Assegnazione casa coniugale - comodato precario

Con la sentenza n. 3179/2007, la Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’ assegnazione della casa coniugale concessa in comodato, prescrivendo che quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, contrariamente a quanto sostenuto, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile. La S.C., quindi, conformandosi a quanto precedentemente sancito dalle Sezioni Unite Civili (C. S.U. 2004/13603), ha affermato che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Ciò comporta che, nel caso di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato - c.d. precario - il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (art. 1810 c.c. ) e che il diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato.

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