La separazione dei beni

La conservazione della titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

I coniugi, con espressa convenzione, possono pattuire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare.

Il coniuge può provare con ogni mezzo (art. 219 c.c.), nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene; se tale dimostrazione manca per entrambi, i beni si considerano di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

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