Ai fino della determinazione dell'assegno di mantenimento, l'incidenza della convivenza more uxorio va valutata in relazione alla persistenza della stessa

In materia di separazione, l'incidenza della convivenza "more uxorio" di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, va valutazione in relazione alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dello stesso. All'uopo, infatti, occorre distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.
E' quanto stabilito dlla Corte di Cassazione, sezione 1 Civile, con sentenza del 10 agosto 2007, n. 17643



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ZO. Ca. proponeva domanda di separazione con addebito nei confronti della moglie PE. Er., avendo la consorte abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con tale SA. Ca.. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale acquistata durante il matrimonio. Anche la PE. proponeva domanda di separazione personale con addebito nei confronti dello ZO. e domandava a propria volta l'assegnazione della casa coniugale, nonche' la condanna del marito a corrisponderle un assegno di mantenimento.

Il Tribunale di Chiavari pronunciava la separazione personale dei coniugi, respingeva le domande di addebito di entrambi; dichiarava non luogo a provvedere sulle reciproche domande di assegnazione della casa coniugale; condannava lo ZO. a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 516,46, mensili.

La Corte d'appello di Genova con sentenza 20.2.2004 respingeva l'appello principale dello ZO. e quello incidentale della PE. in ordine all'addebito della separazione, osservando che nella specie era risultato che l'intollerabilita' della convivenza era derivata da fatti anteriori all'ultima interruzione della stessa, poi trasformatasi in definitiva separazione. Se durante gli anni della convivenza erano provati comportamenti violenti e prevaricatori del marito, ad essi la moglie aveva contrapposto fughe e temporanee riconciliazioni, ammettendo nelle missive inviate al coniuge di essere a sua volta responsabile della situazione di cui denunciava contemporaneamente l'intollerabilita'. Non era dunque provata la responsabilita' di uno dei coniugi nell'aver dato causa all'interruzione del rapporto matrimoniale. Le relazioni extraconiugali iniziate da entrambi erano state pertanto conseguenza, non causa, di una situazione gia' irrimediabilmente compromessa.

Per quanto concerneva l'assegno di mantenimento la Corte d'appello rigettava l'appello dello ZO. osservando che non era stato provato da quest'ultimo che la convivenza della PE. con il SA. fosse totale e che quest'ultimo provvedesse al mantenimento della donna, che, secondo le prove assunte, risultava vivere con la madre e la sorella.

Quanto all'ammontare dell'assegno era stato provato che la PE. non beneficiava di redditi propri, mentre lo ZO. era titolare di una situazione economica piu' favorevole, che giustificava la condanna al pagamento dell'assegno divorzile nella misura stabilita dal primo giudice, tenuto anche conto del godimento esclusivo da parte dello ZO. della casa coniugale in comproprieta'.

Infine quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da entrambi i coniugi, la Corte d'appello osservava che si trattava di appartamento acquistato in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni, pertanto in comproprieta' dei coniugi al 50%. Non sussisteva peraltro la ratio giustificatrice dell'assegnazione, vale a dire la protezione della prole, si' che l'appello di entrambi i coniugi andava respinto.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione ZO. Ca., articolando quattro motivi. Resiste con controricorso la PE., che ha anche formulato ricorso incidentale condizionato con tre motivi, cui ha replicato lo ZO. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale lo ZO. deduce violazione dell'articolo 143 c.c., e articolo 151 c.c., comma 2, nonche' difetto di motivazione.

La Corte d'appello nell'affermare, con riferimento alla domanda di addebito, che la situazione tra i coniugi era gia' divenuta intollerabile al momento in cui essi iniziarono relazioni extraconiugali, non avrebbe adeguatamente valutato il tenore della lettera (OMESSO) con cui la PE. annunciava allo ZO. l'intenzione di lasciarlo e gli chiedeva perdono, con cio' dimostrando la consapevolezza della propria responsabilita' nel fallimento della convivenza. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato l'affermazione che la relazione extraconiugale della PE. sarebbe iniziata soltanto in corrispondenza dell'ultima rottura tra i coniugi. Dalla lettera del (OMESSO) emergeva il contrario. Il SA. aveva conosciuto la PE. nell'(OMESSO) e nell'agosto di quell'anno essa l'aveva presentato alle cognate come suo convivente. Non sarebbe stato credibile che la relazione avesse potuto instaurarsi e progredire sino alla convivenza in pochi mesi nel (OMESSO). La PE. aveva gia' conosciuto e frequentato il SA. in precedenza.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 156 c.c., e difetto di motivazione.

La Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze processuali in ordine alla sussistenza di un impegno stabile e duraturo del SA. nei confronti della PE., ai fini della sussistenza dell'obbligo dello ZO. di corrispondere l'assegno di mantenimento.

Sarebbe stato provato, anche per il tramite delle indagini investigative fatte effettuare dallo ZO., che tra la PE. ed il SA. si era instaurato un rapporto fisso, con carattere di stabilita, tale da integrare una famiglia di fatto. Inoltre la Corte avrebbe errato nel valutare le condizioni mediche dello ZO., ponendole sullo stesso piano di quelle della PE., perche' il (OMESSO) questi aveva subito un grave incidente con danno cerebrale che gli rendeva difficile concentrarsi e da cui era derivato un declino psicofisico che aveva inciso sulla sua attivita' di edile, con conseguente diminuzione del reddito, determinata anche dalla perdita della casa coniugale, disposta dal Tribunale.

Tale situazione, ulteriormente aggravata da un successivo intervento chirurgico, era stata adeguatamente documentata dalle c.t.u. esperite in primo grado.

Per contro la Corte d'appello non avrebbe considerato che la PE. era in grado di lavorare come colf, come gia' aveva fatto, cosi' come era emerso dalle indagini investigative effettuate.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 155 c.c., comma 4, e articolo 156 c.c., e difetto di motivazione.

Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto che tale assegnazione puo' essere disposta anche al fine di tutelare il coniuge piu' debole, come nel caso di specie, tenuto conto delle numerose patologie da cui risultava affetto lo ZO..

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 181, 184 e 708 c.p.c., e difetto di motivazione.

La Corte d'appello ha ritenuto nuova la domanda proposta dallo ZO., diretta ad ottenere la restituzione delle maggiori somme percepite dalla moglie nel periodo dal giugno 2000 al maggio 2001 a titolo di mantenimento, domanda proposta il 29.9.2001, quando gia' si erano tenute le udienze ex articoli 181 e 184 c.p.c..

In realta' la domanda non poteva essere considerata tardiva perche' proposta subito dopo la riduzione da parte del Presidente del Tribunale dell'assegno provvisorio disposto a favore della PE.. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la PE. deduce violazione degli articoli 143 e 151 c.c., e difetto di motivazione, con riferimento all'addebito della separazione. Sottolinea che la Corte d'appello avrebbe errato nello svalutare i comportamenti violenti dello ZO. nei confronti della PE., piu' volte obbligata ad abbandonare la casa coniugale per rifugiarsi dalla sorella. In questa prospettiva la lettera (OMESSO) avrebbe dimostrato soltanto l'amore che, nonostante tutto, la PE. ancora nutriva nei confronti dello ZO., perche' schiavizzata e resa succube. Ed ancora la Corte non avrebbe considerato che lo ZO. aveva instaurato in prossimita' della separazione una relazione con altra donna, ledendo l'onore ed il decoro della moglie. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione dell'articolo 156 c.c., e difetto di motivazione.

La Corte non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni economiche dello ZO.. Oltre alla proprieta' di sei immobili, ancorche' improduttivi, ed ai numerosi cantieri aperti fin dal (OMESSO), lo ZO. sarebbe risultato essersi liberato sin dal (OMESSO) dell'onere mensile di lire 500.000 legato al mutuo acceso in precedenza, aver acquistato un box in (OMESSO) di valore non inferiore ad 80 milioni, essere proprietario di un'autovettura Audi di 1900 CV di cilindrata.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione degli articoli 155 e 156 c.c., e difetto di motivazione.

Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che prevede l'assegnazione della casa coniugale soltanto in caso di protezione della prole, la Corte d'appello avrebbe fatto cattivo governo della disciplina di legge, dovendosi invece ritenere che tale assegnazione possa costituire mezzo di tutela del coniuge piu' debole, nella specie la PE..

3. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale non e' fondato.

Questa Corte ha affermato il principio consolidato per cui in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non puo' fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'articolo 143 c.c., a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era gia' maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilita' della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilita' di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilita' della convivenza e' istituzionalmente riservato al giudice di merito e non puo' essere censurato in sede di legittimita' in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. 28.4.2006, n. 9877). Ed ancora si e' affermato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalita' tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilita' della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito (Cass. 11.6.2005, n. 12383; Cass. 29.8.2001, n. 12130). Con riferimento in particolare alla violazione dell'obbligo di fedelta' coniugale si e' affermato che l'inosservanza di tale obbligo rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta' e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia' irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Pertanto, la riferita infedelta' puo' essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilita' della convivenza, non e', di per se' solo, rilevante e non puo', conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (Cass. 12.4.2006, n. 8512).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha sottolineato, richiamando anche le conclusioni cui era gia' pervenuto il Tribunale, che era certo che le relazioni extraconiugali iniziate in corrispondenza dell'ultima rottura tra i coniugi, non erano state la causa, ma la conseguenza di una situazione gia' irrimediabilmente compromessa. Con cio' la Corte d'appello ha fatto proprie le conclusioni cui era gia' pervenuto il Tribunale che, come risulta dalla prima parte della motivazione della sentenza impugnata, aveva osservato che i testi addotti dallo ZO. avevano escluso che la PE. avesse una relazione extraconiugale prima di lasciare il marito, si' che si doveva ritenere che la relazione da essa instaurata con il SA., sorta dopo l'allontanamento dalla casa coniugale per rifugiarsi presso la sorella a (OMESSO) nell'estate del (OMESSO), fosse stata la conseguenza e non la causa della rottura tra i coniugi. Allo stesso modo per quanto riguardava lo ZO. risultava soltanto quanto da lui ammesso e cioe' di aver intrapreso una relazione extraconiugale soltanto dopo l'allentamento della moglie dalla casa coniugale. Contro tali rilievi il ricorrente oppone ora soltanto una diversa valutazione delle risultanze processuali, affermando, in contrasto con quanto sopra esposto, che il SA. aveva conosciuto la PE. nell'(OMESSO) e nell'agosto di quell'anno essa l'aveva presentato alle cognate come suo convivente. Non sarebbe credibile che la relazione avesse potuto instaurarsi e progredire sino alla convivenza in pochi mesi nel (OMESSO). La PE. doveva aver gia' conosciuto e frequentato il SA. in precedenza. E tale conclusione sarebbe confermata dal contenuto della lettera del 17.2.1997 con cui la PE. annunciava allo ZO. l'intenzione di lasciarlo e gli chiedeva perdono, con cio' praticamente confessando l'intenzione di abbandonarlo per instaurare la relazione extraconiugale.

Lungi dall'evidenziare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, questi rilievi rappresentano delle mere illazioni che si traducono in un'inammissibile censura in fatto alle conclusioni cui e' pervenuta la Corte di merito, fondate sulle dichiarazioni dei testi che hanno escluso che la relazione con il SA. fosse iniziata prima dell'abbandono della casa coniugale.

Ancora il ricorrente insiste nel rilevare che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato il tenore della lettera (OMESSO) con cui la PE. annunciava allo ZO. l'intenzione di lasciarlo e gli chiedeva perdono, con cio' dimostrando la consapevolezza della propria responsabilita' nel fallimento della convivenza.

In realta' la Corte territoriale ha tenuto conto della lettera e delle ammissioni che in essa erano contenute, che ha peraltro comparato con il comportamento violento e prevaricatore dello ZO., ampiamente documentato, per giungere alla conclusione, coerente ed adeguatamente motivata, che le circostanze ora esposte documentavano una situazione di grave rottura dei rapporti interpersonali, senza peraltro che si potesse affermare con ragionevole certezza la responsabilita' dell'uno o dell'altro coniuge nell'interruzione del rapporto matrimoniale.

4. Anche il secondo motivo del ricorso principale non e' fondato.

Questa Corte ha ritenuto, per quanto concerne l'incidenza in caso di separazione della convivenza more uxorio del coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge che, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilita' che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati ed, in particolare, con riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno di separazione (Cass. 4.4.1998, n. 3503). Tale principio e' stato piu' recentemente ribadito per quanto attiene all'assegno divorzile (Cass. 8.8.2 003, n. 11975). Nella specie la Corte d'appello ha escluso che lo ZO. avesse provato che la convivenza tra la PE. ed il SA. avesse assunto carattere di stabilita'. Dalle prove testimoniali assunte e' infatti emerso che la PE. viveva ora con la madre ora con la sorella.

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle sue cattive condizioni fisiche, conseguenti all'incidente subito nel (OMESSO), che non potevano non aver inciso sulla sua capacita' di reddito.

In proposito peraltro la Corte ha fatto proprio il giudizio del Tribunale, che, come riferito dalla sentenza impugnata, ha sottolineato che lo ZO. risultava intestatario di sei immobili, pur improduttivi, ed era imprenditore incaricato della gestione di numerosi cantieri, si' che poteva svolgere la propria attivita' delegando ai dipendenti i lavori piu' gravosi. Il ricorrente contesta tale conclusione, ma nella sostanza propone una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimita'.

E la Corte d'appello ha adeguatamente valutato la capacita' lavorativa della PE., osservando, anche qui attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, che non aveva rilievo la saltuaria attivita' di colf da essa svolta nell'estate 2000, posto che risultava provato che al momento essa non svolgeva piu' alcun lavoro e che, tenuto conto delle patologie documentate e della non piu' giovane eta', risultava arduo reperire un'occupazione.

5. Il terzo motivo del ricorso principale non e' fondato.

Il ricorrente sostiene che l'assegnazione della casa coniugale puo' essere disposta in sede di separazione in favore del coniuge economicamente piu' debole, anche in assenza di prole.

Tale tesi e' peraltro in contrasto con la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 articolo 6 comma 6, (come sostituito dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 articolo 11), e' finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta, e non puo' quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'articolo 156 c.c., e dalla Legge n. 898 del 1970 articolo 5 per sopperire alle esigenze economiche del coniuge piu' debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprieta' comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimita' costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprieta', tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 26.1.2006, n. 1545; Cass. 6.7.2004, n. 12309). 6. il quarto motivo del ricorso principale e' inammissibile.

La Corte d'appello ha ritenuto tardiva la domanda con cui lo ZO. aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme corrisposte alla PE. dal giugno (OMESSO) in eccedenza rispetto a quanto disposto dall'ordinanza 21.5.2001 del presidente istruttore. Cio' perche' risultavano decorsi i termini di legge per la formulazione e la modificazione della domanda. La richiesta era stata infatti avanzata all'udienza del 28.9.2001, quando le preclusioni erano ormai maturate. Obietta il ricorrente che la domanda era stata proposta subito dopo l'adozione del provvedimento di riduzione dell'assegno provvisorio disposto in sede di comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale e dunque non poteva ritenersi tardiva.

In proposito e' sufficiente osservare che la Corte territoriale, oltre ad affermare che la domanda era tardiva, ha aggiunto che poiche' l'assegno di mantenimento aveva natura alimentare, la sua percezione ed il suo godimento in buona fede non davano diritto alla restituzione (cfr. motivazione sent. impugnata, p. 19).

Si tratta di un'autonoma ratio decidendi, idonea a sostenere la decisione della Corte d'appello, che non e' stata oggetto d'impugnazione.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su piu' ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilita', per difetto d'interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass. 8.2.2006, n. 2811; Cass. Sez. Un. 8.8.2005, n. 2811).

7. Il ricorso incidentale condizionato e' assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente principale, liquidate in euro 2.500,00, di cui euro 2.400,00, per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

P.Q.M.

La Corte:

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionate - condanna il ricorrente principale alle spese, liquidate in euro 2.500,00, di cui euro 2.400,00, per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

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