Deve essere accolta la domanda di addebito proposta dal coniuge che lamenti continue violenze fisiche e morali

Deve essere accolta la domanda di addebito proposta dal coniuge che lamenti continue violenze fisiche e morali, venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumita' e l'integrita' fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarieta' e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalita' del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non puo' costituire un mezzo per escludere l'addebitabilita' nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 4 giugno 2012, n. 8928



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso n. 27621 dell'anno 2010 proposto da:

(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell'avv. (OMISSIS); rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. (OMISSIS);
- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, n. 353, depositata in data 10 luglio 2010;

sentita la relazione all'udienza del 23 febbraio 2012 del consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la (OMISSIS) l'avv. (OMISSIS), munito di delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza in data (OMISSIS) il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettando le domande di addebito da entrambi proposte e ponendo a carico del marito un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della (OMISSIS). 1.1 - La Corte di appello di Cagliari, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l'impugnazione proposta in via principale dalla (OMISSIS), dichiarava che la separazione era addebitabile al (OMISSIS), in considerazione della condotta aggressiva e violenta tenuta nei confronti della moglie. Venivano a tal fine apprezzate le risultanze emergenti da una sentenza penale pronunciata in sede di appello dallo stesso Tribunale, a seguito di impugnazione per i soli effetti civili proposta dalla (OMISSIS), relativamente a un episodio lesivo verificatosi in data (OMISSIS), in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di separazione. Da tale decisione, passata in giudicato, la corte distrettuale desumeva altresi', sulla base di specifici riferimenti a ulteriori episodi riferiti da testimoni, che l'evento lesivo per il quale la (OMISSIS) aveva proposto querela si inseriva in una condotta del marito tenuta tanto in precedenza quanto in epoca successiva, cosi' da ritenere provata, stante la sua gravita' e la sua incomparabilita' con la condotta tenuta dalla moglie, una violazione della dignita' e dell'integrita' fisica della coniuge, tale da imporre la pronuncia di addebito.
1.2 - Per la cassazione di tale decisione il (OMISSIS) propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui la (OMISSIS) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale valutato un episodio (lesioni personali in danno della (OMISSIS), per le quali era stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Cagliari in data 28 aprile 2009) verificatosi in un momento successivo alla cessazione della convivenza e per aver erroneamente affermato, senza il supporto di idonee risultanze probatorie, l'esistenza, anche per il periodo anteriore, di comportamenti del (OMISSIS) lesivi della dignita' e dell'integrita' fisica della moglie.

2.1 - Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe considerato, nella loro complessiva portata, le dichiarazioni rese da tre testimoni, come riportate nella sentenza penale di condanna del (OMISSIS) per le ragioni sopra indicate.

2.2 - Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale, in assenza di adeguata dimostrazione, affermata la ricorrenza di un nesso eziologico fra la condotta attribuita al (OMISSIS) e l'intollerabilita' della convivenza.

2.3 - Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c.: la Corte di appello, in assenza di specifiche doglianze della (OMISSIS) circa l'insufficienza di idonee prove in ordine a reiterate violenze fisiche del coniuge, affermata nella decisione di primo grado, avrebbe proceduto alla rivalutazione del materiale probatorio gia' acquisito.

3 - Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
4 - Ragioni di evidente priorita' sul piano logico-giuridico impongono l'esame preliminare della questione di rito introdotta con l'ultimo motivo di ricorso. La doglianza e' assolutamente priva di pregio, in quanto il ricorrente traspone sul piano della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (i cui principi sono stati rispettati dalla corte di appello, che si e' pronunciata in merito all'addebito della separazione in virtu' di motivo di gravame specificamente dedotto dalla (OMISSIS)), i temi inerenti alla valutazione del materiale probatorio. Con riferimento a tale aspetto, deve ribadirsi che il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiche' in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass., 12 luglio 2011, n. 15300; Cass., 16 aprile 2008, n. 9917; Cass., 12 settembre 2003, n. 13430).

5 - I primi tre motivi, in quanto strettamente correlati, possono essere congiuntamente esaminati. Le censure sono in parte inammissibili, ed in parte infondate. Ed invero, da un lato, pur denunciandosi vizi motivazionali, si tenta di introdurre valutazioni di merito, diverse da quelle compiute dalla corte territoriale, e, dall'altro, si censurano in maniera atomistica le risultanze probatorie analizzate nell'impugnata decisione, proponendosi una loro lettura in maniera conforme alle proprie prospettazioni, senza considerare, nel loro complesso, le argomentazioni della corte territoriale, che appaiono immuni da vizi logici. Non puo' dubitarsi, infatti, della possibilita' di inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza (quale quello accertato in sede penale e non contestato neppure dal ricorrente), la veridicita' della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all'interno della mura domestiche (cfr., in motivazione, Cass., 14 gennaio 2011, n. 817). La corte territoriale ha per altro fatto applicazione, opportunamente richiamandolo, del principio gia' affermato da questa Corte, secondo cui la condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimita' di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilita' della convivenza, puo' comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilita' (Cass., 2 settembre 2005, n. 177810). Del resto la condotta prevaricatrice e aggressiva del (OMISSIS), durante la convivenza, e' stata congruamente desunta dalla sentenza penale con cui costui era stato considerato responsabile in merito al reato di lesioni in danno della moglie, nella quale si dava atto del fatto che "la (OMISSIS) si vide costretta ad abbandonare nottetempo il domicilio coniugale per chiedere aiuto ed ospitalita' a una vicina di casa", nonche' "delle frequenti aggressioni fisiche da parte del marito", tali da ingenerare nella donna uno stato di timore costante, desunto dalla richiesta rivolta al teste (OMISSIS) di scortarla fino a casa, perche' aveva paura di andarci da sola. La corte territoriale, utilizzando legittimamente come fonte del proprio convincimento, in forza del principio dell'unita' della giurisdizione, le prove raccolte nel menzionato giudizio penale, ricavandoli dalla sentenza quel processo, e fornendo al riguardo idonea motivazione (Cass., 2 marzo 2009, n. 5009), ha poi proceduto, al lume di tali risultanze, a una rivisitazione degli elementi acquisiti in primo grado, esprimendo un giudizio di attendibilita', in base alla proclivita' alla violenza del (OMISSIS) lumeggiata nella citata sentenza penale, dei reiterati episodi denunciati dalla (OMISSIS) anche con riferimento al periodo anteriore all'interruzione della convivenza. 6 - A fronte della dimostrata condotta violenta del ricorrente, per altro reiterata nel tempo, correttamente e' stata accolta la domanda di addebito proposta dalla (OMISSIS), venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumita' e l'integrita' fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarieta' e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalita' del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non puo' costituire un mezzo per escludere l'addebitabilita' nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548).

7. - Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita', liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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