Comunione legale e diritti di credito nascenti da contratto preliminare

La comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 177 del c.c. riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di crediti sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione, con la cosneguenza che nel caso di contratto stipulato da uno solo dei coniugi, nessun diritto può accampare l'altro coniuge, il quale non è neppure legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c..



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OR. FE., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E QUIRTNO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANGELA BUCCICO, difeso dall'avvocato TORRESE Gennaro, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LA. GI., MU. AL., elettivamente domiciliati in ROMA VIA G FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FINTO, difesi dall'avvocato SALTALAMACCHIA Mario, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1791/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/02/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;

udito l'Avvocato BASILE Giovanni, con delega dell'Avvocato TORRESE Gennaro depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.12.1994 La.Gi. ed Mu.Al., premesso di essere proprietari in regime di comunione legale di un appezzamento di terreno in (OMESSO) sul quale nel 1984 avevano edificato un rustico privo della concessione amministrativa, assumevano che con scrittura privata del 4.3.1993 il La. aveva promesso di vendere il suddetto immobile a Or.Fe. che aveva promesso di acquistarlo per il prezzo di lire 200.000.000 di cui lire 50.000.000 mediante 5 effetti cambiari di lire 10.000.000 ciascuno e la residua somma da versare all'atto del rogito da stipularsi entro il 30.11.1993.

Gli attori, rilevato che il promissario acquirente non aveva provveduto ne' al pagamento delle cambiali ne' alla stipula del contratto definitivo con il pretesto che i beni erano stati acquisiti dal Comune di (OMESSO), convenivano in giudizio l' Or. chiedendo la risoluzione del suddetto contratto preliminare per inadempimento di quest'ultimo e la immissione degli istanti nel possesso del bene.

Costituendosi in giudizio il convenuto eccepiva che l'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita di cui si chiedeva la risoluzione con ordinanza del 9.3.1985 era stata acquisito dal Comune di (OMESSO) data la sua natura abusiva, cosicche' si era configurata una tipica ipotesi di indisponibilita' giuridica al trasferimento del bene; chiedeva quindi il rigetto delle domande attrici e in via riconvenzionale la condanna delle controparti al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita economica subita.

Il Tribunale adito con sentenza del 3.2.2000 accoglieva le domande attrici e rigettava la domanda riconvenzionale.

A seguito di gravame da parte dell'Or. cui resistevano il La. e la Mu. la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione.

La Corte territoriale ha ritenuto infondato l'assunto dell'appellante in ordine alla pretesa acquisizione dell'immobile per cui e' causa al patrimonio indisponibile del Comune di (OMESSO), posto che la mancata ottemperanza alla ordinanza sindacale del 30.7.1984 con la quale era stato intimato al La. di demolire l'immobile costruito nel termine di 20 giorni dalla sua notifica non aveva affatto sottratto a quest'ultimo la disponibilita' del bene promesso in vendita; inoltre il giudice di appello, premesso che l'ordinanza sindacale del 7.3.1985 di acquisizione delle opere abusive e dell'area su cui le stesse insistevano non era stata mai notificata al La. e non aveva quindi potuto produrre gli effetti suoi propri, ha aggiunto che la successiva revoca in data 11.4.1985 da parte della Giunta Municipale di (OMESSO) dei "provvedimenti sanzionatori di acquisizione notificati successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 47 del 1985" aveva determinato l'impossibilita' di notificare in futuro al La. la menzionata ordinanza del 7.3.1985; pertanto correttamente la sentenza di primo grado aveva pronunciato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento dell'Or., che aveva omesso di corrispondere ai promittenti venditori alle scadenze pattuite tutte le rate di prezzo dovute.

Avverso tale sentenza l' Or. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui il La. e la Mu. hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver escluso la necessita' della integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge dell'esponente Vi.Ro. in regime di comunione legale con il marito sul rilievo che alla Vi. non era stato trasferito il compossesso dell'immobile oggetto del preliminare; il ricorrente assume che in realta' l'acquisizione del compossesso in favore della moglie derivava automaticamente dal trasferimento del possesso al marito.

La censura e' infondata.

La Corte territoriale, premesso che il contratto preliminare produce soltanto effetti obbligatori e non reali, ha rilevato che l'eventuale immissione anticipata nel possesso da parte del promissario acquirente non determina l'acquisto dello "ius possidendi" anche in capo al coniuge ai sensi dell'articolo 177 c.c., perche' non connesso ad un acquisto.

In effetti occorre rilevare, ai fini di escludere la necessita' della integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge dell'Or. in regime di comunione legale con quest'ultimo, che la comunione legale tra i coniugi di cui all'articolo 177 c.c., riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprieta' della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di crediti sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi, nessun diritto puo' accampare l'altro coniuge, il quale non e' neppure legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica ex articolo 2932 c.c. (Cass. 27.1.1995 n. 987; Cass. 18.2.1999 n. 1363; Cass. 22.9.2000 n. 12554).

Con il secondo motivo l' Or., denunziando violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio, assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevante il fatto che il La. non avesse ottemperato alla ordinanza sindacale di demolizione del manufatto abusivo del 30.7.1984; invero tale inottemperanza, producendo immediatamente l'acquisizione al Comune delle opere abusive e dell'area su cui le stesse insistevano, aveva determinato per il La. la perdita della disponibilita' del bene oggetto del contratto preliminare stipulato con l' Or. e dunque l'impossibilita' di adempiere agli obblighi contrattuali assunti con quest'ultimo quale promittente vendita.

La censura e' fondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata demolizione da parte del La. del manufatto abusivo nel termine fissato con l'ordinanza sindacale del 30.7.1984 notificatagli l'8.8.1984 non aveva comportato affatto l'automatica acquisizione delle opere abusive al patrimonio indisponibile del Comune, ma aveva soltanto fatto sorgere il potere-dovere della P.A. di valutare se acquisire l'opera e l'area su cui insisteva al patrimonio indisponibile comunale ovvero di ordinare la demolizione a spese del costruttore; ha poi aggiunto che la successiva revoca in data 11.4.1985 da parte della Giunta Municipale di (OMESSO) dei provvedimenti sanzionatori di acquisizione notificati successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 47 del 1985" aveva determinato l'impossibilita' di notificare in futuro al La. l'ordinanza del 7.3.1985 di acquisizione delle opere abusive e dell'area su cui le stesse insistevano, ordinanza in origine mai notificata all'interessato; di qui quindi l'ingiustificato inadempimento dell'Or. agli obblighi contrattuali assunti e la ritenuta correttezza della pronuncia di primo grado di risoluzione del contratto preliminare per cui e' causa per inadempimento del promissario acquirente.

Orbene le suesposte argomentazioni del giudice di appello, tutte convergenti nell'escludere l'effetto acquisitivo al patrimonio indisponibile del Comune di (OMESSO) del manufatto abusivo e dell'area su cui era stato realizzato da parte del promittente venditore, non hanno peraltro riguardato minimamente l'incidenza sulla decisione della controversia della precedente ordinanza sindacale del 30.7.1984 (che non risulta revocata) di demolizione del manufatto costruito sull'appezzamento di terreno oggetto del preliminare stipulato tra le parti in quanto ritenuto abusivo.

Invero tale caratteristica del manufatto, se non rimossa tramite sanatoria, comporta inevitabilmente l'impossibilita' per esso di esser oggetto di un atto traslativo, attesa la sanzione di nullita' in proposito prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40.

Pertanto la questione risolta dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta mancata acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione abusiva e dell'area oggetto del preliminare di vendita stipulato tra le parti non esaurisce l'indagine sollecitata dalla natura della presente controversia con riferimento alla necessita' di una valutazione dei comportamenti delle parti in ordine alle obbligazioni contrattuali rispettivamente assunte, ed in particolare alla incidenza del carattere abusivo del manufatto suddetto (secondo quanto previsto nell'ordinanza sindacale del 30.7.1984) sulla effettiva possibilita' per il promittente venditore di adempiere all'obbligo di trasferire all'Or. la proprieta' dell'immobile oggetto del preliminare di vendita del 4.7.1993; si impone quindi un nuovo esame della controversia sotto il profilo ora evidenziato.

In definitiva all'esito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

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