Criteri di determinazione dell'assegno di divorzio

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, è necessario tener conto della durata del matrimonio, delle ragioni della decisione, delle condizioni dei coniugi, del reddito di entrambi e dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge ritenuto più debole. Questi non ha adeguati mezzi quando non ha la concreta possibilità di conservare lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. (Corte d'Appello Bologna, Sezione 1 Civile, sentenza del 26 febbraio 2007, n. 296)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione I^ Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dr. Leonardo de Robertis - Presidente

dr. Miranda Bambace - Consigliere

dr. Ornella D'Orazi - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1815/06 R.G.C. promossa da:

XX, [recte: coniuge divorziato, ex marito, NdR], nato a (omissis) (Pa.) il (omissis), elettivamente domiciliato in Bo., via Sa. (...), presso lo studio dell'avv. Ma.An. il quale lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fu.Vi. e Lu.Pi. del foro di Parma.

APPELLANTE

contro

YY, [recte: coniuge divorziato, ex moglie, NdR], nata a (omissis) (Bo.) il (omissis), elettivamente domiciliata in Bo., via De.To. (...), presso lo studio dell'avv. Al.Ma. il quale la rappresenta e difende unitamente all'avv. Pa.Me. del foro di Reggio Emilia.

APPELLATA

con l'intervento del Procuratore Generale oggetto: appello sentenza Tribunale di Parma 5/8 settembre 2006 in tema di divorzio

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, sia mandato assolto da ogni obbligo nei confronti della YY e sia determinato l'assegno di mantenimento per la figlia Fr. nella somma di Euro 1.200,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

L'appellata chiede la conferma della sentenza, con vittoria delle spese del grado.

Il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2006 XX, [recte: coniuge divorziato, ex marito, NdR], ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 5/8 settembre 2006 che, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28/8/1976 dal XX con YY, [recte: coniuge divorziato, ex moglie, NdR], ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge divorziato con la somma mensile di Euro 1.000,00 e al mantenimento della figlia Fr. con la somma mensile di Euro 2.600,00, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione monetaria dall'anno successivo.

Il Tribunale ha osservato che dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2000 e 2001, prodotte dal XX, risultava che il medesimo aveva goduto, per l'anno 2000, di un reddito di oltre un miliardo di lire e, per l'anno 2001, di un reddito di circa 400.000 milioni di lire a fronte di un reddito della YY, per l'anno 2001, di 42 milioni. La sproporzione tra le due situazioni patrimoniali, presumibilmente rimasta invariata anche negli anni successivi al 2001 per i quali, pur non essendo state prodotte le relative dichiarazioni dei redditi, tuttavia risultava che il XX aveva provveduto all'acquisto di un appartamento e di un'autovettura, giustificava senz'altro l'imposizione a carico del medesimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento della YY con la somma mensile di Euro 1.000,00 e al mantenimento della figlia Fr. con la somma mensile di Euro 2.600,00, tenuto conto delle accresciute esigenze di quest'ultima, delle sue condizioni di salute, in quanto dal certificato dell'ASL di Parma risultava che la stessa era affetta da oligofrenia media e del fatto che, essendo il figlio Ma. divenuto economicamente indipendente, era cessato ogni obbligo da parte del padre di contribuire al suo mantenimento.

L'appellante ha dedotto che:

- il Tribunale aveva errato nel riconoscere il diritto della YY all'assegno di divorzio, in quanto la stessa non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare il tenore di vita avuto durante la convivenza matrimoniale, la inadeguatezza dei mezzi economici, la sua impossibilità di procurarseli. La Yy. aveva violato i termini di cui all'art. 184 c.p.c. nel depositare la relazione del suo consulente di parte ed essendo decaduta dalla prova la sua domanda avrebbe dovuto essere rigettata, per non aver adempiuto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c..

Le condizioni economiche del XX non giustificavano, inoltre, l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento del coniuge divorziato, essendo pacifico e non contestato che l'appellante dal 15 ottobre 2004 non era più socio di AlfaBeta S.p.A.; che dalla stessa data aveva cessato di essere presidente del consiglio di amministrazione e che dal 17 dicembre 2004 era cessato anche dalla carica di consigliere. Egli era attualmente privo di occupazione lavorativa e quindi privo di qualsiasi reddito e in considerazione dell'età difficilmente avrebbe potuto reperire altra occupazione. Tale affermazione era documentalmente dimostrata attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2005 (non prodotta in primo grado per ragioni oggettive determinate da insuperabili preclusioni temporali e dalla quale si evinceva che il reddito dell'appellante era uguale a zero) e non era mai stata contestata dalla controparte. La YY, al contrario, svolgeva l'attività di insegnante, percepiva un regolare stipendio mensile e avrebbe potuto godere in futuro della liquidazione di fine rapporto e della pensione. La valutazione presuntiva effettuata dal Tribunale sui redditi dell'appellante per gli anni successivi al 2001 era smentita dalla produzione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 e le circostanze che il Tribunale aveva ritenuto decisive per la valutazione presuntiva del reddito erano state tardivamente dedotte dalla YY, in quanto depositate oltre il termine fissato dall'art. 184 c.p.c. e non avrebbero dovute essere prese in considerazione dal Tribunale.

La Yy., inoltre, anziché dedurre in proposito un capitolato di prove, aveva depositato una relazione del proprio consulente di parte. Era, pertanto, evidente la violazione dell'art. 115 c.p.c..

Doveva poi osservarsi che l'appartamento situato in Via (omissis) a Pa. era stato acquistato dal XX con l'eredità pervenutagli alla morte del padre e non doveva considerarsi quindi tra i miglioramenti economici intervenuti nel corso del matrimonio, tanto più che le parti si erano separate il 28/4/1994 e la separazione durava da oltre dieci anni. Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto ritenere la mancanza di qualsiasi contributo causale della YY allo sviluppo e al progresso professionale del XX e considerare che in sede di separazione la YY non aveva avanzato richiesta di assegno, in quanto i redditi dei due coniugi erano identici. Non era giusto che la YY traesse vantaggio da una situazione economica che ella non aveva minimamente contribuito a creare;

- l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia Fr. era stato determinato in misura eccessiva, in quanto, da un lato, non poteva riversarsi a suo vantaggio la somma dapprima corrisposta per il mantenimento di Ma., divenuto economicamente indipendente, in tal modo vanificandosi il principio dell'obbligo di mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, dall'altro proprio le particolari condizioni psicofisiche della figlia Fr. non consentivano di ravvisare quelle "accresciute esigenze" menzionate dal Tribunale, rispetto alle quali nulla peraltro era stato provato. In ogni caso anche per la figlia Fr. valevano le medesime considerazioni svolte a proposito dell'attuale situazione patrimoniale dell'appellante che non consentivano di stabilire in misura superiore ai 1.200,00 Euro l'assegno per il suo mantenimento.

L'appellata si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza.

All'udienza in camera di consiglio dell'I dicembre 2006 sono comparse le parti le quali hanno dichiarato di riportarsi ai rispettivi scritti difensivi.

La Corte si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898/70 nella determinazione dell'assegno deve tenersi conto, oltre che della durata del matrimonio e delle ragioni della decisione, delle condizioni dei coniugi, del contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio familiare, del reddito di entrambi, dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge più debole ovvero dell'impossibilità per quest'ultimo di procurarseli per ragioni oggettive. L'adeguatezza dei mezzi va accertata in relazione alla concreta possibilità per il coniuge richiedente di conservare il tenore di vita avuto durante il matrimonio. Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2004. n. 13169 in Giust.. civ. Mass. 2004, f. 7

Nel caso concreto non sussistono nel modo più assoluto i presupposti che possano giustificare l'esenzione dell'appellato dall'obbligo di corrispondere al coniuge divorziato l'assegno di divorzio.

Tale convincimento deriva dalla comparazione tra le situazioni economiche delle parti e dalla rilevante disparità esistente tra le stesse.

A prescindere, infatti, dai dati contenuti nella relazione del consulente di parte appellata, agli atti prodotta nel corso del giudizio di primo grado, emerge, dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2000 e 2001, che il XX, [recte: coniuge divorziato, ex marito, NdR], ha percepito un reddito, per il primo anno, di oltre un miliardo di lire e, per il secondo anno, di circa quattrocento milioni a fronte di un reddito della YY, [recte: coniuge divorziato, ex moglie, NdR], di 42 milioni. Per gli anni successivi non sono state prodotte le dichiarazioni fiscali, con la conseguenza che è corretto ritenere, in via presuntiva, che il reddito percepito dal XX per gli anni 2002, 2003 e 2004 sia rimasto sostanzialmente invariato e non sia comunque diminuito. La produzione, in questo grado, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 dalla quale risulta un reddito di soli 1.168,00 Euro non induce ad una valutazione diversa, essendo inverosimile, considerato gli importi dei redditi per gli anni precedenti, che la capacità di reddito del XX si sia praticamente azzerata, tenendo anche conto del fatto che lo stesso, come rilevato dall'appellata, continua da avere partecipazioni in diverse società e della circostanza, non contestata ma anzi espressamente riconosciuta dall'appellante nel momento in cui ha sostenuto di dovere escludere la YY dai risultati della sua attività professionale, che il medesimo risulta bene inserito nel mondo imprenditoriale ed ancora perfettamente in grado di fare fronte agli impegni lavorativi.

Ciò va detto non senza tralasciare di considerare che le parti contrassero matrimonio nel 1976 e che si separarono dopo circa 20 anni di convivenza e che, pertanto, il contributo della YY allo sviluppo della capacità patrimoniale del XX, sotto forma di assistenza alla famiglia e, in particolare ai figli, non può non essere stato rilevante.

Va, inoltre, ricordato, che il reddito da lavoro dipendente della YY non è destinato nel tempo a subire incrementi significativi e che può dirsi senz'altro acclarato, in considerazione dell'elevata capacità di reddito del XX, il buon tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio e l'impossibilità per la YY di raggiungere tale livello di vita soltanto con il suo reddito, a nulla rilevando che in sede di separazione le parti non stabilirono alcunché a titolo di contributo al mantenimento per la moglie, in quanto l'assegno di divorzio ha presupposti e finalità completamente diversi.

La sentenza deve essere confermata anche per quanto riguarda l'assegno di mantenimento della figlia Fr. È pacifico in causa che le condizioni di salute della medesima richiedono cure e assistenza specifiche anche in relazione alle esigenze della sua giovane età e il fatto che l'altro figlio Ma. sia divenuto economicamente indipendente rappresenta certamente un elemento di conforto - e uno sgravio dal punto di vista economico - per il padre, non più tenuto al suo mantenimento.

La sentenza deve essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20 ottobre 2006 da XX, [recte: coniuge divorziato, ex marito, NdR], avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 5/8 settembre 2006, nei confronti di YY, [recte: coniuge divorziato, ex moglie, NdR].

Conferma la sentenza.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 500,00 per diritti e Euro 2.000,00 per onorari.

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