Commette reato il marito che falsifica una lettera di assunzione per la "ex" al fine di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento

Commette il reato di cui all'articolo 485 Cp, ossia "Falsità in scrittura privata", colui che falsifica una lettera di assunzione per la ex moglie allo scopo di produrla nel giuridizo di separazione ed ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 27 aprile 2009, n. 17732)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DI. SO. LE. n. il (OMESSO);

2) ZA. CA. n. il (OMESSO);

avverso SENTENZA del 1 luglio 2008 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.

MARASCA Gennaro;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha

concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

limitatamente alla mancata conversione della pena;

Udito il difensore della parte civile avv. DE CAROLIS Oliviero, che

ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore degli imputati avv. STEFANELLI Vitale in

sostituzione dell'avvocato MANCESI Piero, che ha concluso per

l'annullamento della sentenza impugnata.

OSSERVA

Di. So. Le. e la sua compagna Za. Ca. sono stati

condannati in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di

Roma del 6 ottobre 2006 e della Corte di Appello della stessa Citta'

in data 1 luglio 2008 - alla pena ritenuta di giustizia, oltre al

risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separata

sede con assegnazione di una provvisionale, per il delitto di cui

all'articolo 485 c.p., perche' formavano una lettera di selezione del

personale per il Centro Fitness dell'Hotel Ca. Hi. di

(OMESSO) indirizzata alla moglie del Di. So. , Pr. Al. ,

apponendo in calce alla stessa la falsa sottoscrizione della

responsabile del Centro, Ca. Cr. , per produrla nella causa

di scioglimento del matrimonio Di. So. - Pr. .

Con il ricorso per cassazione il Di. So. e la Za. hanno

dedotto:

1) la violazione dell'articolo 485 c.p., dovendo essere riconosciuta

la innocuita' del falso, ed il vizio di motivazione. I ricorrenti

precisavano che la Ca. aveva autorizzato l'apposizione della sua

firma e che lo scopo era quello di venire incontro alle esigenze

lavorative della Pr. .

2) la violazione per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla

chiesta conversione della pena detentiva in pecuniaria ai sensi della

Legge n. 689 del 1981, articolo 53.

3) la violazione dell'articolo 539 c.p.p. per essere stata concessa

alla parte lesa Pr. una provvisionale per danno morale e,

peraltro, senza indicazione dei parametri seguiti per la sua

determinazione.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Di. So. e dalla

Za. sono soltanto parzialmente fondati nei limiti di cui si

dira'.

E' infondato il primo motivo di impugnazione.

E' del tutto pacifico che la Za. abbia apposto la firma

della Ca. , dirigente del centro, in calce alla lettera che

invitava la Pr. ad inviare un curriculum con la prospettiva di

una eventuale assunzione:

E puo' ritenersi altrettanto pacifico, perche' accertato dai giudici

di merito, che gli imputati decisero di inviare quella lettera alla

Pr. alcuni giorni prima della udienza di scioglimento del

matrimonio Di. So. - Pr. al fine di produrre tale documento

nella causa ed ottenere che venisse stabilito un assegno di

mantenimento della Pr. a carico del Di. So. piu' contenuto.

Cio' e' quanto e' stato desunto dai giudici di merito dagli atti

processuali e rappresentato con motivazione immune da vizi logici;

una diversa ricostruzione degli eventi ed una diversa finalita' della

condotta degli imputati non sono, pertanto, ipotizzabili in questa

sede di legittimita'.

Sussistono, pertanto, tutti gli estremi del reato contestato perche'

il documento non era genuino, essendo la firma falsa ed a nulla

rilevando l'ipotizzato consenso alla apposizione della firma della

Ca. , la quale, peraltro, era all'oscuro della effettiva

utilizzazione del documento, ed essendo evidente il fine degli

imputati di trarre vantaggio dalla operazione posta in essere.

Manifestamente infondato e' il terzo motivo di ricorso concernente il

riconoscimento alla parte civile di una provvisionale per il danno

morale ed esistenziale subito.

Il disposto di cui all'articolo 539 c.p.p., comma 2, che consente la

condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, nei limiti

del danno per cui il giudice ritiene gia' raggiunta la prova, e',

infatti, applicabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte,

che questo Collegio condivide, anche al danno non patrimoniale

(Cass., Sez. 4 penale, 19 maggio 2005 - 21 ottobre 2005, n. 38809,

CED 232414), dal momento che la disposizione richiamata si riferisce

a tutti i tipi di danno e non disciplina in modo diverso il regime

giuridico del danno morale e di quello patrimoniale.

Inoltre, come e' noto, la pronuncia circa l'assegnazione di una

provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non

acquista efficacia di giudicato in sede civile e la determinazione

dell'ammontare della stessa e' rimessa alla discrezionalita' del

giudice del merito che non e' tenuto a dare una motivazione specifica

sul punto.

Ne consegue che il relativo provvedimento non e' impugnabile per

cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in

giudicato, e' destinato ad essere travolto dalla effettiva

liquidazione dell'integrale risarcimento (vedi ex multis Cass., Sez.

5 penale, 18 marzo 2004 - 15 ottobre 2004, n. 40410, CED 230105).

E', invece, fondato il secondo motivo di impugnazione concernente la

omessa pronuncia in ordine alla richiesta di conversione della pena

detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.

Con i motivi di appello, infatti, alla Corte di merito era stato

devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio ritenuto

eccessivo dagli imputati.

In sede di discussione della impugnazione poi la difesa degli

imputati aveva esplicitamente richiesto la conversione della pena

detentiva in pecuniaria.

La Corte di secondo grado ha omesso di pronunciarsi su tale

richiesta, non illustrando le ragioni che non ne avevano consentito

l'accoglimento.

L'assenza di motivazione impone l'annullamento della sentenza

impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di

conversione della pena.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata

limitatamente alla omessa pronuncia per l'applicazione della pena

sostitutiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di

Roma per il giudizio sul punto.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

I ricorrenti debbono essere condannati in solido alla rifusione delle

spese del grado sostenute dalla parte civile perche' la stessa ha

vinto in ordine al riconoscimento della pretesa risarcitoria, essendo

stata confermata la affermazione di responsabilita' degli imputati in

ordine al reato contestato e riguardando l'annullamento della

sentenza impugnata il solo profilo della pena inflitta.

Le spese di parte civile vanno liquidate in complessivi euro

2.000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa

pronuncia per l'applicazione della pena sostitutiva e rinvia ad altra

Sezione della Corte di Appello di Roma per il giudizio sul punto;

Rigetta nel resto il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla

rifusione delle spese di parte civile del grado, che liquida in

complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

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