Grava sui coniugi l'onere di dimostrare le ragioni ed interessi familiari che li hanno indotti a vincolare i propri beni nel fondo patrimoniale

E' onere dei coniugi convenuti dell'azione revocatoria ordinaria, volta a rendere inefficace nei confronti dei creditori la costituzione di un fondo patrimoniale, indicare le peculiari ragioni ed interessi familiari che li hanno indotti, proprio in un determinato periodo, a vincolare tutti o parte rilevante dei beni di loro proprietà in un fondo patrimoniale. L'ordinamento, d'altronde, sottopone tale istituto alla possibilità di revoca ex art. 2901 c.c. con il chiaro intento di vietare il ricorso allo stesso in via meramente strumentale, al solo scopo più o meno occulto di sottrarre i propri beni alla funzione di garanzia dei propri debiti.
(Tribunale Treviso Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 marzo 2009, n. 615)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice Unico presso il Tribunale di Treviso, dr. Diego Mattelini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5320 dell'anno 2002 del Ruolo Generale, promossa da:

Fallimento Qu. s.a.s. nonché dei soci illimitatamente responsabili Qu.Ma., De.Re., Bo.Gi. e De.Ma., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Al.Ca., elett. dom. presso lo studio del medesimo in Treviso, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

De.Re. e Bo.Si., rappresentati e difesi dall'avv. Mo.Ma. ed elett. dom. presso lo studio della medesima in Treviso, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTI

OGGETTO: Azione per revocatola ordinaria;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 8.7.2002, ritualmente notificato, il Fallimento attore conveniva in giudizio De.Re. e Bo.Gi. assumendo che:

- con sentenza n. 339/2000 il Tribunale di Treviso dichiarava il Fallimento della Qu. s.a.s., nonché dei soci illimitatamente responsabili Qu.Ma. e De.Re.;

- successivamente, con sentenza n. 562/2000 il Tribunale di Treviso dichiarava anche il Fallimento di Bo.Gi. e De.Ma., parimenti soci illimitatamente responsabili della citata società; veniva poi disposta la riunione dei due Fallimenti;

- sin successione di tempo, la Curatela accertava che con atto notarile del 5.12.1997, registrato in data 10.12.1997, De.Re. e Bo.Gi., coniugi in regime di separazione dei beni, avevano costituito ex art. 167 c.c. un fondo patrimoniale sui beni immobili catastalmente meglio descritti in atto di citazione, taluni in proprietà del De. e altri di proprietà (di cui uno pro quota) di Bo.Gi.;

- riteneva parte attrice la sussistenza per agire in revocatola ordinaria ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c.; nel caso di specie l'eventus damni per la massa dei creditori era costituito dal fatto che nel ridetto fondo patrimoniale erano stati conferiti beni immobili di non indifferente valore economico se raffrontati con il complessivo patrimonio dei due coniugi che ricomprendeva, oltre ai beni di cui al fondo, la casa di abitazione, peraltro già oggetto di esecuzione immobiliare; il patrimonio di scopo determinato con il fondo determinava l'effetto di sottrarre al ceto creditizio beni peraltro rientranti nella garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.;

- il consilium fraudis (irrilevante la scientia fraudis, posto che la costante giurisprudenza riteneva la costituzione del fondo atto a titolo gratuito) doveva ritenersi in re ipsa in quanto il debitore, nel momento in cui dispone di un proprio cespite, è a conoscenza (o, comunque, lo deve necessariamente essere) del pregiudizio che potrà determinare ai propri creditori; con riferimento al caso di specie, il vincolo patrimoniale de quo veniva adottato quando sulla società di cui il De. e la Bo. erano soci illimitatamente responsabili già gravavano importanti perdite di bilancio; in definitiva, la costituzione del fondo patrimoniale risultava unicamente finalizzata alla sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica i beni in esso conferiti; la circostanza appariva vieppiù conclamata dal fatto che il fondo veniva costituito solo a distanza di 36 anni dal matrimonio, che all'epoca della costituzione non vi erano figli minori, assenti pure all'attualità;

- parte attrice concludeva pertanto formulando le domande sopra trascritte.

Si costituivano De.Re. e Bo.Gi. contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto; in particolare:

- al momento della costituzione del fondo patrimoniale essi non avevano alcun sentore che dopo circa tre anni sarebbe stato dichiarato il loro fallimento;

- i beni costituiti in fondo patrimoniale erano di ben modesto valore sia ex se considerati, sia in rapporto al complessivo patrimonio immobiliare dei due coniugi, i quali ben avrebbero potuto conferire anche gli ulteriori beni immobili di loro rispettiva proprietà, i quali contrariamente a quanto affermato da controparte all'epoca non erano sottoposti ad esecuzione, in quanto il pignoramento immobiliare richiamato da parte attrice veniva notificato solo in data 21.12.1999 e trascritto in data 21.02.2000;

- al momento della costituzione del fondo non vi erano iscrizioni ipotecarie; solo oltre un anno dopo ne venivano iscritte tre ma non per debiti personali, bensì a fronte della fideiussione che i deducenti avevano rilasciato in favore dell'azienda del figlio (Sa.De. s.n.c.);

- anche le citate fideiussioni erano state prestate in un quadro di solidità economica del soggetto garantito, in quanto il Salumificio era proprietario per l'intero dei beni immobili catastalmente descritti in comparsa di risposta;

- sempre al fine di smentire la sussistenza del consilium fraudis, i deducenti evidenziavano come dall'esame dei registri delle esecuzioni immobiliari fosse possibile evincere che mai essi fossero stati sottoposti a procedimenti esecutivi: la prima procedura di tale tipo interveniva solo nel 2000, due anni dopo la costituzione del fondo de quo; infine, benché il bilancio della De. s.a.s., nel 1997, fosse in tendenza negativa, esso si chiudeva con un - sia pur modesto - utile; ne conseguiva che controparte altre dimostrazioni doveva dare per conclamare la sussistenza dell'affermato consilium fraudis;

- analoghe considerazioni circa l'onus probandi posto a carico di controparte dovevano essere svolte anche con riferimento alla sussistenza del presupposto dato dall'eventus damni; in particolare, parte attrice doveva dare congrua dimostrazione che il credito di taluni dei creditori ammessi al passivo fallimentare era già sorto al momento della costituzione del fondo patrimoniale; doveva essere dimostrata la consistenza di detti crediti; doveva anche essere dimostrata la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio dei debitori subito dopo la costituzione del fondo; per contro, al momento del compimento dell'atto in contestazione il valore della casa coniugale, del magazzino e dell'avviamento dell'attività svolta dai deducenti era ben superiore alla complessiva consistenza delle poste debitorie; ne conseguiva l'inesistenza del dedotto pregiudizio, il quale comunque doveva essere accertato e valutato in concreto;

- i convenuti chiedevano pertanto il rigetto delle domande formulate da controparte.

Le parti comparivano all'udienza del 08.07.2002 all'esito della quale venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 180 c.p.c. Medio tempore mutava la persona fisica del G.I.

Alle udienze del 30.4.2003 e dell'1.10.2003 venivano rispettivamente assegnati i termini per il compimento degli incombenti ex artt. 183, V comma, e 184 c.p.c..

All'esito dell'udienza del 18.2.2004 il G.I. si riservava e, con provvedimento del 24.2.2004, non ammetteva le prove orali dedotte da parte convenuta, ordinava a parte attrice di dimettere taluna documentazione e disponeva procedersi a C.T.U. finalizzata alla determinazione del valore del compendio immobiliare costituito in fondo patrimoniale e se il patrimonio dei convenuti fosse tale da comunque costituire idonea garanzia per i creditori; veniva nominato il dr. B.Me., al quale l'incarico veniva conferito all'udienza del 6.10.2004.

L'udienza del 23.2.2005 era di mero rinvio in quanto al C.T.U. veniva prorogato il termine per il deposito del proprio elaborato. All'esito dell'udienza del 8.6.2005 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; peraltro, all'udienza del 27.6.2007, fissata per l'indicato incombente, le parti concordemente chiedevano un rinvio deducendo la pendenza di trattative; analogamente alla successiva udienza del 24.10.2007.

All'udienza del 19.12.2007 parte convenuta chiedeva la sospensione del procedimento depositando copia dell'atto di citazione con il quale tale De.Gi. conveniva in giudizio De.Re. ed il Fallimento attore al fine di vedersi riconosciuto l'acquisto per usucapione del corrispondente bene intestato al De.Re. e conferito in fondo patrimoniale; parte attrice si opponeva; il G.I. si riservava e, con provvedimento del 2.1.2008, rigettava la richiesta di sospensione.

All'esito della successiva udienza del 5.3.2008 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 17.12.2008 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione decorsi i termini assegnati dal 61. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'istanza di sospensione reiterata dai convenuti.

Lo specifico argomento impone di distinguere tra la sospensione c.d. necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. e la sospensione c.d. facoltativa. Per quanto inerisce la prima ipotesi si ritiene opportuno, oltre che sufficiente, riportare quanto affermato con il provvedimento riservato del 2.1.2008:

"ratio (e funzione) della norma testé citata è, pacificamente, quella di evitare un contrasto di giudicati, il quale è dato dal rapporto di antecedenza logica necessaria dell'uno (giudizio) rispetto all'altro (giudizio), nel senso che l'uno sia logicamente e giuridicamente incompatibile con l'altro (ex plurimis, Cass. 22.2.1994, n. 1719); per contro, non vi è contrasto di giudicati quando il possibile contrasto riguardi non il giudizio, ma soltanto gli effetti pratici dell'una pronuncia rispetto al dictum dell'altra pronuncia; vale a dire, nei casi in cui si può verificare non un contrasto di giudicati ma solamente "uno spreco di attività processuale", come affermato da autorevole dottrina, in quanto il risultato dell'una causa potrà rendere praticamente e concretamente inutile quello dell'altra.

Anche la giurisprudenza del Supremo Collegio è orientata nel senso anzidetto, reiteratamente espresso in sede di esame di specifiche situazioni (cfr., a titolo meramente esemplificativo, Cass. 11.07.79, n. 3985;

Cass. 20.8.80, n. 4960; Cass. 20.6.85, n. 3709; Cass. 26.6.92; Cass. 6.11.93, n. 10989).

Posti i criteri ermeneutici che precedono, con riferimento alla odierna controversia, la richiesta di sospensione in esame viene formulata in quanto, alla domanda ex art. 2901 c.c. attualmente sub iudice tendente alla dichiarazione di inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, si contrapporrebbe logicamente e giuridicamente una domanda proposta da soggetti terzi tendente alla pronuncia costitutiva dell'acquisto per intervenuta usucapione dei beni (o taluno di essi) costituiti nel fondo patrimoniale.

Il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che presiede alla pronuncia di sospensione appare insussistente: nel caso di accoglimento della domanda di usucapione, l'eventuale accoglimento della domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. sarebbe semplicemente inutili ter data.

In definitiva, si avrebbe solo "uno spreco di attività processuale" (e, per quanto è dato comprendere, solo per parte dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale).

Di talché, l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 295 c.p.c.".

Per quanto invece inerisce la seconda ipotesi di sospensione, c.d. facoltativa, valgono i rilievi che seguono:

in relazione all'ipotesi di sospensione facoltativa del processo, deve rilevarsi come essa non appaia più configurabile, nè ammissibile.

Invero, sul punto deve tenersi conto delle disposizioni introdotte dalla l. 353/1990 e dell'interpretazione che ne ha dato il più recente orientamento della Corte di cassazione (in particolare, cfr. Cass. civ. sez. un., n. 14670/2003 e Cass. civ. sez. I, n. 1813/2005), che qui pare opportuno riassumere:

- la sospensione c.d. facoltativa o discrezionale, non prevista dal codice di rito, ma ammessa dalla giurisprudenza (e da parte della dottrina) trovava il suo presupposto nella generale non autonoma impugnabilità, evidenziata anche dal provvedimento impugnato, delle ordinanze di sospensione, perciò incluse nel generale potere discrezionale del giudice di merito;

- la revisione degli artt. 295 e 42 c.p.c. ha mutato la disciplina della materia: che oggi muove dal presupposto che la sospensione si risolve in un diniego sia pure temporaneo di giustizia, perciò applicabile nei soli casi ed alle condizioni previsti dalla legge (artt. 295 e 337 c.p.c. 75, III comma, c.p.p.); di talché l'adozione di detto provvedimento al di fuori di queste ipotesi è impugnabile con il ricorso per regolamento di competenza, significativamente introdotto dal nuovo testo dell'art. 42 c.p.c. contro i soli provvedimenti che dichiarano la sospensione ai sensi dell'arti 295 c.p.c. e non anche di quelli che la negano;

- la nuova disciplina è, d'altra parte, ispirata all'abbandono dell'istituto della sospensione obbligatoria a favore di quello dell'autonomia di ciascun processo (perfino in relazione ai nesso di pregiudizialità penale) e della piena cognizione da parte di ogni giudice delle questioni giuridiche di fatto rilevanti per la propria decisione; ed il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo è sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, per cui detto istituto ormai si pone in contrasto sia con il canone della durata ragionevole del processo che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost., come modificato dalla l. costituzionale n. 3/2001, sia con l'analogo principio enunciato dalla l. n. 89/2001 in tema di durata irragionevole del processo;

- una volta esclusa la possibilità di sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, ne deriva come logico corollario la impugnabilità ai sensi del ricordato art. 42 c.p.c. di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege.

Per tutti i motivi sopra espressi, la richiesta di sospensione della causa, comunque considerata, va dichiarata inammissibile o, comunque, se ne deve affermare l'infondatezza giuridica.

Relativamente alle rinnovate istanze di ammissione di prova testimoniale formulate da parte convenuta, l'inammissibilità delle stesse va affermata con il richiamo ai motivi sul punto espressi con il provvedimento riservato del 24.2.2004.

Con riferimento al merito della controversia valgono i rilievi che seguono. Come è noto, in via di principio ad integrare il presupposto della azione revocatoria non è richiesta effettivamente la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerto o anche soltanto difficoltosa la sua realizzazione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 6676 del 1998; Cass. n. 6272 del 1997).

In via ulteriore, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, che, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria.

Ne consegue che, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito e/o all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"), nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte dell'eventuale terzo (Cass. n. 5816 del 2008; Cass. n. 966 del 2007) Da altro versante, non vi è alcun obbligo di costituire il fondo, per provvedere all'interesse della famiglia; se è pur vero che la costituzione del Fondo antepone sempre gli interessi della famiglia a quelli dei creditori, è anche vero che la legge non ha sottratto il fondo patrimoniale alla revoca ex art. 2901 c.c. mostrando così di voler vietare che il ricorso all'istituto sia meramente strumentale, allo scopo di eludere il pagamento dei propri debiti (Cass. n. 17418 del 2007). Nè - con riferimento al caso di specie - i convenuti hanno indicato le peculiari ragioni per cui i loro interessi familiari avrebbero richiesto la costituzione di un fondo patrimoniale, proprio in quel particolare periodo e con il sostanziale impiego di tutti i loro beni. Tanto premesso, le emergenze di causa (docc. dimessi dalle parti ed acquisiti ex art. 210 c.p.c; relazione peritale del C.T.U. dr. Me.) evidenziano i seguenti caposaldi:

- il fondo patrimoniale de quo è stato costituito nel dicembre 1997, ben 36 anni dopo il matrimonio, celebrato nel 1961; all'epoca della costituzione non vi erano figli minori, nè ve ne sono attualmente; all'epoca della costituzione del fondo il patrimonio dei convenuti era di entità tale da non costituire idonea garanzia per i creditori;

- oggetto del citato atto di conferimento era costituito dagli unici beni immobili costituenti garanzia patrimoniale ed astrattamente sottoponibili ad esecuzione in quanto la casa di abitazione dei convenuti e relative pertinenze, all'epoca dei fatti già gravate di ipoteca a garanzia di un mutuo decennale per Lire 400.000.000 contratto nel 1994 da De. s.n.c. con la Ba.Po., mentre un residuo immobile intestato alla Bo. e sito in Montebelluna (omissis) è costituito dalla quota di 2/45 di un fondo avente l'estensione di 48 mq. e, pertanto, di valore di fatto inesistente, tanto che il C.T.U. neppure lo considerava nella valutazione del patrimonio proprio della citata convenuta; può pertanto ritenersi che, in via di fatto, i convenuti costituivano in fondo patrimoniale tutti i propri beni immobili disponibili alla data di costituzione del fondo stesso;

- già in epoca antecedente alla costituzione del fondo sussistevano in capo ai convenuti - soci illimitatamente responsabili nonché fideiussori di De. s.n.c. e di Salumificio De. s.n.c., successivamente dichiarate fallite - rilevanti ragioni di debito e garanzie fideiussorie per un complessivo importo ampiamente superiore al valore dei beni costituiti in fondo.

Ne consegue la fondatezza della domanda attorea.

Le spese di lite, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre le spese di C.T.U. vanno poste a definitivo carico dei convenuti, con obbligo per i predetti di rimborsare a controparte quanto corrisposto a tale titolo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:

1. dichiara inammissibile, e comunque infondata, la domanda di sospensione della causa formulata da parte convenuta;

2. dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. nei confronti del Fallimento Qu. s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili Qu.Ma., De.Re., Bo.Gi. e De.Ma., dell'atto a ministero Notaio dr. Pa.Ta. di Treviso, datato 5.12.1997, rep. n. 39593 e racc. n. 5202, di costituzione di fondo patrimoniale sui seguenti beni:

A) in proprietà di De.Re.: NCT - Comune di Volpago del Montello (TV) - (omisiss) - Ha 0.18.50;

B) in proprietà di Bo.Gi.: Partita n. 19914 - Comune di Montebelluna (TV); per l'intero mapp. (omissis) - Ha 0.04.47 - RDL 7.375 - RAL 4.246; mapp. 1287 - Ha 0.00.96 - RDL 1.584 - RAL 912; per la quota di un terzo: mapp. (omissis) - Ha 0.02.23 - RDL 3.679 - RAL 2.118;

3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da responsabilità al riguardo, su istanza di parte ed a spese del richiedente, alle conseguenti trascrizioni;

4. condanna De.Re. e Bo.Gi. al pagamento, in via solidale ed in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 13.180,00, di cui Euro 280,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

5. pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di De.Re. e Bo.Gi., con obbligo solidale per i predetti di rimborsare a controparte quanto corrisposto a tale titolo.

Così deciso in Treviso il 17 marzo 2009.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2009.

INDICE
DELLA GUIDA IN Divorzio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 747 UTENTI