Il procedimento di divorzio

Analogamente al giudizio di separazione, sono configurabili due successive fasi del processo, a norma dell'art. 4 L. D.

Come visto in materia di separazione, anche il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo e quindi inderogabile, intrasmissibile e imprescrittibile.

Il coniuge interessato, che può essere anche quello a cui è stata addebitata la separazione, ma non quello che ha riportato condanne penali, può con ricorso introdurre la causa di divorzio. A questo punto l’altro coniuge può aderire alla domanda oppure opporvisi.

Analogamente al giudizio di separazione, sono configurabili due successive fasi del processo, a norma dell’art. 4 L. D. Quella preliminare si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale, ove i coniugi debbono comparire personalmente per il tentativo di conciliazione. Qualora esso non riesca o comunque il coniuge convenuto non compaia, il Presidente, sentiti i figli minori ove lo ritenga opportuno, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene adeguati nell’interesse dei coniugi e della prole, ossia, in sostanza, la fissazione dell’assegno e l’affidamento dei figli, rimettendo poi le parti innanzi al giudice per l’istruzione della causa con l’intervento obbligatorio del P. M. Affinché il Presidente possa convenientemente adottare una decisione in ordine alla determinazione dell’assegno, i coniugi dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale e comune (Cass. sent. n. 4067 del 1997), potendo il Tribunale, in caso di contestazione, disporre indagini, avvalendosi, se del caso, anche della polizia tributaria, ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. D. L’istruzione della causa è generalmente rapida, perché concentrata in poche udienze. Inoltre, nel caso in cui il processo debba continuare per la sola fissazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva per il solo capo di domanda relativo allo scioglimento del matrimonio. L’appello nei confronti di tale decisione deve essere immediato, cosicché è assicurata con celerità la pronuncia sugli effetti personali, mentre è differita nel tempo solo la pronuncia sugli effetti patrimoniali.

Infine i coniugi possono anche presentare ricorso congiunto. In tale ipotesi il Tribunale decide in camera di consiglio con un rito assai più snello e rapido di quello ordinario. Il suddetto ricorso congiunto, peraltro, deve indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Il Tribunale deve comunque sempre verificare la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli e, ove tale rispondenza non sussista, anziché pronunciare la sentenza, dichiara applicabile l’ordinaria procedura, rimettendo gli atti al Giudice Istruttore.

La sentenza è sempre impugnabile da ciascuna parte, nonché dal P. M., limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. Una volta divenuta definitiva, la sentenza deve poi essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere, all’ufficiale dello stato civile per essere annotata in calce all’atto di matrimonio e per ulteriori adempimenti formali. A decorrere dal momento dell’annotazione il divorzio ha dunque effetti erga omnes, nei confronti di tutti i terzi, a tutti gli effetti civili, mentre tra i coniugi gli effetti si producono dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza e non dal giorno della domanda.

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