Anche in caso di separazione, rimane valida la scrittura privata con la quale i due coniugi hanno regolato i loro rapporti patrimoniali

Anche in caso di separazione, rimane valida la scrittura privata con la quale i due coniugi hanno regolato i loro rapporti patrimoniali (es. divisione delle proprietà della famiglia) e ciò anche se uno di loro abbandona il percorso della separazione consensuale e si rivolge al giudice per quella giudiziale. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 6 febbraio 2009, n. 2997)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NO. LU. , elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 32, presso l'avv. MORGANTI Pietro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

VE. AN. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Calabria 56, presso l'avv. CURTI Maria, che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. Giampiero Agnese, per procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 405/06, in data 25 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2008 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schiro';

uditi, per il ricorrente, l'avv. Pietro Morganti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, l'avv. Giampiero Agnese, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dotto PRATIS Pierfelice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 4 febbraio 2002 il Tribunale di Latina respingeva la domanda proposta da No.Lu. nei confronti della moglie Ve.An. con la quale l'attore - assumendo che il (OMESSO) i due coniugi, gia' separati di fatto, sul presupposto di addivenire ad una separazione consensuale avevano sottoscritto una scrittura privata allo scopo di regolare i loro rapporti economici e che tuttavia la separazione aveva poi assunto la forma della separazione giudiziale per volonta' della Ve. - aveva chiesto la dichiarazione di nullita' dell'accordo di cui alla menzionata scrittura privata. Con la stessa sentenza il Tribunale di Latina, nel dichiarare valida ed efficace la scrittura del (OMESSO) e nel ritenere che la medesima non fosse sottoposta alla condizione della separazione consensuale dei coniugi, disattendendo altresi' la tesi della presupposizione sostenuta dall'attore, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, volta all'integrale adempimento della scrittura in questione, con il riconoscimento in suo favore della proprieta' .. di un locale sito al secondo piano di uno stabile in (OMESSO) e la corresponsione nei suoi confronti del prezzo di lire 30.000.000 concordato per la cessione onerosa del 50% delle quote di proprieta' di un'imbarcazione, avvenuta con scrittura notarile del 18 settembre 1997.

2. Con sentenza n. 405/06 in data 25 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma respingeva il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado dal No. . Questi aveva dedotto che la scrittura privata era strettamente collegata alla separazione consensuale, rimasta senza esito a causa della mancata comparizione della Ve. davanti al Presidente del Tribunale, e che pertanto, non essendosi concretizzata la separazione consensuale, l'accordo del (OMESSO) doveva ritenersi privo di causa, potendosi comunque, in alternativa, ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di presupposizione, in quanto "il presupposto oggettivo che le parti, allorche' hanno regolato i loro rapporti economici, hanno tenuto presente era la separazione consensuale". Altrimenti, secondo l'appellante, non aderendo a tale impostazione le attribuzioni patrimoniali effettuate in favore della Ve. avrebbero costituito delle donazioni, annullabili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 782 c.c..

A fondamento della propria decisione, la Corte di merito cosi' motivava:

2.a. sulla base dell'interpretazione dell'accordo inter partes del (OMESSO), effettuata alla stregua dei criteri del senso letterale delle parole e della volonta' delle parti, doveva ritenersi che l'intento dei coniugi - costituente la causa del negozio - fosse quello di regolare i piu' importanti rapporti economici, prima di rivolgersi al giudice per la separazione, al fine di eliminare controversie su questioni non strettamente riguardanti la separazione stessa e definire anche i rapporti economici con i figli maggiorenni, che con la separazione non avevano nulla a che fare;

2.b. non poteva essere condivisa la tesi della presupposizione sostenuta dal No. , in quanto non era emerso che la separazione consensuale fosse il presupposto comune, anche se non espresso, tenuto in considerazione dalle parti e perche' la presupposizione ricorreva quando la circostanza intesa come presupposto comune era indipendente dalla volonta' delle parti, mentre l'addivenire alla separazione consensuale dei coniugi dipendeva esclusivamente dalla loro volonta'.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il No. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la Ve. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il No. - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 711 c.p.c., articolo 158 c.c., articolo 1362 c.c. e segg., nonche' vizio di motivazione, premesso che l'attribuzione in favore della moglie dell'immobile di proprieta' esclusiva dello stesso No. era prevista nella clausola n. 4 del ricorso per separazione consensuale sottoscritto dalle parti, mentre la scrittura contestuale si limitava a riprodurre il contenuto del ricorso per separazione consensuale - deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, i coniugi hanno riconosciuto proprio e solo nella separazione, dopo l'omologazione del Tribunale, la fonte del complesso rapporto negoziale e del trasferimento immobiliare, attraverso lo stretto collegamento tra l'attribuzione patrimoniale contenuta nella clausola 4 della scrittura di separazione e la volonta' espressa dalle parti nella successiva clausola n. 5 di evitare un contenzioso di natura patrimoniale. La Corte di merito invece non ha mai esaminato il ricorso per separazione consensuale, la cui valutazione avrebbe consentito di accertare che l'attribuzione patrimoniale era prevista nella clausola n. 4 dello stesso ricorso e poi meramente riportata nella scrittura del (OMESSO).

2. Con il secondo motivo il ricorrente - ancora prospettando violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 1362 c.c. e segg., nonche' vizio di motivazione - lamenta che la Corte di merito abbia limitato l'interpretazione letterale della scrittura inter partes del (OMESSO) alla sola frase riportata nella premessa dell'atto, nella quale si afferma che i coniugi "sono venuti nella determinazione di separarsi", trascurando altri elementi di valutazione e di interpretazione - quali la contestualita' del ricorso di separazione consensuale e della citata scrittura, e la identita' testuale tra la parte della scrittura afferente il trasferimento immobiliare e la clausola n. 4 del ricorso per separazione consensuale, che avrebbero invece consentito di accertare la connessione teleologica e il collegamento negoziale tra detto ricorso e la scrittura privata coeva, collegamento non meramente occasionale, ma dipendente dalla genesi stessa del rapporto, trovando causa la scrittura nel ricorso per la separazione consensuale.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.

La Corte di appello si e' puntualmente pronunciata sulle doglianze dell'appellante, ritenendo motivatamente - attraverso l'interpretazione letterale della scrittura (OMESSO) e l'accertamento della volonta' dei coniugi, compiuto anche in relazione alla regolamentazione predisposta per la loro separazione personale - che l'intento comune delle parti e la stessa causa della scrittura del (OMESSO) fossero quelli di regolare i propri rapporti economici prima di rivolgersi al giudice per la separazione, al fine di eliminare possibili "controversie su questioni non strettamente riguardanti la separazione" stessa e di "definire anche i rapporti economici con i figli maggiorenni che con la separazione non avevano nulla a che fare". La Corte di merito ha anche escluso che il negozio fosse sottoposto alla condizione della separazione consensuale dei coniugi e che detta separazione costituisse comunque il presupposto comune tenuto presente dalle parti. Cosi' argomentando la Corte di merito.. non solo ha tenuto conto della scrittura di separazione dei coniugi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella prima parte delle sue richiamate censure, ma, con esauriente e idonea motivazione, ha altresi' ritenuto che la effettiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi stessi fosse contenuta nella scrittura del (OMESSO), escludendone la natura meramente riproduttiva degli accordi di separazione.

3.1. Le ulteriori doglianze svolte a tale riguardo dal ricorrente si risolvono in non consentite critiche all'interpretazione della regolamentazione contrattuale posta in essere dalle parti, non accompagnate dalla precisa indicazione, nel ricorso per Cassazione, della violazione di specifiche regole interpretative e dalla circostanziata deduzione di vizi di motivazione, e nella inammissibile prospettazione di una diversa interpretazione della stessa regolamentazione, ritenuta preferibile.

Osserva infatti il collegio che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attivita' riservata al giudice di merito ed e' censurabile in sede di legittimita' soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioe' tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutica non e' peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma e' necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne e' discostato. La denuncia del vizio di motivazione deve essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicita' consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioe' connotati da un'assoluta incompatibilita' razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimita', non e' necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicche', quando di una clausola siano possibili due o piu' interpretazioni, non e' consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita' del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. 2007/4178; 2007/5273; 2007115604).

4. Con il terzo motivo il No. , denunciando violazione dell'articolo 91 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello posto a suo carico le spese di lite.

La censura e' priva di fondamento. Le spese del giudizio di appello sono state legittimamente addebitate al No. , risultato soccombente all'esito del giudizio di appello, in conformita' al disposto dell'articolo 91 c.p.c., comma 1 (Cass. 200114485; 2003/3964; 2006/3083).

5. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed anche le spese del giudizio di Cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

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