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Criteri di determinazione dell'assegno di divorzio e incidenza di una nuova attività lavorativa
Pubblicata il 05/10/2007
Ne consegue che il successo economico conseguito dall'obbligato circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale e derivato dalla attività libero-professionale, intrapresa dopo l'abbandono del posto di lavoro subordinato occupato in costana di matrimonio, non costituisce il frutto di un prevedibile sviluppo della carriera, ma un evento eccezionale.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20204 del 26 settembre 2007
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Che il Tribunale di Mantova, con sentenza depositata il 2 ottobre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Ni.Co. e An.Ma.Ma., e, avuto riguardo alla notevole sproporzione tra i redditi dei coniugi, in considerazione del fatto che quelli del primo, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Ma., collocatosi anticipatamente in pensione nel 1994, negli anni successivi alla separazione dalla moglie erano andati progressivamente ed in modo esponenziale aumentando in conseguenza dell'attività libero-professionale, dallo stesso già svolta in concomitanza con il suo impiego pubblico, ma incrementata a seguito del pensionamento, pose a carico del Co. l'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'importo mensile di euro 1.000,00 quale contributo al mantenimento della figlia Ch. e altra somma mensile, di pari importo, quale assegno divorziale, oltre alle spese straordinarie mediche e scolastiche per la figlia;
Che la citata sentenza fu impugnata dal Co., il quale si dolse della condanna al versamento dell'assegno divorzile, deducendo la pressoché totale equivalenza, all'epoca della separazione, della condizione economica della ex moglie, insegnante presso un istituto superiore, alla sua propria, e la modestia del tenore di vita condotto dalla famiglia alla stessa epoca, e sottolineando che i propri miglioramenti reddituali, intervenuti successivamente, non erano in alcun modo riconducibili alla esperienza lavorativa precedente;
Che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 27 marzo 2004, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarò tenuti gli ex coniugi a contribuire alle spese straordinarie mediche e scolastiche della figlia nella misura, rispettivamente, dell'80 per cento il Co. e del 20 per cento la Ma., confermando la sentenza di primo grado quanto all'obbligo del primo di corresponsione alla ex moglie dell'assegno divorzile, alla stregua del rilievo che la situazione economica della famiglia, alla quale rapportare la condizione dell'ex coniuge richiedente l'assegno di cui si tratta, va valutata anche con riferimento ai miglioramenti reddituali dell'ex coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale, in quanto collegati alla sua attività lavorativa e non aventi carattere di eccezionalità, come nella specie;
Che per la cassazione di tale sentenza il Co. ha proposto ricorso cui ha resistito con controricorso la Ma.;
Che il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, e dell'art. 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, rilevando che gli incrementi economici intervenuti per effetto dell'attività di libero professionista ben dieci anni dopo la separazione, a seguito del collocamento a riposo anticipato, non poteva essere considerata quale sviluppo naturale e prevedibile dell'attività lavorativa svolta, quale Comandante dei vigili del fuoco, durante la convivenza matrimoniale.
CONSIDERATO
Che il ricorso è meritevole di accoglimento;
Che va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il a quale, nella determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono essere considerati i miglioramenti economici relativi all'attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorché non certa, del rapporto di lavoro (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 19446 del 2005, n. 1487 del 2004);
Che, nella specie, il successo economico conseguito dal ricorrente circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale è derivato dalla sua attività libero-professionale, la quale costituisce, rispetto alla precedente attività di pubblico dipendente, in qualità di Comandante provinciale dei vigili del fuoco, svolta in costanza di matrimonio, non già il frutto di un prevedibile sviluppo della carriera, ma un evento eccezionale, determinato dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla professione autonoma, scelta all'evidenza non prevedibile sulla base di circostanze preesistenti e comportante assunzione di rischi;
Che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che riesaminerà la questione sottoposta al suo esame alla stregua dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione.