Ai fini della detreminazione dell'assegno di divorzio il tenore di vita va desunto dalla documentazione dei redditi relativa al momento della pronuncia

Il giudice del divorzio, al fine della determinazione dell'assegno periodico reclamato da uno dei coniugi può desumere il tenore di vita goduto dai coniugi stessi in costanza del rapporto matrimoniale dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio, costituendo essi -insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi - valido parametro per determinarlo, sempre che non sia stato dedotto e dimostrato che essi non costituissero sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante la convivenza matrimoniale. E' quanto stabilito dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 14965 del 2 luglio 2007.

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