Scioglimento della comunione

Le cause in presenza delle quali è possibile avere lo scioglimento della comunione.

Si può avere lo scioglimento della comunione in presenza di alcune nelle seguenti cause (art. 191 ):

  • morte di uno dei coniugi;
  • sentenza di divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • separazione personale;
  • mutamento convenzionale del regime patrimoniale: quando, mediante convenzione, i coniugi attuano un regime patrimoniale diverso dalla comunione;
  • pronuncia di fallimento di uno dei coniugi.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo. Per il procedimento, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 713 e ss.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettante all'altro coniuge.


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