Il diritto all'assegno divorzile viene meno solo qualora l'ex coniuge beneficiario instauri con un'altra persona una convivenza stabile

Il diritto all'assegno divorzile viene meno solo qualora l'ex coniuge beneficiario instauri con un'altra persona una convivenza stabile avente i caratteri di vera e propria famiglia "di fatto", basata su un modello e un progetto di vita comuni. Nel caso di specie, al contrario, dalle prove assunte poteva evincersi soltanto l'esistenza di una mera relazione di convivenza protrattasi per circa sei mesi, senza alcun riscontro probatorio di apporti di natura economica da parte del nuovo convivente in favore della beneficiaria. Per tale ragione la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza in appello con la quale veniva rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile.

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25074



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 20368-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 510/2015 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 17 marzo 2015 la Corte d'appello dell'Aquila ha accolto parzialmente l'impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Chieti che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla stessa con (OMISSIS), aveva escluso che ella avesse diritto all'assegno divorzile in quanto stabilmente convivente con un altro uomo.

A sostegno della decisione la Corte territoriale rilevava, per quel che ancora interessa, che il diritto all'assegno divorzile viene meno solo qualora l'ex coniuge beneficiario instauri con un'altra persona una convivenza stabile avente i caratteri di vera e propria famiglia "di fatto", basata su un modello e un progetto di vita comuni. Nel caso di specie, al contrario, dalle prove assunte poteva evincersi soltanto l'esistenza di una mera relazione di convivenza protrattasi per circa sei mesi, senza alcun riscontro probatorio di apporti di natura economica da parte del nuovo convivente in favore della (OMISSIS).

Per la cassazione di suddetta pronuncia ricorre (OMISSIS), sulla base di due motivi. Non svolge difese l'intimata.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5 e dell'articolo 2697 c.c., perche' la Corte d'appello ha ritenuto che egli fosse gravato della dimostrazione "diabolica" della continuita' di apporti di natura economica forniti alla (OMISSIS) dall'attuale convivente, malgrado la gia' provata relazione di convivenza tra i due comporti di per se' il venir meno dei presupposti dell'assegno divorzile. Tali apporti economici, peraltro, avrebbero dovuto ritenersi provati per presunzione sulla base di una serie di circostanze allegate. Sostiene inoltre il ricorrente che la Corte territoriale non abbia considerato che la (OMISSIS) non ha mai provato di essere priva di mezzi e di trovarsi nell'impossibilita' di procurarseli.

Con il secondo motivo viene censurata la violazione dell'articolo 91 c.p.c. in relazione al regime delle spese di lite, in quanto la Corte d'appello ha condannato il ricorrente al pagamento della meta' delle spese del doppio grado di giudizio nonostante la reciproca soccombenza delle parti, che avrebbe dovuto portare alla compensazione integrale.

Il primo motivo e' inammissibile in quanto tendente a censurare, a dispetto della sua rubrica, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello al fine di accertare se la relazione sentimentale instaurata dalla (OMISSIS) con un altro uomo configurasse una vera e propria famiglia "di fatto", basata su un progetto e un modello di vita comuni e caratterizzata da stabilita' e continuita', oppure un mero rapporto di convivenza. All'esito di un accertamento di merito che appare del tutto adeguatamente argomentato e pertanto in questa sede insindacabile, il Collegio ha ritenuto che la nuova relazione sentimentale intrapresa dalla (OMISSIS) non integrasse i connotati di una famiglia "di fatto" secondo la definizione data dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3923 del 12/03/2012, nonche' n. 6855 del 03/04/2015, quest'ultima successiva rispetto alla pronuncia oggi impugnata ma comunque conforme sul punto alla n. 3923/2012), e pertanto non facesse venir meno il suo diritto all'assegno divorzile. Ne' puo' censurarsi la sentenza impugnata per aver violato l'articolo 2697 c.c., in quanto la dimostrazione dell'instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all'assegno divorzile. Anche sotto questo aspetto, pertanto, il motivo si risolve in una critica all'esito della valutazione delle risultanze probatorie.

Il primo motivo e' altresi' manifestamente infondato sotto il profilo della dedotta violazione dell'articolo 2697 c.c. per avere la Corte d'appello omesso di considerare che la (OMISSIS) non ha mai provato di essere priva di mezzi e nell'impossibilita' di procurarseli (pag. 8 del ricorso): in verita' il giudice di seconde cure si e' basato, "in assenza di specifiche contestazioni" (pag. 7 della sentenza), sulle circostanze accertate nella fase presidenziale del procedimento.

Anche il secondo motivo e' manifestamente infondato in quanto, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e' limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunita' di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 31/03/2017, rv. 643477 02).

Pertanto, il ricorso deve essere respinto. Non occorre provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della mancata attivita' difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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