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Gli atti giuridici compiuti singolarmente da uno dei coniugi ed involgenti beni facenti parte della comunione legale risultano annullabili a meno che non siano, anche solo implicitamente, convalidati dal coniuge inizialmente rimasto estraneo al compimento dell'atto
Pubblicata il 11/10/2010
Tribunale Salerno Sezione 1 Civile, Sentenza del 17 giugno 2010, n. 1424
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Antonio Valitutti in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo al n. 7098/07 R.G.
Tra
De.Ge., elettivamente domiciliato in Salerno alla via (omissis), presso lo studio dell'avv. Fe.Ap., unitamente agli avv.ti Ug.Lo. e Ro.Fr. del Foro di Avellino dai quali è rappresentato e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
Fa. avv. Ma., elettivamente domiciliata in Salerno alla via (omissis), presso lo studio dell'avv. Ma.Ro. dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di risposta.
Convenuto
E
Vi.Ca.
Contumace convenuto
Oggetto: annullamento contratto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'azione proposta nel presente giudizio, De.Ge. - muovendo dalla premessa di essere coniugato in regime di separazione legale dei beni con Fa.Ma. - ha chiesto pronunciarsi l'annullamento, ai sensi degli artt. 180 e 184 c.c., del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato, in data 22/1/07, tra la consorte e Vi.Ca.
Ha assunto, invero, l'attore che la Fa. - in fase di separazione legale dei coniugi, poi verificatasi consensualmente con relativa omologa da parte del Tribunale, avvenuta con decreto del 29/9/09 - oltre a sostituire la serratura della porta di ingresso della casa coniugale, sita in Corso (omissis) e di proprietà esclusiva del De., aveva stipulato il suddetto contratto di locazione, avente ad oggetto l'appartamento sito in Salerno alla via (omissis), Parco (omissis), per il canone mensile di Euro 800,00, senza consenso alcuno da parte del marito.
Di qui la proposizione, da parte del De., della presente azione ex artt. 180 e 184 c.c., al fine di conseguire la pronuncia di annullamento del contratto di locazione del 22/1/07, con conseguente condanna della convenuta Fa. al risarcimento di tutti i danni subiti, derivanti dalla mancata fruizione dell'immobile e dalla percezione di un canone inferiore rispetto a quello di mercato.
Premesso quanto precede, osserva il giudicante che, in forza del combinalo disposto degli artt. 180 e 184 c.c., gli atti compiuti da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro, e diretti - come nel caso di specie - a concedere a terzi diritti di godimento sui beni ricompresi nella comunione legale, sono annullabili, se "non convalidati" dall'altro coniuge, rimasto estraneo al compimento dell'atto.
Orbene, la convalida del negozio annullabile, che ben può essere anche tacita ai sensi dell'art. 1444, co. 2, c.c., consistendo in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento, è subordinata alla duplice condizione dell'acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene e, pertanto, può ritenersi implicita nella volontaria esecuzione del negozio annullabile. Tale esecuzione è, per vero, riferibile sia all'adempimento di un supposto obbligo giuridico, sia alla volontà di convalidare detto negozio, purché risulti inequivocabilmente raggiunta la prova della già acquisita certezza della causa di annullabilità del negozio stesso (Cass. 82/2029, Cass. 01/4441).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi anzitutto acquisita agli atti, ad avviso del giudicante, la prova dell'acquisita certezza, da parte del De., della sussistenza di una causa di invalidità del contratto di locazione de quo, consistente nell'averlo la Fa. stipulato con la Vi. senza il consenso di esso istante, dovuto per legge.
Ed invero, va rilevato che la Fa. ebbe a comunicare al marito l'avvenuta stipula del contatto di locazione del 22/1/07 con telegramma del 10/2/07, ossia prima dell'inizio della locazione, fissato in contratto per l'1/3/07. A tale telegramma faceva, quindi, seguito una missiva dei legali dell'odierno attore, in data 9/3/07, nella quale si rappresentava alla conduttrice dell'immobile locato, Vi.Ca., che il contratto avrebbe potuto essere annullato, poiché stipulato in assenza del consenso del comproprietario, De.Ge. D'altro canto, quest'ultimo aveva già manifestato - nello stesso mese di febbraio 2007, nel quale gli era pervenuta la comunicazione dell'avvenuta stipula della locazione - il proprio disappunto per non avere la moglie richiesto il proprio assenso per il compimento dell'atto in questione. Senonchè, pur essendo il De. venuto a conoscenza dell'invalidità del contratto del 22/1/07, nondimeno il medesimo aveva finito per accettarne, per implicito, le pattuizioni, rinunciando, di fatto, ad avvalersi di detta causa di invalidità della locazione, salvo, poi, a farla valere - del tutto contraddittoriamente - nel presente giudizio.
E difatti, l'attore - come si evince dai telegrammi del 12/3/07, 28/4/07, 26/6/07, 31/8/07 e 3/11/07 - adoperava la propria quota del fitto dell'appartamento di via (omissis) (Euro 400,00), fin dal mese di febbraio 2007, per pagare l'assegno di mantenimento per i propri figli, aggiungendovi la sola differenza di Euro 100,00 ("ass. mantenimento ... decurtato fitto via (omissis)", come si legge nei telegrammi in atti). Per il che, il De. finiva - com'è del tutto evidente - per accettare le pattuizioni del contratto di locazione del 22/1/07, utilizzandole economicamente a proprio vantaggio, mediante devoluzione della propria quota alla moglie per il mantenimento dei due figli.
E tale accettazione si protraeva anche dopo l'instaurazione del presente giudizio (2 - 4/7/07), come si evince dai telegrammi del 26/6/07 del 31/8/07 e del 3/11/07, prodotti in atti. Ma vi è di più.
A siffatto comportamento, costituente già, a parere del giudicante, convalida tacita del contratto di locazione del 22/1/07, si aggiunge, poi, quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale. Dal relativo verbale si desume, infatti, che i coniugi si davano reciprocamente atto che l'immobile di via (omissis) era stato locato, e che la quota del 50%, di spettanza dei De. (Euro 400,00) veniva corrisposta alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, oltre alla differenza di Euro 300,00 che l'odierno attore si impegnava a versare, al fine di raggiungere l'importo di Euro 700,00 concordato dalle parti a titolo di assegno di mantenimento.
Com'è del tutto evidente, pertanto, il De. ha pienamente accettato la stipula del contratto di locazione in discussione da parte della moglie, ponendo in essere una convalida tacita del medesimo idonea a precludere al medesimo l'esercizio dell'azione di annullamento, esperita in questa sede in violazione del disposto di cui all'art. 1444, co. 2 c.c.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. An.Va. in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De.Ge. nei confronti di Fa.Ma., con atto di citazione notificato il 2 - 4/7/07:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessive Euro 3.312,00, di cui Euro 12,00 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno l'8 giugno 2010.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.