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L'omologazione del tribunale e accordi non omologabili
L'articolo 158 codice civile, II comma, stabilisce che, nel caso di contrasto tra l'accordo di separazione e l'interesse dei figli, il Presidente può impedire l'omologazione.
Ad esempio il coniuge, al quale non è addebitabile la separazione e non possiede adeguati redditi propri, ha diritto all'assegno di mantenimento. Una rinuncia a tale diritto o alla possibilità di chiedere la revisione dell'assegno a fronte del mutamento delle " circostanze " è nulla e non omologabile. Inoltre, non è omologabile la clausola per la quale il coniuge non affidatario rinuncia al diritto/dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli, così come sancito nell'articolo 155 del codice civile.
È quindi opportuno che le condizioni di separazione vengano analizzate e vagliate da esperti in diritto di famiglia, onde evitare la non omologazione degli accordi di separazione.