. 221 (R) ( note ) Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
  1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
CAPO VI Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato   Art. 222 (L) ( note ) Adempimento spontaneo
  1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
Art. 223 (L) ( note ) Riscossione mediante ruolo
  1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Art. 224 (L) ( note ) Riscossione coattiva
  1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Art. 225 (L) ( note ) Esenzioni
  1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Art. 226 (L) ( note ) Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione
  1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Art. 227 (L) ( note ) Concessionari
  1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
TITOLO III Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali   CAPO I Estinzione legale   Art. 228 (L) ( note ) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento
  1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.
  2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
Art. 229 (R) ( note ) Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali
  1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
CAPO II Discarico e reiscrizione a ruolo   Art. 230 (L) ( note ) Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento
  1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
  2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
Art. 231 (R) ( note ) Reiscrizione a ruolo
  1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
CAPO III Dilazione e rateizzazione   Art. 232 (L) ( note ) Dilazione e rateizzazione del pagamento
  1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
  2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.
  3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
  4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.
  5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Art. 233 (R) Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione
  1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.
CAPO IV Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo   Art. 234 (R) ( note ) Riscossione delle spese
  1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
TITOLO IV Disposizioni particolari per pene pecuniarie   Art. 235 (L) ( note ) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
  1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
  2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
  3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
Art. 236 (L) ( note ) Pene pecuniarie rateizzate
  1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.
  2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
  3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
  4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.
Art. 237 (L) Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie
  1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.
Art. 238 (L) ( note ) Conversione delle pene pecuniarie
  1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
  3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
  4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
  5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
  6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
  7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
Art. 239 (R) Comunicazioni
  1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
TITOLO V Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie   Art. 240 (L) ( note ) Dilazione e rateizzazione del pagamento
  1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
Art. 241 (L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
  1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
Art. 242 (R) Raccordo
  1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
TITOLO VI Riversamento del riscosso   Art. 243 (R) ( note ) Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari
  1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
  2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
  3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Art. 244 (R) Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti
  1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
Art. 245 (L) Privilegi
  1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
Art. 246 (R) ( note ) Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso
  1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
  2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
TITOLO VII Riscossione del contributo unificato   Art. 247 (R) Ufficio competente
  1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
Art. 248 (R) ( note ) Invito al pagamento
  1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
  2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.
  3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
Art. 249 (R) Norme applicabili
  1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
PARTE VIII Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario   TITOLO I Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario   Art. 250 (R) Esclusione del diritto di certificato
  1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
TITOLO II Disposizioni relative al processo amministrativo   CAPO I Disposizioni generali   Art. 251 (R) Ordine di pagamento emesso dal funzionario
  1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
CAPO II Diritto di copia   Art. 252 (L) Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari
  1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
Art. 253 (R) Determinazione dell'importo e pagamento
  1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
TITOLO III Disposizioni relative al processo contabile   CAPO I Disposizioni generali   Art. 254 (R) Imposta di bollo
  1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
Art. 255 (R) ( note ) Procedure di anticipo e riscossione delle spese
  1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.
Art. 256 (R) Ordine di pagamento emesso dal funzionario
  1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
CAPO II Tassa fissa   Art. 257 (L) Tassa fissa
  1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
  2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
Art. 258 (R) Modalità di pagamento
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.
  2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
  3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
CAPO III Pubblicazione di provvedimenti del magistrato   Art. 259 (L) ( note ) Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato
  1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.
TITOLO IV Disposizioni relative al processo tributario   CAPO I Disposizioni generali   Art. 260 (R) Imposta di bollo
  1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.
Art. 261 (R) Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione
  1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.
CAPO II Diritto di copia   Art. 262 (L) Diritto di copia
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
Art. 263 (L) Esenzione
  1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.
Art. 264 (R) Modalità di pagamento
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
  2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
PARTE IX Norme transitorie   TITOLO I Voci di spesa   CAPO I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo   Art. 265 (L) ( note ) Contributo unificato
  1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
  2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
  3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
  4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
  5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
  6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.
  7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
CAPO II Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile   Art. 266 (R) Raccordo
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
Art. 267 (L) Diritto di copia senza certificazione di conformità
  1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
Art. 268 (L) Diritto di copia autentica
  1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
Art. 269 (L) Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
  1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
Art. 270 (L) Copia urgente su supporto cartaceo
  1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.
Art. 271 (L) Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace
  1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
Art. 272 (L) ( note ) Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
  1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
  2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
CAPO III Diritto di certificato nel processo civile e penale   Art. 273 (L) Diritto di certificato
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:

    1. per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10;
    2. per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
CAPO IV Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato   Art. 274 (L) Adeguamento periodico degli importi
  1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO V Ausiliari del magistrato   Art. 275 (R) ( note ) Onorari degli ausiliari del magistrato
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
CAPO VI Indennità di custodia   Art. 276 (R) Determinazione dell'indennità di custodia
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
CAPO VII Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi   Art. 277 (R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa
  1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
CAPO VIII Registrazione degli atti giudiziari   Art. 278 (R) Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
  1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.
TITOLO II Patrocinio a spese dello Stato   Art. 279 (L) Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
  1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
TITOLO III Registri   Art. 280 (R) Foglio delle notizie e rubrica alfabetica
  1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
  2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
  3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
  4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
Art. 281 (R) Crediti già iscritti nella tavola alfabetica
  1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
Art. 282 (R)
Sopravvivenza delle disposizioni vigenti
  1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
TITOLO IV Pagamento   CAPO I Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni   Art. 283 (R) Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
  1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
  2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
CAPO II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato,
nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
  Art. 284 (R) Raccordo
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
Art. 285 (R) ( note ) Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato
e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
  1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
  2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
  3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
  4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
Art. 286 (R)
Modalità di pagamento della copia su compact disk
  1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.
TITOLO V Riscossione   CAPO I Disposizioni su crediti di importo determinato   Art. 287 (R) ( note ) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo
  1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
Art. 288 (L) Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82
  1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
  2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO II Riversamento del riscosso dall'erario a terzi   Art. 289 (L) Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
  1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
Art. 290 (R) ( note ) Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
  1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
  2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Art. 291 (L) ( note ) Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
  1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
  2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 292 (R) ( note ) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
  1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
PARTE X Disposizioni finali e abrogazioni   Art. 293 (L) Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche
  1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.
Art. 294 (L) Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
  1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
Art. 295 (L) ( note ) Rinvio per la copertura finanziaria
  1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Art. 296 (L) Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico
  1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
  2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Art. 297 (R) ( note ) Non applicabilità di norme
  1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 298 (L) Norme che restano abrogate
  1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:

    • del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
    • del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
    • la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
    • il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
    • del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
    • il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
    • l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
    • l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
    • il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
    • del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
    • l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
    • l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    • l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
    • la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
    • l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
    • gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
    • l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    • l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
Art. 299 (L) Abrogazioni di norme primarie
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

    • il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
    • del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
    • del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
    • la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
    • la legge 8 agosto 1895, n. 556;
    • l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
    • la legge 19 marzo 1911, n. 201;
    • l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
    • il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
    • del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;
    • il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
    • l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
    • il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
    • l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
    • il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
    • l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
    • del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;
    • del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
    • del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
    • l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
    • del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
    • l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
    • gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
    • della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
    • l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
    • l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
    • gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
    • la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
    • l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
    • del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
    • l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
    • la legge 13 luglio 1965, n. 836;
    • l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
    • della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
    • del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
    • del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
    • della legge 26 luglio 1975 n. 354: l'articolo 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
    • la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
    • della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
    • la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
    • l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
    • l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    • l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
    • del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
    • l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    • i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
    • del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
    • la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
    • la legge 8 marzo 1989, n. 89;
    • del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
    • la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
    • l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
    • del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
    • del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
    • della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
    • del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
    • del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole"è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
    • della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
    • l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
    • l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
    • l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
    • l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
    • l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    • la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
    • l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
    • l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 300 (L) ( note ) Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
  1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
  2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".
  3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
  4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
  5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
  6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
Art. 301 (R) ( note ) Abrogazioni di norme secondarie
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

    • l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
    • il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
    • il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
    • il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
    • il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
    • il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
    • l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
    • gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
    • il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
    • il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
    • il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
    • del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
    • il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
    • il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
    • gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
    • il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
    • gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
    • il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
    • il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
    • il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
    • il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
    • il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
    • del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
    • il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
    • l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Art. 302 (L)
Entrata in vigore
  1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATI


Allegato 1 - (articolo 30)
Allegato 2 - (articolo 177)
Allegato 3 - (articolo 177)
Allegato 4 - (articolo 182)
Allegato 5 - (articolo 182)
Allegato 6 - (articolo 267)
Allegato 7 - (articolo 268)
Allegato 8 - (articolo 269)


Si vedano anche la Relazione presentata con lo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante: "L'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"; la Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

NOTE


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

  • L'art. 76, della Costituzione dispone che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e con oggetti definiti.
  • L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    Si trascrive il testo degli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":

    "Art. 14. (Decreti legislativi). "Art. 16. (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie). "Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).

    1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo é trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo é tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere é espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
    5. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
    6. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.".
    7. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

      (Omissis)".
  • Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art .1, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999) é il seguente:

    "Art. 7. (Testi unici).
    1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
      1. nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
      2. nelle leggi annuali di semplificazione;
      3. nell'allegato 3 della presente legge;
      4. nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
      5. nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;
      6. nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
      7. bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici.
    2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
      1. delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
      2. puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
      3. esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
      4. coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
      5. esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
      6. esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
      7. (abrogato);
      8. indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
    3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
    4. Lo schema di ciascun testo unico é deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema é trasmesso, con apposita relazione cui é allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico é emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
    5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, 2 comma del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non é acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, 1 e 3 comma del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
    6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
    7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
  • La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

    Si trascrive il testo degli articoli 20 e 20-bis:

    "Art. 20. "Art. 20-bis.
    1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge é presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
    4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
    5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
      1. semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
      2. riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
      3. regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
      4. riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
      5. semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
      6. trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
      7. individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
      8. bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
      9. ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
      10. quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
      11. quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
      12. sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
      13. septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
    6. bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
    7. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
    8. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
    9. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
      1. sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
      2. composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
      3. interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
      4. procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
      5. procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
    10. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
    11. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, é emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
    12. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
    13. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

      1. eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
      2. riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.".
  • Si riportano i nn. 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:
    1. "Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati: norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia; regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
    2. Procedimento relativo alle spese di giustizia: regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
    3. Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari: legge 8 agosto 1895, n. 556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge 21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n. 103; legge 11 maggio 1971, n. 390; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge 25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.".
  • Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si veda la nota all'art. 65.

Note all'art. 3:

  • Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
  • Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 recante: "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173.

    Si trascrive il testo dell'art. 4:

    "Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione).
    1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
    2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
    3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.
    4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.
    5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.".

Note all'art. 4:

  • Si trascrive il testo dell'art. 694, comma 1, del codice di procedura penale:

    1. "Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.".
  • Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si veda la nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 76:

    "Art. 76. (Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna).
    1. La pubblicazione della sentenza di condanna é eseguita a spese dell'ente nei cui confronti é stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.".

Nota all'art. 5:

  • Si trascrive il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale:

    "Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale).
    1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
    2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.".

Note all'art. 6:

  • Si trascrive l'art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario:

    1. "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.".

Nota all'art. 7:

  • Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all'art. 5.

Nota all'art. 10:

  • Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78:

    "Art. 3. (Procedimento).
    1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto é concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
    2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'art. 125 del codice di procedura civile.
    3. Il ricorso é proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi é proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
    4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, é notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
    5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui é fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che é a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
    6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto é immediatamente esecutivo.
    7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1 gennaio 2002.".
  • Il libro IV, titolo II, capo I del codice di procedura civile reca la seguente rubrica "Della separazione personale dei coniugi".
  • Il libro IV, titolo II, capo II del codice di procedura civile reca la seguente rubrica "Dell'interdizione e dell'inabilitazione".
  • Il libro IV, titolo II, capo III del codice di procedura civile reca "disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta".
  • Il libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura civile reca "disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati".
  • Il libro IV, titolo II, capo V del codice di procedura civile reca la seguente rubrica "Dei rapporti patrimoniali tra coniugi".

Nota all'art. 13:

  • Il libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile reca "disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio".
  • Il libro IV, titolo I del codice di procedura civile reca la seguente rubrica "Dei procedimenti sommari".


Nota all'art. 17:

  • Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 si veda nota alle premesse.

Note all'art. 30:

  • Si trascrive il testo dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro), come sostituito dall'art. 10 della legge n. 533/1973:

    "Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

    Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

    Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi concernenti i rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.".
  • Si trascrive il testo dell'art. 134, secondo comma n. 1, e quarto comma, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1941, n. 302, supplemento ordinario:

    "Agli atti devono essere uniti:
    1. le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

      (Omissis).

      Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco é stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.".

Nota all'art. 32:

  • Per il testo dell'articolo unico della legge 319/1958 si veda nota all'art. 30.

Nota all'art. 40:

  • Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 44:

  • Si trascrive il testo degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26:

    "Art. 148. All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo é progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

    Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

    Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato all'anzianità di servizio, concesso secondo le norme vigenti in materia agli impiegati dello Stato, é attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.".

    "Art. 169. All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo é progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

    Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148. Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli artt. 150 e 152.".

Nota all'art. 47:

  • Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario:

    "Art. 3. (Soggetti aventi diritto).
    1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
    2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
    3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
      Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
    4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".

Nota all'art. 50

  • Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988:

    1. "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
    2. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".

Nota all'art. 55:

  • Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. L'art. 15 così recita:

    "Art. 15. (Dirigenti). - Art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e successivamente modificato dall'art. 10 del decreto 31 marzo 1998, n. 80; art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470.

    1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza é articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, é fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
    2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
    3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello é sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
    4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento é sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
    5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.".

Nota all'art. 59:

  • Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.

Nota all'art. 61:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. Si trascrive il comma 2 dell'art. 41:

    1. "I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.".


Nota all'art. 64:

  • La legge 21 novembre 1991, n. 374, recante: "Istituzione del giudice di pace" é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, supplemento ordinario.

    Si trascrivono gli articoli 11 e 15, comma 2-bis e 2-ter.

    "Art. 11. (Indennità spettanti al giudice di pace). -
    1. L'ufficio del giudice di pace é onorario.
    2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace é corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
    3. E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla é dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.
    4. bis. In materia civile é corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione é rigettata con provvedimento motivato.
    5. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'art. 15 é rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
    6. bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.".
    "Art. 15. (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).

    (Omissis) -

    1. bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici.
    2. ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli é addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.".
  • L'art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1997, n. 192, così recita:

    "Art. 8. (Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale).
    1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.
    2. Ai giudici onorari aggregati é attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.
    3. L'indennità fissa di cui al comma 2 é ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili .
    4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
    5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo é considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale."
  • L'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, così recita:

    "Art. 4
    1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di L. 190.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.
    2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di L. 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale é conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità é corrisposta per intero anche se la delega é conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.
    3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
    4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.
    5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".

Note all'art. 65:

  • Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52, é il seguente:

    1. "Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, é istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.".

Nota all'art. 66:

  • Per il testo dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 273/1989, si veda nota all'art. 64.

Nota all'art. 67:

  • Per la legge n. 354/1975 si veda la nota all'art. 6. Il testo dell'art. 80 così recita:

    "Art. 80. (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.

    L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.

    Al personale incaricato giornaliero é attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

    Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

    Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, é assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, é incrementata di ottocento unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai specializzati e di centosessanta ai capi operai. Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.".

Nota all'art. 68:

  • Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 165/2001 vedi la nota all'art. 55.

Note all'art. 73:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". E' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99. Il testo dell'art. 10, comma 1, lett. c), recita:

    1. "Sono obbligati a richiedere la registrazione:
      1. b) (omissis);
      2. i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.".
  • Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

Nota all'art. 78:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 38, comma 3:

    1. "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà é consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Nota all'art. 79:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 46, comma 1, lett. o):

    1. "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
      1. n) (omissis);
      2. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.".

Nota all'art. 87:

  • La legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92.

    Si trascrive il testo dell'art. 20:

    "Art. 20.
    1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati é istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.
    2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
      1. i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
      2. i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.
    3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
    4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, é determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.
    5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

Nota all'art. 89:

  • Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988, é il seguente:

    1. "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
      1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
      2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
      3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
      4. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".

Nota all'art. 93:

  • Si trascrive il testo dell'art. 123 del codice di procedura penale:

    "Art. 123. (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate).
    1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
    2. Quando l'imputato é in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero é custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
    3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.".

Note all'art. 96:

  • Si trascrivono gli articoli 179, comma 2, e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale:

    "Art. 179. (Nullità assolute). - (Omissis). 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.".

    "Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.

    (Omissis).

    1. bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".

Nota all'art. 97:

  • Il testo dell'art. 156 del codice di procedura penale é il seguente:

    "Art. 156. (Notificazioni all'imputato detenuto).
    1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
    2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata é consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non é possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
    3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157.
    4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato é detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o é internato in un istituto penitenziario.
    5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159.".

Nota all'art. 100:

  • La legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario) é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1998, n. 30.

Note all'art. 108

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 59, comma1, lett. a) e b):

    1. "Si registrano a debito, cioé senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
      1. le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non é ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
      2. gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione.".
  • Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera e), é il seguente:

    1. "Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
      1. d) (omissis);
      2. le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.".

Nota all'art. 115:

  • Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, é stato convertito in legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82 (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64).

Nota all'art. 128:

  • Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile:

    "Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181.".

Note all'art. 131:

  • Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3:

    "Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio é prenotata a debito.

    Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.".

    Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v. nota all'art. 108.
  • Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.

Nota all'art. 134:

  • Per il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile, si veda la nota all'art. 128.

Nota all'art. 135:

  • Si trascrivono gli artt. 50, secondo e terzo comma, 2755 e 2770 del codice civile:

    "Art. 50. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). - (Omissis).

    Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

    (Omissis).".

    "Art. 2755. (Spese per atti conservativi o di espropriazione). I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.".

    "Art. 2770. (Crediti per atti conservativi o di espropriazione). I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".

Nota all'art. 138:

  • Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413):

    1. "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.
      In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo.
      Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.".

Nota all'art. 140:

  • Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.

Nota all'art. 141:

  • Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.

Nota all'art. 142:

  • Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

    "Art. 13. (Espulsione amministrativa). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11).
    1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
    2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
      1. é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'art. 10;
      2. si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;
      3. appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
    3. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero é sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non é applicata o é cessata, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.
    4. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
      1. é espulso ai sensi del comma 1 o si é trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
      2. é espulso ai sensi del comma 2, lett. c) e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
    5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
    6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione é disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
    7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
    8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine é di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
    9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, é presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'art. 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
    10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero é ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, é assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
    11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
    12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso é rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
    13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, é punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
    14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.
    15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.
    16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".

Nota all'art. 143:

  • La legge 4 maggio 1983, n. 184 é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, supplemento ordinario. La legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.) é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.

Note all'art. 146:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 59, comma 1, lett. c):

    1. "Si registrano a debito, cioé senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
      1. b) (omissis);
      2. gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".
  • Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 347/1990, vedi nota all'art. 108.

Nota all'art. 157:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2. Si trascrive il testo dell'art. 48:

    "Art. 48. (Tasse e diritti per atti giudiziari).
    1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
    2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.".

Note all'art. 158:

  • Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v. nota all'art. 108.
  • Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.

Note all'art. 164:

  • Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2000, n. 225.
  • Il d.m. 24 maggio 2001 reca "Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.".

Nota all'art. 173:

  • Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2:

    "Art. 2. (Definizione di entrate).
    1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
      1. le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
      2. i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
      3. le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
      4. le entrate patrimoniali;
      5. le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
      6. le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
      7. le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;
      8. le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
      9. i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;
      10. tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2.".

Note all'art. 176:

  • Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario:

    "Art. 13. (Estinzione dei titoli di spesa).
    1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo art. 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.".
  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 2:
  • "Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà é presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione é redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione é redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione é stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.".

Nota all'art. 178:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.

    Si trascrive il testo dell'art. 6, quinto comma: "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta é versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo.".

Nota all'art. 187:

  • Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 14:

    "14. (Sanzioni per omesso o insufficiente versamento).
    1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.".

Nota all'art. 190:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2001, n. 89 e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.

Nota all'art. 191:

  • Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 195:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all'art. 190.

Nota all'art. 196:

  • Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 197:

  • Si trascrivono gli articoli 139, 140 e 660 del codice di procedura civile:

    "Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

    Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

    In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia é consegnata al portiere dello stabile dove é l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

    Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

    Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

    Quando non é noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa é ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto é possibile le disposizioni precedenti.".

    "Art. 140. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia). - Se non é possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.".

    "Art. 660. (Forma dell'intimazione). - Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto. Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria. La citazione per la convalida, redatta a norma dell'art. 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663.

    Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

    Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

    Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, é sufficiente la comparizione personale dell'intimato. Se l'intimazione non é stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.".

Nota all'art. 198:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all'art. 190.

Note all'art. 204:

  • Per il decreto legislativo n. 231/2001, v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 69:

    "Art. 69. (Sentenza di condanna).
    1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
    2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.".
  • Si riportano gli artt. 445 e 460 del codice di procedura penale:

    "Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta).
    1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando é pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza é equiparata a una pronuncia di condanna.
    2. Il reato é estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se é stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non é comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.".
    "Art. 460. (Requisiti del decreto di condanna).
    1. Il decreto di condanna contiene:
      1. le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
      2. l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
      3. la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione é fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
      4. il dispositivo;
      5. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444;
      6. l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
      7. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
      8. la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
    2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
    3. Copia del decreto é comunicata al pubblico ministero ed é notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
    4. Se non é possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
    5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato é estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non é comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.".

Nota all'art. 205:

  • Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.

Nota all'art. 208:

  • Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.

Note all'art. 210:

  • Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1999:

    1. "Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario é automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.".
  • Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.

    Si trascrive il testo dell'art. 265, comma 3:
    "L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni é ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.".

Nota all'art. 211:

  • Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 237/1997:

    1. "La determinazione delle entrate é effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versame".

Nota all'art. 212:

  • Si riporta il testo dell'art. 137 del codice di procedura civile:

    "Art. 137. (Notificazioni). - Le notificazioni, quando non é disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

    L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.".

Nota all'art. 215:

  • Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.), così recita:

    "Art. 28. (Sospensione amministrativa della riscossione).
    1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".

Nota all'art. 216:

  • Si trascrivono gli articoli 17, comma 6, e 26 del decreto legislativo. n. 112/1999:

    "17. (Remunerazione del servizio). - (Omissis).
    1. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso é a carico:
      1. dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto dei provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 1;
      2. del debitore, negli altri casi.".
    "Art. 26. (Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite).
    1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.
    2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
    3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3.
    5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.".

Note all'art. 219:

  • L'art. 143 del codice di procedura civile così recita:
    "Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi é il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa é ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.".
  • Per il regio decreto n. 827/1924, v. nota all'art. 210.

    Si trascrive il testo dell'art. 265: "Art. 265. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera c) del precedente art. 263, é ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato. Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il conforme avviso della r. avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme voto del Consiglio di Stato. L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni é ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato. Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.

Nota all'art. 220:

  • Si riporta il testo dell'art. 267, primo comma, del regio decreto n. 827/1924: "Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.".

Nota all'art. 221:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" é stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80.

    L'art. 338 così recita: "Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti doganali). Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata. A tale pagamento é obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".

Nota all'art. 222:

  • Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, vedi nota all'art. 3.

Note all'art. 223:

  • Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all'art. 215.
  • Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedi nota all'art. 157.
  • Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.

Note all'art. 224:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
  • Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all'art. 215.
  • Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.

Note all'art. 225:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
  • Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.

Note all'art. 226:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
  • Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all'art. 215

Note all'art. 227:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
  • Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.
  • Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, v. nota all'art. 3.
  • Il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49).
  • Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123).

Nota all'art. 228:

  • Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, v. nota alle premesse.

Nota all'art. 229:

  • Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:

    "Art. 12-bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). -
    1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".

Nota all'art. 230:

  • Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, v. nota alle premesse.

Nota all'art. 231:

  • Si trascrivono gli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999:

    "Art. 19. (Discarico per inesigibilita).
    1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
    2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
      1. la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
      2. la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione é soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
      3. il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
      4. la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.
    3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario é automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
    4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.
    5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario é conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
    6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.".
    "Art. 20. (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli).
    1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere a), d) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico é ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.
    2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si é verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
    3. In caso di diniego del discarico, il concessionario é tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.
    4. Contro il provvedimento di diniego del discarico é ammesso ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notifica.
    5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.
    6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.".

Nota all'art. 232:

  • Si riportano gli artt. 21, commi 1 e 2, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:

    "Art. 21. (Interessi per dilazione di pagamento). - Sulle somme il cui pagamento é stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.

    L'ammontare degli interessi dovuto é determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed é riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

    (Omissis).".

    "Art. 22. (Attribuzione degli interessi). - Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.".

Nota all'art. 234:

  • Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 157.

Nota all'art. 235:

  • Per il testo dell'art. 143 del codice di procedura civile, v. nota all'art. 219.

Nota all'art. 236:

  • L'articolo 133-ter del codice penale così recita: "Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

    In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.".

Nota all'art. 238:

  • Per il testo dell'art. 133-ter del codice penale v. nota all'art. 236.

Nota all'art. 240:

  • Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:

    "Art. 19. (Dilazione del pagamento).
    1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo é superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici é subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
    2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
    3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
      1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
      2. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto é immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
      3. il carico non può più essere rateizzato.
    4. Le rate mensili nelle quali il pagamento é stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
    5. bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.".

Nota all'art. 243:

  • Si riportano gli articoli 138, commi 4, 5 e 6, e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229:

    "Art. 138. (Omissis).

    1. L'ammontare globale delle somme é attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.
    2. La quota dei diritti é attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
    3. La quota dell'indennità di trasferta é attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo é attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.".
    "Art. 154.
    1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
    2. Eguale tassa é dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.
    3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 é corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
    4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche é fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
    5. In relazione a particolare esigenza di servizio, é facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.
    6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, é punito con l'ammenda disciplinare.".
  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 v. nota all'art. 190.

Nota all'art. 246:

  • Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 v. nota all'art. 190.

Nota all'art. 248:

  • Per il testo dell'art. 137 codice di procedura civile v. nota all'art. 212.

Nota all'art. 255:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1998, n. 180 e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1998, n. 182.

Nota all'art. 259:

  • La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173.

    L'art. 5, comma 3, così recita:

    1. "Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio é dichiarato estinto.".

Note all'art. 265:

  • La legge 24 dicembre 1976, n. 900, recante "Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato" é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8.
  • Per l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, v. nota all'art. 10.
  • La legge 10 maggio 2002, n. 91, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione" é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2002, n. 109.

Note all'art. 272

  • L'art. 164 del decreto legislativo. 28 luglio 1989, n. 271, così recita:

    "Art. 164. (Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli).
    1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 del codice.
    2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
    3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
    4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.".
  • L'art. 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, così recita:

    "Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). - Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.

    Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale é tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

    I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicati.

    Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

    Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie, debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere può farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma.".

Note all'art. 275:

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale", é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1988, n. 193.
  • Il testo dell'art. 4 della legge n. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), come modificato per la parte relativa agli importi dal d.m. 5 dicembre 1997, così recita:

    "Art. 4. (Onorari commisurati al tempo). - Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

    La vacazione é di due ore. L'onorario per la prima vacazione é di L. 10.000 e per ciascuna delle successive é di L. 5.000.

    L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni é fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando é fissato un termine non superiore a quindici giorni.

    L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto é dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

    Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato é tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.".

Nota all'art. 285:

  • L'art. 165 del codice di procedura civile così recita:

    "Art. 165. (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

    Se la citazione é notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.".

Nota all'art. 287:

  • Per il testo dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 229.

Nota all'art. 290:

  • L'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), recita:

    "Con decreto del Ministro del tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.".

Note all'art. 291:

  • Si trascrive il testo dell'art. 113 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi):
    "Art. 113. (Ripartizione delle multe e delle ammende). - Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.".
  • L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato. 15 dicembre 1947, n. 1511 (Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie), recita:

    "Art. 1. - Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, e riscosse dall'erario dello Stato, spetta, per una metà, con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, agli scopritori, e per l'altra metà é devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore. Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima metà é devoluta al Fondo di quiescenza del personale dell'Ufficio medesimo.".
  • Si trascrive l'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie):

    "Art. 1. - Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
    1. il 60 per cento all'Erario;
    2. il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
    3. il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
    4. il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.
    Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.
    Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.
    Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.".
  • Si riporta l'art. 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi):
    "Art. 26. - Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.".
  • L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recita:

    "Art. 75. (Norme applicabili). - Per quanto non é diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
    Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie é devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
  • Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) é il seguente:

    "Art. 37. (Accertamento delle violazioni). - La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
    Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
  • L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) così recita:

    "Art. 10. (Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie). - L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
    Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
  • Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

    "Art. 38. (Ripartizione delle sanzioni amministrative). Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.".
  • Si trascrive l'art. 337 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:

    "Art. 337. (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca). - Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario.

    L'altra metà é assegnata in parti centesimali, come segue:
    1. cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire cinquantamila per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza verrà versato al Fondo di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;
    2. quaranta parti al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni é fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota é devoluta al Fondo di assistenza per i finanzieri;
    3. due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 20 gennaio 1896;
    4. tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;
    5. cinque parti, con un massimo di lire cinquemila, al ricevitore della dogana che ha la gestione della violazione.
    La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), é devoluta agli enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori.".
  • L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) così recita:

    "Art. 70. (Norme applicabili). - Per quanto non é diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto l. 3 gennaio 1926, n. 63, e successive integrazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie é devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori con le modalità previste con il decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
  • Si trascrive l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria):

    "Art. 30. (Adempimenti oblatori).
    1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:
      1. a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione;
      2. a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
      3. a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera a).
    2. La somma da versare é pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire.
    3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalità di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
    4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.
    5. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non é esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.".
  • La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario

Nota all'art. 292:

  • Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 15 novembre 1973, n. 734, v. nota all'art. 290.

Nota all'art. 295:

  • l'art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134, così recita:

    "Art. 22.
    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Nota all'art. 297:

  • Si trascrivono gli artt. 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46:

    "Art. 18. (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
    1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.".
    "Art. 26. (Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi).
    1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo é concessa in conformità delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
    2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.".

Note all'art. 299:

  • Il regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404 recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni" e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1934, n. 208. Si trascrive l'art. 6, nella nuova formulazione:

    "Art. 6. (Nomina dei componenti privati). - I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli. é ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

    Durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quando é necessario, sono nominati uno o più supplenti.

    (Comma abrogato)".
  • Si trascrivono gli articoli 134, 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), nella nuova formulazione:

    "Art. 134. (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione. Agli atti devono essere uniti:

    1. le marche e per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
    2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
    3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'art. 137;
    4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato. All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
    Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco é stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.

    Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

    L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'art. 137.".

    "Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). - Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.

    Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere provvede a farle fare a spese della parte.

    (Comma abrogato).

    (Comma abrogato).

    (Comma abrogato).

    Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.".
  • Si trascrive l'art. 336 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), nella nuova formulazione: "Art. 336. (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

    Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento é richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

    In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
  • Per i riferimenti alla legge 17 luglio 1942, n. 907 si veda la nota all'art. 291. Si trascrive l'art. 112, primo comma, nella nuova formulazione:

    "Gli stessi contabili provvedono altresì alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.".
  • Per i riferimenti alla legge 2 aprile 1958, n. 319, si veda la nota all'art. 30. Si trascrive l'articolo unico nella, nella nuova formulazione:

    "Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

    Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

    (Comma abrogato).

    (Comma abrogato).

    Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.".
  • Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, recante Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 1 del 1 febbraio 1960, n. 26. Si trascrive l'art. 133, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, nella sua nuova formulazione:

    "Art. 133. Comma primo: abrogato.

    Comma secondo: abrogato.

    Comma terzo: abrogato.

    Comma quarto: abrogato.

    Comma quinto: abrogato.

    Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
  • La legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314. Si trascrivono gli articoli 19, secondo comma, e 23 ottavo comma nella nuova formulazione:

    "Art. 19. - (Omissis).

    Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali é obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale.

    (Omissis).".

    "Art. 23. - (Omissis).

    I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti. (Omissis).".
  • Per i riferimenti al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 si veda la nota all'art. 131.
  • Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354 si veda la nota all'art. 6. Si trascrivono gli articoli 57, 58 e 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella nuova formulazione:

    "Art. 57. (Legittimazione alla richiesta dei benefici). - Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53 e 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.".

    "Art. 58. (Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza é data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.".

    "Art. 70. (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza).
    1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello é costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
    2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
    3. Il tribunale é composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.
    4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
    5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
    6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione é posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
    7. La composizione dei collegi giudicanti é annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
    8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
    9. (Comma abrogato)".
  • Per i riferimenti al decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art. 73. Si trascrivono gli articoli 59, comma 1 e 61, nella nuova formulazione:

    "Art. 59. (Registrazione a debito).
    1. Si registrano a debito, cioé senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
      1. le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non é ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
      2. gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
      3. gli atti relativi alla procedura fallimentare.".
    "Art. 61. (Recupero delle imposte prenotate a debito) -
    1. (Abrogato).
    2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.".
  • La legge 13 aprile 1988, n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88. Si trascrive l'art. 15 nella nuova formulazione:

    "Art. 15. (Patrocinio gratuito per i meno abbienti). -
    1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.".
    2. (Comma abrogato).
    3. (Comma abrogato).
  • Si trascrive il testo degli articoli 664, 692 e 694, comma 2, del codice di procedura penale:

    "Art. 664. (Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie). -
    1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.
    2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
    3. (Abrogato).
    4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.".
    "Art. 692. (Spese della custodia cautelare).
    1. Quando l'imputato é condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.
    2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
    3. (abrogato)".
    "Art. 694. (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). - (Omissis).

    1. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale é ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.".
  • La legge 21 febbraio 1989, n. 99, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1989, n. 66.
  • Si trascrive l'art. 10 nella nuova formulazione risultante a seguito dell'abrogazione di tutti gli altri articoli e delle tabelle allegate.

    "Art. 10. -
    1. ( Abrogato).
    2. Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono.
    3. (Abrogato).
  • Si trascrivono gli articoli 32 e 164, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale), nella nuova formulazione:

    "Art. 32. (Recupero dei crediti professionali).
    1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
    2. (Abrogato).
    3. (Abrogato).".
    "Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione.".
  • Per i riferimenti al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82 si veda la nota all'art. 115.

    Si trascrive l'art. 13, comma 6, nella nuova formulazione:

    1. "Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa é definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11.".
  • Per i riferimenti al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda la nota all'art. 138.

    Si trascrivono gli articoli 25, comma 2 e 38, comma 1, nella nuova formulazione:

    "Art. 25. (Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte) - (Omissis).

    1. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.".
    "Art. 38. (Richiesta di copie e notificazione della sentenza).
    1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria é tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.".
  • Il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 recante "disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1993, n. 268 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10). Si trascrive l'art. 1, comma 3, nella nuova formulazione:

    1. "A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.".
  • Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda la nota all'art. 142. Si trascrive l'art. 13, comma 10, nella nuova formulazione:

    1. "Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.".
  • La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.
  • Per i riferimenti alla legge 21 luglio 2000, n. 205 si veda la nota all'art. 259. Si trascrive l'art. 5, comma 3, nella nuova formulazione:

    1. "Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione.Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e' dichiarato estinto.".
  • La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.
  • La legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario.

Nota all'art. 300:

  • Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova formulazione:

    "Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:

    1. ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
    2. ruolo dei ricorsi urgenti;
    3. ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio;
    4. registro per i processi verbali di udienza;
    5. registro dei decreti del Presidente;
    6. registro delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
    7. registro dei ricorsi trattati col patrocinio a spese dello Stato.".
  • Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si veda la nota all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella nuova formulazione:

    "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
  • Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si veda la nota all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella nuova formulazione:

    "Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.

    (Comma abrogato).

    (Comma abrogato).

    "Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.".

    Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131.

    Si trascrive l'art. 24, primo comma, nella nuova formulazione:

    "Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:

    1. registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza;
    2. registro per i processi verbali di udienza;
    3. registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
    4. registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa;
    5. registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.".
  • Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art. 73.

    Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione:

    "Art. 59. (Registrazione a debito).
    1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
      1. le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
      2. gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
      3. gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      4. le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.".
    2. Per il testo dell'art. 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella nuova formulazione si veda la nota
      all'art. 299.

Nota all'art. 301:

  • Per i riferimenti al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, si veda la nota all'art. 164.

    Si trascrivono gli articoli 6, comma 1 e 13, nella nuova formulazione:

    "Art. 6. (Tenuta informatizzata dei registri).
    1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'art. 13 del presente regolamento, e comunque da ogni altra disposizione di legge.".
    "Art. 13. (Elenco dei registri).
    1. Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri:
      1. ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie;
      2. ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari;
      3. ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;
      4. ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie;
      5. ruolo sezionale per le cause ordinarie;
      6. ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;
      7. ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice;
      8. ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore;
      9. ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
      10. registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-bis, 186-ter, 186-quater del codice di procedura civile;
      11. registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;
      12. registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
      13. ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza;
      14. ruolo delle udienze collegiali;
      15. ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie;
      16. registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
      17. registro degli affari amministrativi e stragiudiziali;
      18. ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio;
      19. ruolo generale delle esecuzioni civili;
      20. ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;
      21. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita;
      22. ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento;
      23. registro dei fallimenti dichiarati;
      24. pubblico registro dei falliti;
      25. registro dei concordati preventivi;
      26. registro delle amministrazioni concordate;
      27. registro delle liquidazioni coatte amministrative;
      28. registro delle amministrazioni straordinarie;
      29. abrogato;
      30. registro delle adozioni;
      31. registro degli interdetti e degli inabilitati;
      32. registro delle tutele dei minori e degli interdetti;
      33. registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati;
      34. registro delle istanze al giudice tutelare;
      35. registro delle successioni;
      36. registro delle persone giuridiche;
      37. registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio;
      38. registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari;
      39. abrogato;
      40. abrogato;
      41. abrogato;
      42. registro per la pubblicazione di giornali e periodici;
      43. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
      44. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
      45. registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L. 1.000.000;
      46. registro generale dei testamenti;
      47. abrogato.
    2. I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica.
    3. Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 44 e 45 del comma 1.
    4. Presso la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, 44 e 45 del comma 1.
    5. Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i seguenti registri:
      1. ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica;
      2. ruolo di udienza per ciascuna sezione;
      3. registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;
      4. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
      5. abrogato.
    6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri:
      1. ruolo generale degli affari contenziosi civili e
      2. registro dei provvedimenti ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater;
      3. registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
      4. registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
      5. ruolo di udienza;
      6. ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica alfabetica;
      7. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
      8. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
      9. abrogato;
      10. abrogato;
      11. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici;
      12. abrogato.".
Aggiornamenti:


Avviso di rettifica in G.U. 6/12/2002, n. 286 (relativo agli artt. 67, 292, 299, 301 e 302).

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. n. 240/L, relativo alla G.U. 31/12/2002 n. 305) ha disposto (con l'art. 94) la modifica dell'art. 115.

Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (in G.U. 10/2/2003, n. 33), convertito con L. 7 aprile 2003, n. 63 (in G.U. 10/4/2003, n. 84) ha disposto (con l'art. 1-ter) la modifica degli artt. 10 e 13.

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. n. 192/L relativo alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306) ha disposto (con l'art. 1 commi 306, 307, 322, 323, 326, 324 e 327) la modifica degli artt. 10, 12, 82, 30, 5, 205 e dell'all. 1.

La L. 24 febbraio 2005 n. 25 (in G.U. 2/3/2005 n. 50) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5) la modifica degli artt. 80, 81, 83, 101 e 102.

Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1/7/2005, n. 151), convertito con L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art. 9-bis) la modifica degli artt. 13, 14, 15, 112, 113, 150, 151, 154 e 248.

La Corte Costituzionale con sentenza 20 aprile-28 aprile 2006 n. 174 (in G.U. 1a Serie Speciale n. 18 del 3-5-2006) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore.

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4/7/2006, n. 153), convertito con modificazioni con L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 21) la modifica degli artt. 13 e 16.

Il D. 2 settembre 2006, n. 265 (in G.U. 10/10/2006, n. 236) ha introdotto le tabelle di cui all'art. 59 del presente D.P.R.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. n. 244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1307) la modifica dell'art. 13.

La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254, in G.U. 1° serie speciale, 11/7/2007, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102.

       

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