Deve essere escluso l'affidamento condiviso in caso di conflittualità coniugale

Nel quadro della nuova disciplina relativa ai dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (…) alla c.d. (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti . Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con , con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo. L'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, poiché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (…). Per cui l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 18 giugno 2008, n. 16593)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. GI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso l'avvocato BATTAGLIA MONICA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RO. AD., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato REMIDDI LAURA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE IANNI GRAZIA MARIA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE: GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO DI NAPOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1067/07 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/04/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2008 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato BATTAGLIA MONICA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'Avvocato DE IANNI GRAZIA MARIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Pa.Gi. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Napoli in data 11 aprile 2007, confermativa di quella del Tribunale che, nel pronunciarne la separazione personale dal coniugo Ro.Ad., con addebito esclusivo ad esso Pa., ha affidato il figlio e assegnato la casa coniugale alla moglie e posto, altresi', a suo carico un assegno mensile di mantenimento di euro 750,00 in favore della Ro. e di euro 1.200,00 per il figlio.

Resiste l'intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

2. L'odierna impugnazione si articola in sette motivi, formalmente conclusi, ciascuno, da plurimi quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c. e, rispettivamente volti - i primi tre a contestare la statuizione sull'addebito della separazione (al ricorrente invece che, come da lui richiesto, alla moglie) e i residui quattro a censurare, nell'ordine, il decisum relativo all'affidamento del figlio minore (alla moglie e non "condiviso"), all'assegnazione della casa coniugale (interamente alla Ro. non ostante la dedotta divisibilita' e la chiesta divisione dell'immobile), all'attribuzione dell'assegno in favore della moglie e del figlio.

3. Il primo motivo - con il quale il Pa., in particolare, previamente, in rito, denuncia violazione degli articoli 184 e 345, 115, 116 c.p.c. in cui assume essere incorsa la Corte territoriale con il confermare il rigetto della sua istanza di ammissione di atti (prodotti in primo grado oltre i termini di cui al citato articolo 184 e riprodotti in sede di gravame) relativi a procedimenti penali intentati nei suoi confronti dalla moglie e conclusisi con provvedimenti di archiviazione e' inammissibile.

E cio' al di la' del difetto di autosufficienza della censura per la ragione comunque che la violazione delle norme suindicate, e la formulazione dei correlativi quesiti di diritto, e' non pertinente e surrettizia, una volta che il mancato accoglimento della riferita istanza del ricorrente risulta motivalo da quei giudici non sulla base di preclusioni derivanti dalla norme asseritamente violale, bensi' in ragione della esclusa efficacia probatoria degli atti in questione ("relativi a sommarie informazioni assunte nella fase delle indagini preliminari e non nel dibattimento in contraddittorio delle parti") e del rilievo (assorbente) della "non indispensabilita'" probatoria degli stessi, secondo una valutazione di merito non suscettibile di riesame in questa fase di legittimita'.

4. Per analoghe ragioni - di difetto di autosufficienza, non aderenza dei quesiti di diritto al quid decisum e loro pertinenza, comunque, a valutazioni di fatto non suscettibili di ulteriore sindacato nel merito - risultano inammissibili anche i successivi secondo e terzo motivo, con i quali il Pa. sostanzialmente, infatti, pretende un non consentito riesame delle risultanze istruttorie sulla base delle quali la Corte di Napoli ha ritenuto provati gli episodi di violenza ed i comportamenti aggressivi ("anche alla presenza del figlio minore") del marito, che hanno condotto all'addebito al medesimo della separazione, e non dimostrata, invece, la circostanza di una pretesa relazione omosessuale della Ro. genericamente addotta dal Pa., a fini di inverso addebito della separazione stessa.

5. Insussistente e' poi la violazione degli articoli 155 e 155 bis c.p.c., nuovo testo, del codice civile, denunciata con il successivo quarto motivo della impugnazione.

In risposta ai plurimi e connessi quesiti, ex articolo 366 bis c.p.c. ivi articolati in tema di esegesi della suddetta normativa, vanno in premessa enunciati i seguenti principi:

Nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" dei coniugi separali, di cui ai citati articoli 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla Legge n. 54 del 2006 improntata alla tutela del diritto del minore (gia' consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n. 176 del 1991) alla cd. "bigenitorialita'" (al diritto, cioe', dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potesta' genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non piu' (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensi' come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora accezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.

Alla regola dell'affidamento condiviso puo' infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore".

Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con "provvedimento motivato", con riferimento alla peculiarita' della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.

L'affidamento condiviso non puo' ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per se', dalla mera conflittualita' esistente fra i coniugi, poiche' avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Occorre viceversa, perche' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita' educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...).

Per cui l'esclusione della modalita' dell'affidamento esclusivo dovra' risultare sorretta da una motivazione non piu' solo in positivo sulla idoneita' del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita' educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potesta' genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.

5 bis. Da tali principi, contrariamente all'assunto del ricorrente, non si e' pero', nella specie, discostata la Corte di merito.

La quale ha preso, infatti, atto del comportamento gravemente screditatorio, della capacita' educativa della madre, adottato dal marito con non provate accuse anche di sue relazioni omosessuali ed ha correttamente quindi valutato tale comportamento in termini non di mera conflittualita' tra i coniugi ma di oggettiva inidoneita' del padre alla condivisione dell'esercizio della potesta' genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario del minore, "mentre la madre aveva mostrato, invece, disponibilita' a favorire rapporti tra il padre e il figlio che allo stato appare sereno e ben integrato scolasticamente".

Dal che, appunto, la non fondatezza anche del motivo in esame.

6. Resiste del pari a critica la sentenza impugnata quanto ai profili di assenta ulteriore violazione dell'articolo 155 c.c., con riguardo alla assegnazione esclusiva alla madre di una ampia casa coniugale che - in tesi del ricorrente, - avrebbe potuto essere "divisa", consentendo una vicinanza abitativa dei due genitori nell'interesse del minore.

La Corte di merito non ha infatti escluso in astratto la divisibilita' ne' la teorica rispondenza di una siffatta soluzione all'interesse del minore - dal che anche in questo caso, il carattere, per cosi' dire, puramente retorico del quesito di diritto in tal senso formulato dal ricorrente - avendo, viceversa, quella Corte, come gia' il Tribunale, ritenuto in concreto che, nel caso in esame, la prospettata divisione dell'immobile potesse "recare disagio psicologico" al figlio della coppia", per il mutamento della condizione abitativa che si realizzerebbe, ove da una casa di 150 mq., finemente rifinita e arredata, il minore si vedesse costretto a vivere in un immobile grande la meta' che, evidentemente, risulterebbe profondamente diverso da quello in cui e' finora vissuto", il che esprime un convincimento di quei giudici che per essere cosi' congruamente argomentato non e' sindacabile in questa sede di legittimita'.

7. Non scalfita dalle formulate censure risulta anche la statuizione relativa al riconosciuto assegno di mantenimento in favore della moglie; dal che l'infondatezza pure del sesto mezzo impugnatorio.

Contrariamente all'avverso assunto, nel determinare il diritto all'assegno la Corte ha fatto espresso riferimento "alla sperequazione economica dei redditi delle parti, come risultante dalle dichiarazioni fiscali esibite e dalle indagine di P.T.", all'incontestato svolgimento da parte della Ro. sin dal matrimonio della sola attivita' di casalinga, alla mancanza di sue esperienze lavorative", alla proprieta' per la medesima, "solo di alcuni immobili (alcuni in nuda proprieta' ed altri in comproprieta' con parenti) di cui uno solo produttivo di redditi", "alla oggettiva difficolta' di reperire per una donna della sua eta' idonea occupazione lavorativa nella locale realta' sociale - lavorativa".

Con cio' appunto assolvendo, quei giudici, all'onere di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente coerente alle risultanze istruttorie.

8. Analogo congruo corredo argomentativo assiste, infine, la statuizione confermativa dell'assegno fissato per il minore "attese le condizioni delle parti ed il tenore di vita da questi sempre goduto".

Il che comporta la reiezione anche del residuo settimo motivo del ricorso.

9. il quale va conclusivamente, pertanto, integralmente respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 6.200,00 di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.


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