L'omologazione del tribunale e accordi non omologabili

L'articolo 158 codice civile, II comma, stabilisce che, nel caso di contrasto tra l'accordo di separazione e l'interesse dei figli, il Presidente può impedire l'omologazione.

E' esclusa la possibilità per il Presidente del Tribunale di indicare modifiche alle clausole che riguardano i rapporti patrimoniali. Certo è, anche se la coppia non ha figli, che alcuni accordi palesemente contrari alla legge verrebbero rigettati dal Tribunale.

Ad esempio il coniuge, al quale non è addebitabile la separazione e non possiede adeguati redditi propri, ha diritto all'assegno di mantenimento. Una rinuncia a tale diritto o alla possibilità di chiedere la revisione dell'assegno a fronte del mutamento delle " circostanze " è nulla e non omologabile. Inoltre, non è omologabile la clausola per la quale il coniuge non affidatario rinuncia al diritto/dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli, così come sancito nell'articolo 155 del codice civile.

È quindi opportuno che le condizioni di separazione vengano analizzate e vagliate da esperti in diritto di famiglia, onde evitare la non omologazione degli accordi di separazione.

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