L'assegnazione della casa e l'assegno di mantenimento

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni.

L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. In ogni caso, tuttavia, ai fini dell’assegnazione, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e tutelare il più debole.

Nel 2003 la casa dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice è stata assegnata alla moglie nel 57,9% delle separazioni, al marito nel 23,1% e a nessuno dei due circa nel 17%, in quanto entrambi i coniugi sono andati a vivere altrove, ossia in abitazioni autonome e distinte. Le differenze tra i coniugi si appianano se ci sono figli affidati. In queste circostanze, infatti, la casa familiare viene attribuita al genitore affidatario nel 61,8% dei casi se si tratta del padre, nel 72,8% se è invece la madre.

Per quanto riguarda i divorzi, la situazione è diversa, dal momento che nel 2003 il 47,3% delle coppie ha lasciato la casa familiare per delle abitazioni autonome e distinte.

Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2003 si sono concluse prevedendo una corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico costituiscono rispettivamente il 91,2% e l’89,7% del totale. Nel 46,7% di separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti economici per i figli; la quota sale al 94,5% nelle separazioni con figli affidati alla madre.

Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre il soggetto erogatore dell’assegno per il loro mantenimento, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi.

Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico per i minori sale al 43,3%.

Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%).

Nel 2003 l’importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,5 euro nei divorzi (Tabella 10). L’ammontare del contributo mensile varia, ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,6 euro nelle separazioni con un minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori.

Quanto finora detto riguardo l’affidamento e i provvedimenti economici si riferisce al momento della pronuncia del giudizio di separazione (o di divorzio). I coniugi, infatti, possono chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo per il loro mantenimento. Nel corso del 2003 i tribunali hanno ricevuto 9.636 nuove richieste di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, esaurendone 9.671, tra cui parte di quelle rimaste pendenti dagli anni precedenti.

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