Comunione immediata

Cosa entra immediatamente a far parte del patrimonio comune dei coniugi.

Ai sensi della Art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione legale, cioè entrano immediatamente a far parte del patrimonio comune:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

  2. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Fra i beni che rientrano in comunione legale immediatamente vi sono anche:

  • azioni di società di capitali,
  • titoli di stato.

Il contenuto della lettera a) dell'art. 177 c.c. è da sempre portatore di diverse interpretazioni, riferite in particolar modo al significato del termine "acquisti".

Se non vi è dubbio in merito all'inclusione fra i beni comuni del diritto di proprietà, di superficie, di abitazione, di uso ed usufrutto, altrettanto non si può dire riguardo i diritti di credito, ovvero i diritti ad ottenere l'adempimento di una prestazione o obbligazione nei confronti di uno o più soggetti determinati.

La Cassazione e molti Tribunali sul punto sono orientati negativamente, escludendo che i diritti di credito possano cadere in comunione.

Tale pensiero ha trovato concreta applicazione con riferimento a:

  • contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato da un solo coniuge
  • domanda di assegnazione di alloggio in cooperative edilizie
  • trattamento di fine rapporto

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