Mi sono sposato a giugno ---- con regime separazione beni. Nel ---- è nato figlio. Residenza famigli...

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Quesito risolto:
Mi sono sposato a giugno ---- con regime separazione beni. Nel ---- è nato figlio. Residenza famigliare presso abitazione di mia proprietà che avevo prima matrimonio. Separazione consensuale con condizioni: aff. condiviso minore con la madre nella mia casa coniugale, io posso vedere figlio tutti i fine settimana, - settimana possibili vacanze con figlio per ciascun genitore, passaporto assenso reciproco, le parti si dichiarano entrambi autosufficienti, il padre versa ---- euro mensili comprensivo spese straordinarie. Devo orientarmi su un divorzio che prevedo sarà entro fine anno o inizio ----. La ex moglie pur accettando un divorzio consensuale si consulterà con un legale. In particolare ritiene di non essere mai stata autosufficiente in quanto non ha mai lavorato (nessuna dichiarazione redditi esperienza prova come baby sitter e basta) e quando si è separata aveva accettato di scrivere così perchè "non aveva capito bene ". I redditi: moglie non lavora (dice che non trova lavoro età meno di -- anni) marito libero professionista redditi costanti ma da dichiarazione redditi --.--- - --.--- lordi (non netti) più quota società utili --.--- annui e proprietà - appartamenti casa coniugale + - per lui acquistato dopo separazione e pagato con mutuo. Si richiede un calcolo matematico assegno mantenimento figlio e , se avente diritto, ex moglie.
Inviato: 3541 giorni fa
Materia: Divorzio
Pubblicato il: 22/09/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3539 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Come già anticipatole, la quantificazione dell'assegno di divorzio, come di quello di mantenimento in sede di separazione, non avviene in termini matematici ma discrezionali.
Un criterio (però da prendere con beneficio!) è quello di -/- dello stipendio mensile in mancanza di altri redditi.
Anche se basato su di un accordo, ai fini della omologa e trattandosi di un diritto indisponibile, vine sempre sottoposto ad un controllo del giudice.
Sicuramente soggetto a controllo anche da parte del Pubblico Ministero è quello che viene corrisposto in favore del minore.
Conseguentemente si può affermare come l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio da parte del giudice si scompone in due fasi: la prima orientata alla verifica dell'esistenza del diritto in astratto, e la seconda fondata sulla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dalla legge. In quest'ultima, deve comunque escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri legali di riferimento.
In altre parole il Giudice non è tenuto neppure a dare specificamente conto di tutti gli m
elementi utilizzati per la decisione.
Quel che gioca a suo favore è che lei può far valere, in sede di divorzio se non trova un accordo valido con la sua ex moglie. che la stessa ha una giovane età e nonostante ciò non si attiva per reperire una sistemazione lavorativa o quanto meno non prova di averlo fatto senza successo.
Sul punto le cito alcune sentenze che richiamano detto principio.
Cito la sentenza n.---- del ----.
In detta sentenza si statuisce come sia corretto dare rilievo anche al carattere volontario del mancato reperimento da parte del coniuge di un'attività lavorativa remunerata si da contribuire al proprio mantenimento, ove suffragata dal mancato impegno dello stesso, nel periodo immediatamente successivo alla separazione - in cui nonostante la giovane età che avrebbe ancora consentito di dedicarsi al lavoro più confacente alle sue possibilità - in alcuna attività retribuita.
Ed ancora cito la sentenza della Suprema Corte n. -----/---- la quale ha confermato la sentenza di secondo grado, la quale aveva accertato che il coniuge si era attivato per ricercare il lavoro.
Non aveva rifiutato occasioni.
La S C stabilisce, infatti, che ha fatto esatta applicazione di tali principi ed ha adeguatamente motivato, in relazione ai redditi di ciascun coniuge e - con valutazione pertanto incensurabile nel merito in sede di giudizio di legittimita' - alle concrete possibilita' di lavoro del coniuge richiedente l'assegno (ritenute molto scarse nel contesto sociale in cui vive e senza che risulti abbia rifiutato occasioni lavorative), sia l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente l'assegno, sia la misura di esso, prendendo in considerazione per un verso l'evoluzione in positivo dei redditi dell'odierno ricorrente, per altro verso la circostanza che egli si sia formato una nuova famiglia ed abbia avuto tre figli, per tale ragione riducendo l'assegno rispetto a quello di separazione

Se può nel suo caso avvalersi di detti principi faccia presente che nella determinazione dell'assegno non si deve tener conto anche della giovane età della su ex moglie, ove la stessa non si attivi per reperire una sistemazione autonoma dal punto di vista lavorativo.
In difetto se la sua ex moglie prova che le esigenze sono cambiate ad es per il figlio che è cresciuto, rischia che l'assegno le venga aumentato, anche perchè il reddito mi sembra di capire è migliorato dopo la separazione.

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