Anche dopo la riforma dell’art. 155 quinquies c.c., avvenuta nel 2006, il coniuge è ancora legittimato a chiedere all’ex l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, che il giudice, se ritiene, potrà disporre anche nelle sue mani

A seguito della riforma del diritto di famiglia con Legge n. 54/2006, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, deve ritenersi tutt’ora sussistente la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente "concorrente" o "straordinaria") ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10 gennaio 2014, n. 359



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9966 dell'anno 2009 proposto da:

(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1158, depositata in data 14 marzo 2008;

sentita la relazione all'udienza del 23 settembre 2012 del consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito l'avv. (OMISSIS) per il ricorrente; sentito l'avv. (OMISSIS) per la controricorrente;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Ignazio Patrone, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza depositata in data 2 agosto 2006 il Tribunale di Roma condannava il Sig. (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 700,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (6 dicembre 2002), a titolo di contributo per il mantenimento di (OMISSIS), figlio naturale di entrambi, nato il (OMISSIS).

1.1 - Avverso tale decisione, fondata su una valutazione comparata dei redditi e delle consistenze patrimoniali dei genitori, il Sig. (OMISSIS) proponeva appello, deducendo l'erronea determinazione, per eccesso, del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figlio, con violazione del principio di proporzionalita' sancito dall'articolo 155 c.c..

1.2 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che la somma determinata in prime cure sostanzialmente rispecchiava le rispettive potenzialita' economiche dei genitori, in quanto, a fronte della preminente posizione della madre, titolare di un cospicuo e redditizio patrimonio immobiliare, doveva altresi' tenersi conto dell'attivita' di antiquario svolta, in forma societaria, dal padre, le cui dichiarazioni fiscali non venivano considerate corrispondenti alla realta', tenuto anche conto della consistenza del compendio immobiliare.

Considerato il tenore medio alto delle condizioni di vita mantenute dalla coppia durata la convivenza, valutate le maggiori esigenze del figlio, ormai ventenne e studente universitario, la corte territoriale, pur riconoscendo la preponderanza delle condizioni economiche della madre, riteneva congrua la somma determinata dal tribunale con riferimento al contributo paterno (euro 700,00 in relazione a un'esigenza complessiva di euro 1.700), anche perche' comprensiva della partecipazione alle spese straordinarie.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione l' (OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi, cui la (OMISSIS) resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 c.c., nonche' insufficiente o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. e n. 5, per aver la Corte territoriale fatto riferimento alla "buona posizione economica" dell' (OMISSIS), senza indicare le risultanze probatorie relativa alla consistenza patrimoniale dello stesso e senza considerare l'entita' minima delle quote di partecipazione sociale dell' (OMISSIS), per poi esprimere un giudizio di congruita' del contributo posto a suo carico nonostante la preponderante situazione economica della (OMISSIS) e la conseguita autosufficienza del figlio.

Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:

1) Dica la Suprema Corte se le circostanze:

- quote di partecipazione del sig. (OMISSIS) pari allo 0,20 % nella societa' Galleria dei (OMISSIS) S.r.l.;

- proprieta' del sig. (OMISSIS) di appartamento in (OMISSIS) in comproprieta' al 50%, e ricevuto per successione ereditaria, gravato da ipoteca giudiziale a favore di (OMISSIS) e di (OMISSIS), e un rustico, costituito da struttura a gabbia in cemento, sito in (OMISSIS);

- quote di partecipazione della sig.ra (OMISSIS) pari al 15 % nella societa' Galleria dei (OMISSIS) S.r.l.;

- proprieta' della sig.ra (OMISSIS) di patrimonio immobiliare in Italia (da uno solo dei suoi immobili in Roma percepisce un canone di locazione pari a euro 7.500 mensili), negli USA (Texas), oltre a ingenti renditi da investimenti vari.

Integrino validamente e legittimamente, in relazione alla misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. (OMISSIS), il principio di proporzionalita' enunciato nell'articolo 155 c.c..

2) Dica la Suprema Corte se al fine di realizzare il principio di proporzionalita', ritenuta la necessita' di corresponsione di un assegno periodico, la relativa quantificazione vada effettuata tenendo anche conto delle "attuali esigenze del figlio" (quindi della sua intervenuta autosufficienza economica) e delle "risorse economiche di entrambi i genitori, e se, ove le informazioni economiche offerte dai genitori non apparissero sufficientemente documentate, debba essere disposto accertamento della Polizia tributaria".

2.1 - Il motivo e' inammissibile. Prescindendo dal rilievo che le censure sopra indicate, per come formulate, tendono inequivocabilmente ad ottenere una diversa e piu' favorevole valutazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali gia' considerate dal giudice del merito, va rilevato che la confusa prospettazione, nell'ambito dello stesso motivo, di questioni relative a violazione di legge e vizi motivazionali, trattate indistintamente, si riflette nella stessa indicazione dei quesiti sopra trascritti.

Deve invero rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di marzo dell'anno 2008, debbano applicarsi le disposizioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l'articolo 6, che ha introdotto l'articolo 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni - la cui peculiarita' rispetto alla gia' esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica - l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'articolo 360 comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita', con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n.16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi - omologo del quesito di diritto - che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita'.

Questa Corte ha altresi' affermato che la formulazione del quesito di diritto di cui all'articolo 366 bis c.p.c., deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da cio' consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non e' consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l'insufficienza, sia la contraddittorieta' della motivazione (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5471).

Piu' recentemente si e' ribadito che e' inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonche', per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'articolo 366 bis c.p.c. (Cass., 20 maggio 2013, n. 12248).

2.2 - Il motivo in esame non e' conforme a tali disposizioni, in quanto - a prescindere dalla deduzione, nell'ambito di un unico motivo, in violazione al principio di chiarezza dettato dal richiamato articolo 366 bis c.p.c., (cfr. Cass., 29 ottobre 2010, n. 22205), di violazione di legge e di carenze motivazionali, nei suddetti quesiti non e' possibile distinguere (prospettandosi indistintamente una diversa valutazione delle risultanze probatorie da sussumersi nella previsione di cui all'articolo 155 c.c.) gli aspetti riferiti alla violazione di legge ovvero ai vizi motivazionali, richiamandosi per altro, nel secondo di essi, circostanze di fatto (autosufficienza del figlio) difformi da quelle emergenti dalla decisione impugnata.

3 - Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 quinquies c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, si sostiene che la corte territoriale avrebbe omesso di specificare le ragioni in base alle quali avrebbe derogato al principio fissato da detta norma, laddove prevede la corresponsione in via diretta al figlio maggiorenne della somma stabilita a titolo di contributo per il suo mantenimento.

Il motivo e' corredato da due quesiti di diritto, correttamente formulati soltanto in relazione alla denunciata violazione dell'articolo 155 quinquies c.c., ragion per cui non puo' tenersi conto di vizi della motivazione, per altro non adeguatamente individuati neppure nell'esposizione della censura. I quesiti sono cosi' precisati:

1) Dica la Suprema Corte se la decisione impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dell'articolo 155 quinquies c.c., in relazione al fatto della sopravvenuta maggiore eta' del figlio (OMISSIS) nel corso del giudizio di primo grado.

2) Dica la Suprema Corte se in relazione al contenuto dell'articolo 155 quinquies c.c., il diritto al mantenimento di un figlio naturale maggiorenne, evidentemente fuori da un giudizio di separazione o di divorzio, possa essere azionato dal genitore e se, nel caso di riconoscimento di un assegno periodico, questo debba essere versato direttamente all'avente diritto.

3.1 - La doglianza e' infondata, ragion per cui ai quesiti, complessivamente considerati (in quanto il primo, singolarmente preso, si risolve in un mero interpello) deve rispondersi negativamente.

Vale bene premettere che il riferimento del ricorrente all'estraneita' del presente procedimento alla materia della separazione e del divorzio non e' conferente, non dubitandosi che la disciplina in questione, come del resto espressamente previsto dalla Legge n. 54 del 2006, articolo 4, comma 2, si applica anche "ai figli di genitori non coniugati".

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, la giurisprudenza di legittimita' era costante nel ritenere che il coniuge, il quale provvedesse direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, fosse legittimato iure proprio a pretendere l'assegno di mantenimento (oltre che il rimborso di quanto sostenuto) dall'altro coniuge (ex multis: Cass. Civ., Sez. 1 , 27 maggio 2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. 1 , 25 giugno 2004, n. 11863; Cass. Civ., sez. 1 , 13 febbraio 2003, n. 2147). Tale "legittimazione", definita "concorrente" rispetto a quella del figlio maggiorenne, restava subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. 1 , 24.12.2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. 1 , 16.7.1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. 1 , 10849/1996; Cass. Civ., Sez. 1 , 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. 1 , 7.11.1981, n. 5874) e si fondava sulla circostanza che in ragione della convivenza uno dei genitori sopporta delle spese che gravano ex articolo 148 c.c., su entrambi (Cass. Civ., Sez. 1 , 21.6.2002, n. 9067; Cass. Civ., Sez. 1 , 16.2.2001, n. 2289; Cass. Civ., Sez. 1 , 16.6.2000, n. 8235; Cass. Civ., Sez. 1 , 5.12.1996, n. 10849; Cass. Civ., Sez. 1 , 29.4.1994, n. 3049). Su tale consolidato quadro giurisprudenziale e' intervenuta la nuova formulazione dell'articolo 155 quinquies c.c., comma 1. Tale disposizione normativa, inserita nel contesto dedicato allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, espressamente prevede che "il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.

Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto".

Con riferimento al "versamento diretto" a figlio maggiorenne non autosufficiente convivente con uno dei genitori sono state prospettate diverse soluzioni interpretative.

Secondo una prima tesi sarebbe stato sancito il diritto esclusivo (con evidenti riflessi in tema di legittimazione attiva) alla percezione dell'assegno da parte del figlio maggiorenne non autosufficiente. Secondo un altro indirizzo interpretativo la norma citata attribuirebbe il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, quale regola generale, al figlio maggiorenne, e solo in ipotesi residuali, da verificare caso per caso, un diritto iure proprio al genitore convivente. Secondo una ulteriore tesi, poi, l'articolo 155 quinquies c.c., comma 1, seconda parte, si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle mere norme regolanti il momento attuati-vo dell'obbligo di corresponsione dell'assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice.

Non e' chi non veda come, in base a quest'ultimo indirizzo interpretativo, che appare maggiormente condivisibile, siano fatti salvi i previgenti principi operanti nei giudizi di separazione personale e di divorzio (applicabili, anche nell'ambito dell'ormai superata distinzione fra figli legittimi e naturali, anche nell'ipotesi di genitori non coniugati) e attinenti al potere (inteso quale diritto-dovere) del giudice del relativo provvedimento di determinare, nella ricorrenza dei presupposti, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, salvo poi stabilire, "valutate le circostanze", cioe' a dire tenuto conto delle esigenze e delle richieste specifiche, le modalita' del relativo versamento. Di certo, la modulazione delle modalita' di attuazione del versamento del contributo deve tendere, da un lato, ad assicurare l'autonomia del figlio maggiorenne nella selezione e nella cura dei propri interessi (purche' meritevoli di tutela: un assegno versato direttamente a un figlio in preda al demone del gioco o tossicodipendente sarebbe contrario, sia pure in una visione in un certo senso paternalistica, allo spirito della norma); dall'altro, a non comprimere l'interesse del genitore convivente ad ottenere l'anticipazione di quelle spese, che per forza di cose gravano su di lui, in virtu' di un munus specifico (Cass. 8 settembre 1998, n. 8868, Giur. it., 1999, 916), ma che, tuttavia, costituiscono l'adempimento di un obbligo solidale facente capo, ai sensi degli inalterati articoli 147 e 148 e. e, ad entrambi i genitori. Si e' al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore eta', ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e piu', specificamente restano identiche le modalita' di adempimento dell'obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146).

Deve pertanto ritenersi - esclusa ogni efficacia abrogante alla facolta' sancita dall'articolo 155 quinquies c.c., rispetto alle norme che disciplinano i doveri verso i figli, ancorche' maggiorenni - che il fondamento giuridico del diritto del coniuge alla percezione dell'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne e convivente, nulla essendosi modificato rispetto al munus ad esso spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio (v. anche Cass. Civ., Sez. 1 , 3.4.2002, n. 4765 e Cass. Civ., Sez. 1 , 8.9.1998, n. 8868), munus che affonda le radici nelle (immutate) disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 c.c., sussista anche dopo l'introduzione della norma contenuta nell'articolo 155 quinquies c.c..

E' stato adeguatamente sottolineato come la soluzione in esame venga suggerita anche dalla lettura dell'articolo 148, comma secondo, c.c., laddove si prevede che il presidente del tribunale, in caso di inadempimento di uno dei due coniugi, possa disporre che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata all'altro coniuge o a chi sopporta direttamente le spese di mantenimento della prole. Non minor rilievo assume la collocazione sistematica della norma in questione in un contesto normalmente riservato ai coniugi quali parti essenziali del procedimento (vedi Corte Costituzionale, 14 luglio 1986, n. 185).

Deve pertanto ritenersi che, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorche' maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente "concorrente", ma anche, da qualche autore, "straordinaria") ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro' quota, delle spese gia' sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188). Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovra' quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facolta' di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un "versamento" (termine di per se' maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all'uno ed in parte all'altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l'inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell'assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilita' per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass., Sez. 1 , 24.12.2006, n. 4188; Cass., Sez. 1 , 16.7.1998, n. 6950; Cass., Sez. 1 , 10849/1996; Cass. Civ., Sez. 1 , 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. 1 , 7.11.1981, n. 5874), nonche' salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all'attribuzione dell'assegno (Cass., 19 marzo 2012, n. 4296).

4 - Il terzo motivo, con il quale, deducendo "omesso esame di fatti controversi decisivi per il giudizio", il ricorrente si duole della insufficienza della motivazione circa la propria posizione economica, della contraddittorieta' della comparazione dei redditi dei genitori, nonche' dell'omesso esame della questione inerente alla dedotta attivita' lavorativa del figlio e' inammissibile, a causa della totale assenza di quel "momento di sintesi", omologo del quesito di diritto, da formularsi nei termini sopra illustrati, previsto dalla disposizione contenuta nell'articolo 366 bis c.p.c., nell'interpretazione datane da questa Corte.

5 - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dell' (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita', che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
 

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