Gli effetti personali della separazione nei rapporti tra coniugi e con i figli

La formulazione dell'art.155 c.c. prevede l'affidamento condiviso che presuppone la sussistenza di un accordo tra le parti circa le decisioni da prendere in merito alla educazione, cura ed istruzione dei figli.

La  formulazione dell’art.155 c.c. prevede l’affidamento condiviso, che ha come finalità preliminare l'interesse morale e materiale del minore, il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché l’affermazione delle pari responsabilità e diritti di quest’ultimi nei confronti dei figli, c.d. bigenitorialità.

L’affidamento condiviso presuppone la sussistenza di un accordo tra le parti circa le decisioni da prendere in merito alla educazione, cura ed istruzione dei figli. Il giudice diviene un’alternativa che opera in caso di disaccordo tra le parti.

Il giudice non deve ricercare colpe e colpevoli, non deve selezionare quale genitore dovrà considerarsi idoneo ad occuparsi della crescita dei figli, distinguendo tra genitore del quotidiano e del tempo libero.

I coniugi potranno, di comune accordo, raggiungere una intesa di base, costruendo il nuovo assetto familiare, indicando ad es. con patti sottoscritti, le modalità di mantenimento (art.155, comma 4° c.c.) o in genere le modalità di esplicazione in concreto dell’affidamento condiviso, privilegiando la formula della bigenitorialità, che li impegna a dividersi equilibratamente il compito di provvedere alle necessità dei figli.

Il giudice prenderà atto degli accordi, valutandone la validità in relazione all’interesse del minore, criterio cardine di riferimento.

Spetterà, pertanto, al giudice decidere se nella coppia esiste un basso livello di conflittualità che permette un esercizio congiunto della potestà, in difetto, potendo disporre, nonostante l’accordo, l’affidamento esclusivo.

Va detto però che la nuova legge, con alcune disposizioni in essa contenute, a volte, tende a favorire gli accordi tra genitori, stabilendo che le decisioni di maggior interesse dei figli devono essere assunte da entrambi i coniugi e solo in caso di disaccordo, dal giudice, altre volte, limita i poteri del giudice stesso ed, altre ancora, li amplia.

Per le decisioni di ordinaria amministrazione, poi, sarà il giudice a stabilire se la potestà potrà essere esercitata separatamente.

Grazie ai criteri sanciti dal nuovo 4° comma dell’art. 155 cod. civ., le parti avranno una base normativa più solida per sottoporre al giudice opportuni temi di indagine sulle proprie condizioni economiche.

L'art. 155 cod. civ. prevede che l’assegno periodico per il mantenimento dei figli, che finora è stato pressoché automatico, dovrà essere versato soltanto “ove necessario” e al fine di realizzare “il principio di proporzionalità” rispetto ai redditi di ciascun genitore e non soltanto dei redditi, in quanto dovranno essere presi in considerazione anche altri parametri assai interessanti, quali il “tempo di permanenza presso ciascun genitore” e “le risorse economiche di entrambi” la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per la prima volta, pertanto, è stato inserito il principio in base al quale l'assegno perequativo è stabilito secondo una serie di parametri molto precisi e lo si è fatto al fine di evitare che vi fosse una rendita di posizione precostituita e ingiustificata, secondo quei criteri che la stessa giurisprudenza ha individuato, nel tempo, in materia.

Per la quantificazione dell’assegno comunque, si stanno anche approntando apposite tabelle elaborate su base ISTAT, da utilizzare in mancanza di accordo diretto, per ottenere stime oggettive, uniformi e prevedibili.

Deciderà in merito alla assegnazione della casa coniugale. Il potere decisionale del giudice dovrà essere esercitato nel rispetto preliminarmente dell’interesse del minore e tenendo conto del titolo di proprietà e di come sono stati regolati i rapporti economici.

All’art.155 c.c., sexies, laddove prevede che il giudice, con il consenso delle parti, possa rinviare la decisione relativa ai provvedimenti di cui all’art.155 c.c., per consentire che le parti raggiungano un accordo in sede di mediazione.

Per la prima volta, il codice civile, il giudice, ove le informazioni di carattere economico fornite dal genitore non risultino sufficientemente documentate, potrà ordinare gli accertamenti di polizia tributaria, onde intervenire in tutte le occasioni nelle quali il genitore, tenuto ad adempiere ad un dovere di tipo economico, tenti di sottrarsi.

Si aggiunge che è prevista la possibilità di intervenire anche nei confronti dei terzi ai quali siano eventualmente stati intestati beni per impedire la verifica ed il controllo.

Nel testo di legge all'esame si prevede che tutte le volte vi sia un inadempimento da parte dei genitori degli obblighi su di essi incombenti, il giudice interverrà a sanzionare detti comportamenti inosservanti.

Sono state individuate per la prima volta nel panorama normativo delle sanzioni di tipo economico nei confronti del genitore inadempiente e a favore del figlio consentendo, così, una protezione molto maggiore e più consolidata ai casi di inadempienza.

E’ previsto, altresì, la richiesta di risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in via equitativa dal giudice.

Potrà inoltre il giudice modificare i provvedimenti in caso di inadempienza.

Per la prima volta nel nostro ordinamento è stata, poi, prevista l'audizione del minore da parte del giudice come uno dei doveri istruttori, sul presupposto che non si può sottrarre al giudice la possibilità di un minimo controllo sulla capacità del minore di esprimere la sua volontà.

Affinchè venga disposto un affidamento esclusivo, che prima era la regola, secondo il nuovo art. 155 bis cod. civ. il giudice dovrà però motivare il fatto che “l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore”. Quindi, per disporre l’affidamento esclusivo, laddove non sussistano situazioni particolari, d’ora in poi i giudici dovranno sostenere che solo uno dei genitori sia idoneo a conservare l’affidamento della prole.

Sono stati inoltre introdotti dei nuovi principi, secondo i quali è consentito a ciascuno dei genitori chiedere, in qualsiasi momento e pertanto anche in sede di modifica degli accordi precedentemente raggiunti, l’affidamento esclusivo. L’art. 709 ter c.p.c., richiama espressamente l’istituto della lite temeraria: d’ora in poi il giudice, nei casi di ricorsi per affidamento esclusivo palesemente infondati, potrà ricorrere all’art. 96 c.p.c-.

Gli accordi delle parti sono soggetti a revisione ovviamente tramite ricorso al giudice ed i provvedimenti di quest’ultimo sono revocabili, modificabili impugnabili nei modi previsti dalla legge, norma di salvaguardia delle parti.

L’art.155 c.c.non specifica, infatti, dettagliatamente il significato di esercizio separato della potestà che il giudice potrà disporre per le questioni di ordinaria amministrazione. Dunque, si tratta di una possibilità che, nella pratica, potrebbe allontanare il genitore non convivente dalla prole fino a fare rientrare dalla finestra l'affido esclusivo che è appena uscito dalla porta.

Viene poi attenuato il potere dispositivo delle parti ed accentuarsi il potere ufficioso del giudice.

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