Figlio maggiorenne – diritto al mantenimento – prova indipendenza economica

Con sentenza n. 4102 del 21/02/07, dopo la recente pronuncia n. 407 dell’ 11/01/07, la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del mantenimento del figlio maggiorenne. La S.C. ha confermato l’orientamento, consolidatosi in materia, in forza del quale il mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass., 15756/2006, 8221/2006, 4765/2002). Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente (Cass., 12477/2004, 26259/2005). Nel caso di specie la Cassazione ha, però, ritenuto di dovere confermare la pronuncia della Corte territoriale impugnata sull’assunto della mancanza della prova dell'acquisizione da parte del figlio di un reddito tale da renderlo economicamente indipendente.

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