Il procedimento di separazione

l diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta ai soli coniugi, a norma dell'art. 150, comma 2, c. c.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta ai soli coniugi, a norma dell’art. 150, comma 2, c. c. Non è dunque possibile chiedere la separazione o raggiungere un accordo tramite un procuratore fornito di poteri decisori, mentre è possibile avvalersi di un nuncius, ossia di un soggetto che si limiti a riferire la volontà del coniuge (in tal senso, Corte d’App. Roma 12 gennaio 1998).

Per questo motivo non può chiedere la separazione l’interdetto, il quale non può essere sostituito dal tutore né come attore in giudizio, né tanto meno in sede di accordo, trattandosi della regolamentazione di diritti personalissimi. Se però egli è convenuto in giudizio dal coniuge, il rappresentante legale, secondo la giurisprudenza di merito, può, oltre che resistere, anche avanzare un’autonoma domanda affinché la separazione sia addebitata al coniuge attore (cfr. Trib. Torino 7 giugno 1982).

In caso di separazione giudiziale il coniuge, obbligatoriamente assistito da un legale, notifica il ricorso introduttivo del procedimento ed il relativo decreto di fissazione dell’udienza all’altro, invitandolo a comparire dinanzi al Tribunale. Il giudizio, di cui sono parte solo i coniugi, con esclusione dei parenti, si compone di due fasi.

La prima si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale, convocate le parti mediante il suddetto decreto, esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione tra i coniugi e, in caso di esito negativo di esso, emette i provvedimenti provvisori ed urgenti (c. d. provvedimenti presidenziali) con cui, tra l’altro, autorizza i coniugi a vivere separatamente (anche se, in tempo di crisi degli alloggi, talvolta autorizza la coabitazione dichiarandola compatibile con lo stato di separazione), fissa l’assegno, sempre modificabile con la sentenza di separazione, ed indica, sempre provvisoriamente, il genitore affidatario dei figli minori.

Una volta pronunciati i provvedimenti urgenti, il Presidente rimette le parti davanti al Giudice Istruttore, davanti al quale, cioè, si svolgerà l’istruzione della causa. In questa fase il giudice assume le prove, anche d’ufficio, ossia senza domanda di parte, almeno secondo un indirizzo della Suprema Corte del 1985 (sent. n. 6063/85).

In caso di separazione consensuale, invece, se la conciliazione non riesce, si dà atto a verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni pattuite in ordine alla prole ed ai rapporti patrimoniali. Successivamente, in camera di consiglio, il Tribunale decide sull’omologazione, a norma dell’art. 711 c. p. c.

L’accordo in tal caso raggiunto dai coniugi ha un contenuto essenziale, costituito dal reciproco consenso a vivere separati, ed uno eventuale, costituito dalle pattuizioni necessarie ed opportune in relazione all’instaurarsi della vita separata , ma anche quelle che riconoscono o attribuiscono la proprietà di beni e che trovano nella separazione una semplice occasione. Peraltro sono anche possibili pattuizioni che si affiancano al verbale di separazione e sono valide, a prescindere dall’omologazione, se non interferiscono con l’accordo omologato (si vedano in tal senso Cass. sent. n. 657 del 1994 e sent. n. 9287 del 1997), come nel caso di fissazione dell’assegno in misura superiore a quella poi omologata (Cass. sent. n. 2270 del 1993).

I coniugi possono cmunque di comune accordo far cessare gli effetti della separazione, sia giudiziale sia consensuale, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con tale stato, ai sensi dell’art. 157 c. c. Si parla al riguardo di riconciliazione dei coniugi, che si può anche avere in pendenza del giudizio di separazione, comportando allora l’abbandono della domanda e, secondo un orientamento condivisibile, l’impossibilità di riproporla se non per fatti sopravvenuti (in tal senso, Cass. sent. n. 104 del 1983 e sent. n. 11523 del 1990).

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