Casa:
Scioglimento della comunione
Le cause in presenza delle quali è possibile avere lo scioglimento della comunione.
Si può avere lo scioglimento della comunione in presenza di alcune nelle seguenti cause (art. 191 ):
- morte di uno dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- separazione personale;
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale: quando, mediante convenzione, i coniugi attuano un regime patrimoniale diverso dalla comunione;
- pronuncia di fallimento di uno dei coniugi.
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo. Per il procedimento, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 713 e ss.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettante all'altro coniuge.