Il giudice non può aumentare l’assegno di mantenimento ai figli basandosi solo sulla ingente disponibilità economica del padre

Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 cod. civ., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità' di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro eta' lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessita' di cura e di educazione. Pertanto, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice di merito deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché' i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089; Cass., 22/03/2005, n. 6197).

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25134

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