E' legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento alla moglie separata se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata

È legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento alla moglie separata se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. La decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata infatti quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna. Lo ha affermato la Prima Sezione Civile della Cassazione con la sentenza del 25 giugno 2010, n. 15333, secondo la quale la riduzione dell'assegno di mantenimento, dovuto dal marito separato, deve ritenersi giustificata in dette circostanze .

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 25 giugno 2010, n. 15333



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34655/2006 proposto da:

Da. Ma. Cr. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio 57, presso lo studio dell'avvocato GRECO MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Baiani Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Gu. En. ;

- intimato -

Sul ricorso 3467/2007 proposto da:

Gu. En. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Faa' di Bruno 4, presso l'avvocato Licciardello Orazio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Talotta Maia Raffaella, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Da. Ma. Cr. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio 57, presso l'avvocato Greco Marcello, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Baiani Domenico, giusta a procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

Avverso la sentenza n. 5448/2005 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 15/12/2005;

udita la reiezione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato L. DELFINI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROGESSO

Con ricorso 10 maggio 1999 Gu.En. ha chiesto al Tribunale di Viterbo di pronunciare la separazione personale dalla moglie Da. Ma. Cr. a causa di insuperabili divergenze caratteriali, impeditive di pacifica convivenza. Ha affermato di essere privo di reddito al contrario della moglie che invece lavorava alle dipendenza di una ditta di autotrasporti.

Regolarmente costituita, la Da. ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito, il quale peraltro svolgeva attivita' d'informatore farmaceutico ed aveva partecipazioni in una impresa commerciale.

Il Tribunale, con sentenza 2.9.2002, ha dichiarato la separazione con addebito al Gu. , a cui carico ha posto il contributo di mantenimento di euro 400 mensili a favore della moglie, alla quale ha altresi' assegnato la casa coniugale.

La decisione, impugnata dai Gu. innanzi alla Corte d'appello di Roma, e' stata parzialmente riformata con sentenza n. 5448 depositata il 15 dicembre 2005.

Da.Ma. Cr. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo cui ha resistito l'intimato con controricorso contenente ricorso incidentale in base a due mezzi resistiti dalla ricorrente principale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., in quanto sono stati proposti avverso la medesima, decisione.

La ricorrente denuncia vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per aver la Corte d'appello, che pur ha asserito che la questione concernente il pagamento del mutuo non rappresentasse oggetto di gravame, giustificato la decurtazione dell'assegno di mantenimento in suo favore proprio a cagione del pagamento dei mutuo da parte del marito.

Quest'ultimo deduce infondatezza dei mezzo.

Il motivo e' infondato.

La decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato alla ricorrente all'importo di euro 200,00 mensili e' stato giustificato dalla circostanza dei pagamento da parte del predetto dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, e' adibita ad abitazione della moglie. Tale argomentazione non contrasta con l'affermazione che la ripartizione del mutuo non rappresentasse questione devoluta in appello. Trattasi piuttosto di un apprezzamento di un fatto sicuramente incidente sulla determinazione del contributo, ammissibile e non sindacabile nel merito.

Il ricorso e deve percio' essere rigettato.

Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell'articolo 151 c.c., e correlato vizio di motivazione, affermando che la decisione impugnata ha erroneamente statuito l'addebito della separazione a carico del Gu. , incorrendo nel vizio denunciato per non aver considerato la possibilita' che il suo allontanamento fosse non gia' la causa, ma l'effetto della crisi coniugale, come pur era emerso in giudizio. La stessa Da. ha ammesso che egli si era allontanato perche' c'erano contrasti. Dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince la prova dei dissidio tra i coniugi a far tempo dall'(OMESSO) e non gia' che la crisi sia insorta a causa del comportamento di progressivo suo distacco ed abbia poi assunto carattere insanabile a causa del suo definitivo allontanamento.

La controricorrente ne deduce l'inammissibilita'.

Il motivo e' inammissibile.

Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha individuato la causa e non l'effetto della crisi coniugale nel fatto che il Gu. aveva desunto un progressivo atteggiamento di disinteresse verso la moglie, trattenendosi fuori casa durante la notte, e finendo per allontanarsi definitivamente nell'(OMESSO), il ricorrente replica confutando la fondatezza di tale ricostruzione in punto di fatto nonche' dell'apprezzamento nei merito dei fatti esaminati. Gia' per tale ragione inammissibile. La censura peraltro richiama senza la necessaria autosufficienza il contenuto delle deposizioni testimoniali, di cui non riproduce tenore a contenuto.

Il sindacato richiesto non puo' per tali ragioni trovare ingresso.

Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce violazione dell'articolo 156 c.c., ed ancora vizio di motivazione. Lamenta il mancato accoglimento della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento attribuito alla Da. , fondata sulla disponibilita' da parte di quest'ultima, peraltro comproprietaria dalla casa coniugale al 50%, di redditi propri che le consentono di mantenere il precedente tenore di vita.

La controricorrente ne deduce l'inammissibilita'.

La censura mira palesemente ad une rivisitazione nel merito delle circostante riferite, il cui apprezzamento contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione ne' tanto meno all'esegesi della norma, rubricata offerta dall'organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacita' economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali, ma comunque capaci d'incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex articolo 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E' percio' inammissibile.

Ne discende il rigetto del ricorso.

ha reciproca soccombenza giustifica la compensazione Integrale delle spese del presente giudizio. (Ndr: testo originale non comprensibile).

P.Q.M.

La Corte:

riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.

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