E' illegittima l'esecuzione promossa avverso l'immobile conferito nel fondo patrimoniale prima della nascita del credito

E' illegittima l'esecuzione promossa avverso l'immobile conferito nel fondo patrimoniale prima della nascita del credito.
Sul punto la S.C. ha enunciato il seguente principuo di diritto:
"Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria". (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 7 luglio 2009, n. 15862)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ta. Vi. e Lo. Ri. , elettivamente domiciliati in Roma, via Domenico Marone 31, presso l'avv. Bottai Enrico, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Piero Santia, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

Ge. Li. S.p.A., gia' Ge. S.p.A., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, via A. Farnese 7, presso l'avv. Cogliati Dezza Alessandro, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Ivancich Gianfranco, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1857/04 del 4/11/04.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/5/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D'Alessandro;

Uditi gli avv.ti Enrico Bottai e Alessandro Cogliati Dezza;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ta. Vi. e Lo. Ri. , coniugi in regime di comunione legale, propongono ricorso per Cassazione, in base a due motivi, nei confronti della Ge. S.p.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato l'appello da essi proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la loro opposizione contro l'esecuzione promossa dall'esattore, per un debito tributario del Ta. , su un immobile di loro proprieta' conferito in fondo patrimoniale prima della formazione del ruolo.

Resiste con controricorso la Ge. Li. S.p.A., gia' Ge. S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducono l'opponibilita' del fondo patrimoniale anche ai debiti tributari sorti posteriormente alla sua costituzione. Negano che tali debiti possano ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia ed assumono che il momento genetico dell'obbligazione tributaria sia quello della formazione del ruolo. Censurano pertanto la sentenza impugnata, che tale opponibilita' ha negato, ritenendola limitata alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche riferibile alle obbligazioni legali.

1. - Il mezzo e' fondato, nei termini di seguito precisati.

Va premesso che e' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento puo' essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non gia' nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. 8991/03, 12998/06), di talche' risulta senz'altro erronea la sentenza impugnata ove ha ritenuto di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all'articolo 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell'obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.

Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi, va accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se e' vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/06), che tale finalita' non puo' dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, e' evidente tuttavia che la richiamata circostanza non e', a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.

L'accertamento relativo alla riconducibilita' dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07). Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonche' al potenziamento della sua capacita' lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06). A tali principi si atterra' il giudice di rinvio, con l'avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorche' appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.

E' invece irrilevante - in questa sede, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorita' del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'articolo 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilita' per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

2. - La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, perche', applicando i principi di diritto sopra enunciati, valuti se il debito nella fattispecie azionato possa ricondursi alle necessita' della famiglia, tenendo conto che il divieto di esecuzione forzata di cui all'articolo 170 c.c. essendo la sua efficacia anche ai crediti sorti prima della costituzione del fondo ferma restando in questo caso la possibilita' per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cass. 3251/96, 4933/05).

Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

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