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Commette reato dall'art.12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 anche colui che sia parzialmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile
Pubblicata il 13/01/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere
Dott. MARTELLA Ilario Salvato - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU. Fr., nato il (OMESSO);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 14 gennaio 2005 n. 128;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. CIAMPOLI Luigi, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. DI GIULIO Giancarlo, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 3 febbraio 2004 n. 37 il Tribunale di Trapani/Alcamo dichiarava Ru.Fr. colpevole del reato previsto dall'articolo 81 cpv. c.p. e Legge 1 dicembre 1970, articolo 12 sexies, commesso in (OMESSO) dal mese di (OMESSO) con comportamento tuttora perdurante, e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 250,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto perche' il fatto non costituisce reato in difetto dello stato di bisogno delle parti lese; e, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della continuazione con il fatto giudicato con precedente sentenza, definitiva.
Con sentenza del 14 gennaio 2005 n. 128 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva la continuazione con il fatto giudicato con sentenza della medesima Corte 4 dicembre 2001 e rideterminava la pena in quattro mesi ex quindici giorni di reclusione ed euro 280,00 di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza il Ru. ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione del Legge n. 898 del 1970 articolo 12 sexies (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) perche' il Ru. ha regolarmente corrisposto l'assegno divorziale, sebbene in misura ridotta, adeguandolo alle sue reali condizioni economiche; d'altra parte, il richiamo della legge citata, articolo 12 sexies, all'articolo 570 c.p. non riguarda solo la sanzione, ma anche il precetto, per lo meno nelle parti non connesse con gli effetti civili del matrimonio e quindi con riferimento alla minore eta' dei figli e allo stato di bisogno;
2. violazione dell'articolo 62 bis c.p. (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) perche' le attenuanti generiche sono state escluse a causa della precedente commissione di un reato della stessa indole, commesso nei confronti della medesima parte offesa, senza riguardo allo sforzo economico del ricorrente rapportato alle sue reali condizioni economiche;
3. violazione dell'articolo 81 c.p. (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) perche' la decisione impugnata ha individuato come reato piu' grave il reato in esame e non quello gia' giudicato con sentenza definitiva.
L'impugnazione e' inammissibile.
La Legge 1 dicembre 1970, n. 898 articolo 5 comma 6, stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale pone a carico di un coniuge l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando questo non ha mezzi adeguati o non puo' procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi e valutando tutti questi elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Il successivo articolo 6 dispone al comma 3 che il Tribunale stabilisce la misura e il modo in cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Infine, l'articolo 12 sexies, sanziona penalmente la mancata corresponsione dell'assegno dovuto a norma della Legge n. 898 del 1970 articoli 5 e 6 ricollegando a tale condotta le pene previste dall'articolo 570 c.p..
Pertanto, il reato si configura per la semplice omissione di corrispondere all'ex coniuge l'assegno nella misura disposta dal giudice., senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza (Cass., Sez. 6, 22 gennaio 2001 n. 11005, ric. Fogliano) in quanto tale verifica ha preceduto l'imposizione dell'obbligo in sede civile, e questo comporta che anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile e' sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dalla Legge n. 898 del 1970 articolo 12 sexies (Cass., Sez. 6, 13 marzo 2000 n. 7910, ric. De Palo A.) non essendo riconosciuto all'obbligato un potere adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice civile. La sentenza d'appello che ha disatteso tale questione proposta dall'appellante, ispirandosi ai suddetti criteri, appare giuridicamente corretta, per cui il primo motivo di ricorso, con il quale la censura viene acriticamente riproposta, si rivela manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha motivatamente negato la sussistenza delle attenuanti generi che nella condotta dell'imputato in ragione dei suoi precedenti penali, anche specifici.
Il ricorrente a questo riguardo muove in realta' censure in fatto, che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimita', il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non puo', quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez.U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone; Sez. 3, 12 febbraio 1999 n.3539, ric.Suini; Sez. 3, 14 luglio 1999 n.2609/99, ric. Paone; Id., 12 novembre 1999 n.3560, ric. Drigo; Sez. 7, 9 luglio 2002 n.35758, ric. Manni G.).
Anche questo motivo di ricorso appare, di conseguenza, inammissibile.
Lo stesso vale per il terzo motivo, perche' in tema di continuazione l'individuazione del reato piu' grave dev'essere eseguita avendo riguardo non gia' alla pena edittale prevista per ciascun reato, bensi' considerando gli elementi della fattispecie concreta (Cass., Sez. U., 26 novembre 1997 n. 15 (dep. nel 1998) P.M. in proc. Varnelli; Sez. 6, 22 giugno 2001 n. 29821, ric.p.G. in proc. Bonaffini e altri).
Pertanto, nel caso in cui il collegamento derivante dal medesimo disegno criminoso unisca fatti costituenti il medesimo reato previsto dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898 articolo 12 sexies e quindi astrattamente puniti con la stessa pena edittale, viene correttamente ritenuto piu' grave quello per che per le sue caratteristiche concrete e, in particolare, per la maggior durata dell'omissione del versamento dell'assegno divorziale ha dato luogo a conseguenze maggiormente dannose.
A questo criterio si e' uniformata la sentenza d'appello, per cui il motivo di ricorso in esame risulta manifestamente infondato.
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1000,00 (mille) alla cassa delle ammende.