Legge 6 marzo 1987, n. 74 (in Gazz. Uff., 11 marzo, n. 58). - Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
(Omissis) (1). (1) Sostituisce la lettera b) dell'art. 3, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 2
(Omissis) (1). (1) Sostituisce la lettera c) dell'art. 3, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 3
(Omissis) (1). (1) Modifica la lettera d) del numero 1, dell'art. 3, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 4
(Omissis) (1). (1) Modifica la lettera b) del numero 2, dell'art. 3, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 5
(Omissis) (1). (1) Sostituisce il primo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'art. 3, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 6
(Omissis) (1). (1) Modifica il secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'art. 3, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 7
(Omissis) (1). (1) Aggiunge la lettera g) all'art. 3, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 8
(Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 4, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 9
(Omissis) (1). (1) Sostituisce con tre commi il secondo comma dell'art. 5, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 10
(Omissis) (1). (1) Sostituisce con quattro commi il quarto comma dell'art. 5, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 11
(Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 6, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 12
(Omissis) (1). (1) Sostituisce con cinque commi il terzo comma dell'art. 8, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 13
(Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 9, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 14
(Omissis) (1). (1) Abroga l'art. 11, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 15
(Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 12, l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 16
(Omissis) (1). (1) Aggiunge l'art. 12-bis alla l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 17
(Omissis) (1). (1) Aggiunge l'art. 12-ter alla l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 18
(Omissis) (1). (1) Aggiunge l'art. 12-quater alla l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 19
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1992, n. 176, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in relazione agli artt. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione. La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1999, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Articolo 20
(Omissis) (1). (1) Aggiunge l'art. 12-quinquies alla l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 21
(Omissis) (1). (1) Aggiunge l'art. 12-sexies alla l. 1º dicembre 1970, n. 898.
Articolo 22
1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce il primo comma dell'art. 89, c.c.
Articolo 23
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge. 2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti. 3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
Articolo 24
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.