Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio, non basta il riferimento allo squilibrio reddituale fra gli ex coniugi

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio, non basta il riferimento allo squilibrio reddituale fra gli ex coniugi, che rappresenta solo il punto di partenza: le necessità del figlio vanno precisate per evitare che l'apporto dell'onerato si trasformi in un contributo anche per l'altro genitore. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 4 maggio 2009, n. 10222)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 1454-2008 proposto da:

KO. JE. LY., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato D'ERCOLE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GARUTTI MASSIMO, VACCARELLA ROMANO, SESTA MICHELE, giusta procura speciale per Notaio CHEN JUAN JIE di NEW YORK del 14.12.07, certificata dal Segretario di Contea dott. GO. NO., con "apostille" del Segretario Deputato Speciale di Stato dott. AM. JO. T.;

- ricorrente -

contro

ST. EL. AN. IL. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA 178, presso l'avvocato MANCUSI PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSICO ANTONELLA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3765/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati STEFANO D'ERCOLE e MICHELE SESTA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ANTONELLA PERSICO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 26 Ottobre 1995 la signora ST. Il. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il proprio coniuge, signor KO.Je. Ly. per ottenere lo scioglimento del matrimonio, contratto in (OMESSO), con affidamento a se' del figlio Lu., di anni tre.

Dopo il tentativo infruttuoso di conciliazione, il sig. Ko., costituitosi ritualmente, chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata l'affidamento del minore.

Nel corso dell'istruttoria era espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata ad un neuropsichiatra infantile.

Con sentenza 28 Febbraio 1998 il Tribunale di Roma pronunciava lo scioglimento del matrimonio e, a conferma dei provvedimenti provvisori assunti, affidava il minore al padre, disponendo che questi provvedesse, a sue cure e spese, a mettere a disposizione della St. un appartamento nelle vicinanze della scuola del figlio a (OMESSO). Disponeva inoltre che ciascun genitore provvedesse in via esclusiva al mantenimento del minore nei periodi in cui lo teneva con se' e attribuiva alla signora St. un assegno di lire 2.000.000 in occasione delle visite mensili previste a (OMESSO).

In accoglimento del successivo gravame della St., la Corte d'appello di Roma con sentenza 23 Settembre 1998, affidava il minore Lu. alla madre, con diritto del padre di tenerlo con se' per sette giorni continuativi al mese a (OMESSO) ed inoltre un mese e mezzo durante il periodo estivo di chiusura delle scuole.

Confermava per il resto l'impugnata sentenza e compensava per intero le spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.

Con sentenza 22 Giugno 1999 questa Corte accoglieva il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale della St. e rigettava i rimanenti e il ricorso principale del Ko..

Per l'effetto, cassava la sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio.

In ordine alla questione oggetto delle due censure accolte, statuiva che la conferma residuale della sentenza di primo grado implicava che ciascun genitore provvedesse in via esclusiva al mantenimento del minore nei periodi di accoglienza presso di se': ma tale statuizione, formalmente desunta per relationem dalla parte non riformata della decisione del Tribunale di Roma, acquisiva una portata del tutto diversa alla luce del contenuto innovativo della sentenza di secondo grado proprio in ordine all'affidamento del minore: attribuito alla madre, e non piu' al padre, con conseguente modificazione della durata dei periodi di permanenza, alternativamente, presso i genitori. Inoltre, rassegno di mantenimento doveva ricomprendere non solo gli oneri correlati al sostentamento quotidiano nel periodo di affidamento, ma anche gli impegni economici di natura permanente o straordinaria, per la scuola, la salute, lo sport, ecc, secondo le rispettive condizioni patrimoniali dei genitori.

Dopo la riassunzione, la Corte d'appello di Roma disponeva consulenza tecnica contabile al fine di determinare il reddito dei genitori e la rispettiva capacita' di contribuire al mantenimento del minore.

Con sentenza 24 Settembre 2007 condannava il Ko. a corrispondere a tale titolo la somma mensile di euro 15.000 a partire dal mese di (OMESSO), oltre la rifusione delle spese di giudizio anche del grado di cassazione.

Avverso la sentenza, notificata il 11 Dicembre 2007, il sig. Ko. proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, con atto notificato il 10 Gennaio 2008.

Deduceva:

1) la violazione dell'articolo 384 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione, perche' la corte territoriale aveva posto l'assegno di mantenimento a suo carico anche nei periodi in cui teneva presso di se' il minore, violando il principio enunciato in sede di cassazione con rinvio, che prescriveva invece di tenere conto dei nuovi tempi di permanenza;

2) la violazione dell'articolo 30 Cost., articoli 147, 148, 155 cod. civ. e della Legge n. 898 del 1970, articolo 6 nonche' l'omessa motivazione nella determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore sulla base della sola disparita' di risorse economiche dei genitori: senza motivare le ragioni giustificative del contributo particolarmente oneroso impostogli in relazione alle esigenze del minore;

3) la violazione dell'articolo 155 cod. civ. e l'omessa motivazione sulla retrodatazione della decorrenza dell'assegno, il cui termine iniziale era stato, oltretutto, fissato contraddittoriamente nell'(OMESSO), in motivazione, e nell'(OMESSO), nel dispositivo;

4) la carenza o contraddittorieta' della motivazione in ordine all'accertamento del suo reddito, che recepiva pedissequamente l'elaborato peritale, senza tener conto dell'obbligo del Ko. di mantenere l'attuale moglie e i tre figli avuti dal nuovo matrimonio, ne' aveva apprezzato il diverso grado di certezza della rispettiva documentazione fiscale, nonostante lo stesso consulente tecnico d'ufficio avesse messo in evidenza l'insufficiente affidabilita' delle attestazioni al riguardo prodotte dalla signora St..

Resisteva con controricorso la signora St..

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex articolo 378 cod. proc. civ..

All'udienza del 18 Marzo 2009 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 384 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione perche' la corte territoriale ha posto l'assegno di mantenimento a suo carico anche nei periodi di permanenza presso di lui del minore.

Il motivo e' infondato.

La Corte d'appello di Roma ha ridisciplinato, funditus, il regolamento delle spese di mantenimento del minore, tenuto conto della necessita' di considerare non solo le necessita' di sostentamento quotidiano, ma anche e soprattutto gli impegni economici di lungo periodo o di natura straordinaria, inerenti la scuola, lo sport, le attivita' ricreative e la salute, non esaminate specificamente nella propria precedente sentenza, cassata in parte qua. Ne consegue che l'aver posto un assegno mensile di euro 15.000 a carico del coniuge economicamente piu' forte sulla base degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio non viola tale principio solo perche' distribuisce uniformemente lungo l'anno il contributo dovuto dal Ko., senza una analitica e prolissa suddistinzione in funzione dei giorni di permanenza del minore, alternativamente, presso i due genitori. La lacuna della prima decisione della corte territoriale, che non aveva tenuto conto del mutamento delle condizioni di affidamento e dell'incidenza di spese diverse da quelle del vitto ed alloggio quotidiano, sono state quindi superate con una valutazione onnicomprensiva, che non appare viziata da carenza o illogicita' della motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'articolo 30 Cost., articoli 147,148, 155 cod. civ. e della Legge n. 898 del 1970, articolo 6 nonche' l'omessa motivazione nella determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore sulla base della sola disparita' di risorse economiche dei genitori.

Il motivo e' fondato.

La motivazione di un assegno di mantenimento dell'inconsueto ammontare di euro 15.000 al mese doveva specificare quali fossero le esigenze del minore che esso era volto a soddisfare. Il mero riferimento allo squilibrio reddituale dei genitori poteva, infatti, essere idoneo ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge piu' debole. Ma nella specie non di questo si tratta; anche perche' la domanda relativa - gia' svolta, in effetti, dalla signora St. - era stata giudicata inammissibile, in quanto nuova, dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza 23 Settembre 1998, con statuizione passata in giudicato. Pertanto, anche se il richiamo alla diseguale capacita' di reddito e patrimoniale delle parti poteva costituire il punto di partenza per la determinazione dei rispettivi contributi economici, esso andava poi integrato con riferimenti puntuali alle necessita' specifiche del figlio minore, sulla base dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio: in modo da non trasformare, surrettiziamente, l'apporto per il mantenimento del figlio in un contributo anche per l'ex-coniuge.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 155 cod. civ. e l'omessa motivazione sulla retrodatazione della decorrenza dell'assegno.

Il motivo e' fondato.

A prescindere dalla discordanza tra le due date di decorrenza, che si puo' senza alcuna forzatura interpretativa attribuire ad un mero errore materiale - valendo, nel contrasto, l'indicazione contenuta nel dispositivo, che coincide sostanzialmente con la data di pubblicazione della sentenza di secondo grado, poi cassata -manca qualsiasi motivazione del dies a quo indicato. Anche a voler ritenere, infatti, che esso sia fatto coincidere con la sentenza di appello, in considerazione della natura costitutiva della relativa statuizione, resta il fatto che il confronto fra le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti e' stato effettuato sulla scorta di una consulenza tecnica espletata successivamente, nel corso del giudizio di rinvio: senza che sia dato desumere che gli accertamenti eseguiti contemplassero situazioni economiche in essere gia' nell'(OMESSO), e cioe' in epoca coeva al termine iniziale fissato in sentenza per la corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta la carenza o contraddittorieta' della motivazione in ordine all'accertamento del reddito, che recepiva pedissequamente l'elaborato peritale, senza tener conto dell'obbligo del Ko. di mantenere l'attuale moglie e i tre figli avuti dal nuovo matrimonio, ne' apprezzare il diverso grado di certezza della documentazione dei rispettivi redditi.

Il motivo e' infondato.

Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito. Per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione e' necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio gia' dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione. Per contro, la difesa del ricorrente si e' soffermata in una lunga disamina, corredata di notazioni critiche, di vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, al fine di contestarne la fondatezza: in tal modo, prospettando un sindacato di merito, inammissibile in questa sede.

Per quanto riguarda l'ulteriore censura mossa alla mancata valutazione dell'incidenza economica del mantenimento della moglie e dei tre figli in forza del successivo matrimonio, si osserva come la doglianza, pur pertinente in linea di principio, non possa essere accolta per difetto di specificita', dal momento che il Ko. non ha precisato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, dove avesse allegato tale circostanza di fatto negli originari motivi di gravame: cosi' da consentire la verifica dell'omessa motivazione sul punto, da parte della Corte d'appello di Roma, che non fa cenno alcuno a tali dati di fatto.

La sentenza deve essere quindi cassata, nei limiti sopra indicati, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, nonche' per il regolamento delle spese di questo grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

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