Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, l'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive va accertata tenendo conto di tutti gli elementi e fattori individuali, ambientali, territ

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, l'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive va accertata con riferimento alla finalità perseguita dal legislatore di far sì che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio. Una tale indagine deve essere condotta in sede di merito e deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori individuali, ambientali, territoriali, economico sociali della specifica fattispecie. (Corte di Cassazione,Sezione 1 Civile, Sentenza del 29 novembre 2007, n. 24938)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di La Spezia con sentenza in data 8 luglio 2003, definendo le questioni economiche collegate alla gia' pronunziata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, in accoglimento della domanda spiegata da Me. Ro., le riconosceva il diritto a percepire da M.R. un assegno mensile di euro 250,00 a decorrere dalla data di proposizione della domanda.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 16 gennaio - 14 febbraio 2004, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal M., respingeva la domanda della Me. volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.

Avverso la sentenza d'appello Me.Ro. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

M.R. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 5 come modificato dalla Legge n. 74 del 1987 articolo 10.

Si sottolinea, con riferimento alla norma citata, che l'impossibilita' di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive va valutata tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, ossia di ogni fattore individuale, ambientale ed economico sociale, senza limitare l'indagine al pieno possesso delle energie fisico-lavorative del coniuge.

La Corte di appello, invece, aveva ridotto il contesto e la portata dell'oggetti'va impossibilita' a quei fattori "non dipendenti da scelte di vita", individuati soltanto nella "inidoneita' a proficuo lavoro".

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia involgente la prova dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno di divorzio anche per l'errata applicazione dei principi di disponibilita' e di valutazione delle prove.

La Me., oltre - ad aver dimostrato di essere iscritta nelle liste occupazionali, aveva richiamato la difficolta' del contesto ambientale in cui viveva, non trascurando di evidenziare la sociale difficolta' per una donna di 57 anni di reinserirsi in ambienti lavorativi. La Corte territoriale non poteva ignorare circostanze notorie involgenti il difficile o impossibile reinserimento lavorativo di una persona di quell'eta' (senza che vi fosse bisogno di enumerare nel dettaglio fatti noti anche alle cronache nazionali, quali il trasferimento delle basi militari, il trasferimento di primarie aziende del settore marittimo, crisi delle aziende Te., Ot. Me., Oc. - Sa. Gi.).

La Corte d'appello aveva anche omesso di considerare il comportamento processuale della controparte nel primo grado di giudizio e, in particolare, le circostanze e le argomentazioni, pure precedenti le conclusioni di primo grado, che avevano ammesso il diritto della Me., in quanto ella sarebbe stata prossima alla pensione (sociale), per cui certamente avrebbe disposto di mezzi reddituali, di cui al momento risultava sprovvista. Inoltre, nella memoria conclusionale di primo grado, la controparte aveva ammesso che "nel corso dell'istruttoria e' emerso che la convenuta al compimento del 60 anno di eta' avra' diritto a percepire una pensione seppure nel suo importo minimo ad oggi quantificata in euro 516,00, non avendo la stessa altra fonte formale di reddito alcuno. A fronte di tale situazione, appare opportuno che l'assegno di mantenimento trovi il proprio limite temporale in tale momento ossia al novembre 2007".

3. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono fondati nei termini appresso precisati.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, l'impossibilita' del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive (che costituisce ipotesi non gia' alternativa, bensi' esplicativa rispetto a quella della mancanza dei mezzi, in quanto rivolta a chiarire che detta indisponibilita' non deve essere imputabile al richiedente) va accertata con riferimento alla finalita' perseguita del legislatore di far si' che le condizioni economiche del coniuge piu' debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio. Una tale indagine deve essere condotta in sede di merito e deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettivita', tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociali) della specifica fattispecie (Cass. 17 gennaio 2002 n. 432, nello stesso senso Cass. 16 luglio 2004 n. 13169). E' stato anche sottolineato che l'indagine del giudice di merito circa la capacita' lavorativa del coniuge istante va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attivita' concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione della "esistenza di una fonte adeguata di reddito", specie a fronte della rilevazione del carattere meramente episodico e occasionale di tale attivita', e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire, "sic et simpliciter", la presunzione della effettiva capacita' del coniuge a procurarsi un reddito adeguato. Tale conclusione, condivisibile, in ipotesi, in un regime economico di piena occupazione, si appalesa del tutto astratta ed inappagante sul piano della congruenza logica in relazione all'attuale contesto sociale, alla luce del quale si rende, invece, necessaria una indagine compiuta con riferimento alle concrete possibilita' lavorative del soggetto (Cass. 2 luglio 1998 n. 6468).

La decisione impugnata, dopo aver premesso che la Me. si era limitata a dedurre di non aver reperito altro idoneo lavoro e di essere iscritta nelle liste di collocamento senza allegare ragioni oggettive di tale impossibilita', ne' definirsi inidonea a proficuo lavoro, ha affermato che l'eta' della medesima e la titolarita' di esperienze lavorative pregresse rendevano plausibile che ella nel frattempo avesse reperito una occupazione che la rendeva autonoma, siccome doveva presumersi che fosse avvenuto dal 1989, allorquando la vita in comune con il M. era venuta meno senza che fosse stata convenuta alcuna corresponsione di denaro, neppure in quello che era il momento piu' delicato sotto il profilo economico per la moglie, all'epoca casalinga.

Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta che le parti si erano consensualmente separate nel dicembre del 1989 (con la corresponsione di una somma omnicomprensiva da parte del marito) e che non era contestato che la Me. avesse successivamente provveduto in via autonoma alle proprie necessita', svolgendo attivita' lavorativa, poi cessata per il fallimento del datore di lavoro.

Osserva il Collegio che la decisione impugnata e' in contrasto con i principi sopra enunciati - in particolare per quanto riguarda la necessita' che l'accertamento della capacita' lavorativa del soggetto che chiede l'assegno di divorzio sia compiuto non nella sfera della ipoteticita' o dell'astrattezza, bensi' in quella dell'effettivita' e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale - e che la motivazione della Corte territoriale, secondo cui l'eta' della Me. e la titolarita' di esperienze pregresse rendevano plausibile che ella avesse reperito un'occupazione che la rendesse autonoma, appare insufficiente.

La sentenza impugnata, la quale non precisa quale fosse l'eta' dell'appellata, sembra considerare l'eta' dell'interessata come un elemento tale da agevolare il reperimento di un'attivita' lavorativa.

Sennonche', dall'intestazione del ricorso per cassazione si ricava che Me.Ro. e' nata il (OMESSO), sicche' alla data della decisione da parte del Giudice di appello (16 gennaio 2004) ella aveva (OMESSO).

Ora, considerato l'alto livello di disoccupazione esistente in Italia e le notevolissime difficolta' di trovare un lavoro anche per soggetti in eta' giovanile, l'eta' di (OMESSO) appare logicamente un elemento tale da ostacolare il reperimento di un lavoro.

Pertanto, di fronte ad una donna di (OMESSO), che aveva perso la propria occupazione a seguito del fallimento del datore di lavoro e che era iscritta alle liste di collocamento, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare in concreto le possibilita' di trovare un lavoro, tenendo conto, come sottolineato dalla giurisprudenza sopra citata, di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico-sociali) della specifica fattispecie.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che, uniformandosi ai principi enunciati ed alle considerazioni esposte, procedera' a nuovo esame della controversia e provvedera' anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentanza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Genova anche per le spese del giudizio di Cassazione.

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