La validità degli accordi prematrimoniali.

È valido l'impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di "fallimento" del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell' art. 1322, comma 2, c.c..

La più recente giurisprudenza ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 160 c.c. agli accordi separazione e di divorzio, che pure non sono convenzioni matrimoniali.

In questa direzione, le pattuizioni dei coniugi, anteriori o contestuali all'omologazione della separazione, oppure alla pronuncia presidenziale di cui all' art. 708 c.p.c., devono necessariamente essere rispettose dei diritti inderogabili delle parti. Medesimo principio, inoltre, è stato affermato in relazione alle successive modificazioni degli accordi di separazione.  In particolare, le modifiche pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione trovano fondamento nell' art. 1322 c.c. e devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento di cui all' art. 710 c.p.c., quando non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c..  In altre parole, i limiti stabiliti dall norma da ultimo menzionata sono utilizzati dai giudici come criterio per valutare la validità degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione, nonché dei patti modificativi degli accordi medesimi.

È così nullo, per contrasto con l'art. 160 c.c., l'accordo con il quale i coniugi:

- decidano di esonerare definitivamente per il futuro il coniuge onerato dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, a fronte di un unico versamento una tantum;

-.fissino, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio. Alcune recentissime pronunce  hanno, invece, statuito che l'accordo concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale ed in vista del divorzio (nello specifico caso, il venir meno dell'assegno di mantenimento all'atto di inizio della causa per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio) non contrasta né con l'ordine pubblico, né con l'art. 160 c.c.. 

D'altro canto, sono considerate valide, configurando contratti atipici e non convenzioni matrimoniali o atti di liberalità, le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato solo quando, in base ai principi stabiliti dall' art. 1362 ss. c.c., i) risultino maggiormente confacenti all'interesse protetto dalla norma ovvero ii) concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo o ancora iii) costituiscano clausole di mera specificazione dell'accordo stesso.

Tutto ciò significa che l'ambito di applicazione della norma può estendersi, al di là della fase fisiologica del matrimonio, anche alle sue fasi patologiche. È autorevolmente sostenuta, invero, la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 160 c.c. agli accordi di separazione, agli accordi per la corresponsione dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione ed agli accordi dei coniugi sottostanti alla domanda congiunta di divorzio.

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