I frequenti litigi tra i coniugi possono escludere lìaddebito della separazione

in riferimento ai presupposti della pronuncia dell’addebito ai sensi dell’art. 151, secondo comma, c.c., questa Corte ha più volte affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza” e che “l’indagine sul punto, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservata alla valutazione del giudice del merito ed è quindi censurabile in sede di legittimità soltanto qualora la motivazione che la sorregge sia inficiata da un vizio che dia luogo ad un’obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento, ovvero da una totale omissione della motivazione su di un punto decisivo. Non sono, invece, proponibili quelle censure che contengano una autonoma valutazione dei fatti, sostitutiva rispetto a quella operata dal giudice di merito. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza del 8 giugno 2009, n. 13185)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere

Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ST. Cl. - elettivamente domiciliata in ROMA, viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv. BRASCHI Francesco Luigi, dal quale e' rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. SCHETTINO Aniello, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BO. Pi. Pa. - elettivamente domiciliato in ROMA, viale Appio Claudio n. 289, presso lo studio dell'avv. GERMANI Giancarlo, dal quale e' rappresentato e difeso, unitamente all'avv. GERMANI Giancarlo, giusta procura in calce al ricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 2 novembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

udito per la ricorrente il difensore avv. BRASCHI Francesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

letta la richiesta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' ex articolo 375 c.p.c., e, comunque, per il rigetto del ricorso, richiesta confermata dal P.G. Dr. PATRONE Ignazio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Parma, con sentenza del 23 maggio 2005 pronunciava la separazione tra i coniugi Bo. Pi. Pa. e St. Cl. , rigettando la domanda di addebito proposta da entrambi; affidava la figlia minore alla madre, stabilendo le modalita' di visita da parte del padre, a carico del quale poneva un assegno di euro 1.291,4, mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia.

Avverso detta sentenza proponeva appello ST. Cl. , chiedendo l'accoglimento della domanda di addebito e la fissazione dell'assegno di mantenimento in euro 2.500,00, mensili.

Si costituiva nel giudizio Bo.Pi. Pa. , che chiedeva il rigetto dell'appello principale e, con appello incidentale, chiedeva l'accoglimento della domanda di addebito, l'affidamento congiunto della figlia e la riduzione alla meta' dell'assegno di mantenimento.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 2 novembre 2005 rigettava entrambi gli appelli, dichiarando compensate le spese del grado.

Per quanto qui interessa, relativamente alle domande di addebito, la Corte territoriale osservava che le numerose denunce e querele tra i coniugi non erano state decise e, comunque, erano di data successiva alla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione. All'esito dell'esame delle dichiarazioni dei testi escludeva che i lividi riscontrati dalle baby sitter della figlia delle parti provassero una condotta violenta, dando atto che era emersa una condotta aggressiva tenuta anche dalla St. , escludendo tuttavia che questa avesse tenuto una condotta riprovevole, tale da giustificare la richiesta di addebito in suo danno.

In ordine alla quantificazione dell'assegno, riteneva che la misura stabilita dal Tribunale fosse corretta, in quanto coerente con le risultanze istruttorie.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso St. Cl. , affidato a due motivi; ha resistito con controricorso Bo. Pi. Pa. , illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell'articolo 151 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 143 c.c., comma 2, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza ha rigettato la domanda di addebito.

A suo avviso, la condotta aggressiva del marito risulterebbe comprovata: dalle numerose denunce e querele da lei sporte; dalla deposizione della teste Fi.Iv. , che avrebbe dato atto della condotta del marito tenuta durante il periodo di gravidanza, contraria alle piu' elementari regole del vivere civile, condotta che, in relazione all'ulteriore periodo della vita matrimoniale sarebbe stata confortata dalla documentazione in atti e dai testi Ta. , Co. e Ma. .

La ricorrente sostiene che la pronuncia avrebbe malamente proceduto ad una comparazione delle condotte dei coniugi, omettendo di accertare se l'impossibilita' della convivenza fosse stata determinata dalla condotta di uno solo dei essi, cosi' come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (sono richiamate sul punto alcune sentenze).

Secondo la St. , il giudice del merito avrebbe ricondotto apoditticamente la crisi coniugale alla forte conflittualita' esistente con il marito, senza fare riferimento alla documentazione sanitaria prodotta ed ai gravi episodi di violenza riferiti, che sarebbero comprovati dai ricoveri presso il pronto soccorso.

Infine, la Corte d'appello non avrebbe considerato che sarebbe stato "palese lo scarsissimo interesse che il Bo. ha dimostrato nei confronti della moglie", abbandonandola durante la gravidanza e procedendo ad aggressioni mirate, sicche' erroneamente avrebbe comparato questi episodi con un'unica mancanza veniale addebitata a suo carico.

La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia violazione dell'articolo 147 c.c. e 155 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 143 c.c., comma 2, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza ha rigettato la domanda di incremento dell'assegno di mantenimento.

Dopo avere richiamato alcune sentenze di questa Corte in tema di quantificazione di detto assegno, deduce che il Bo. , prima dei provvedimenti adottati in sede di separazione versava lire 3.970.000, in ragione del suo reddito, che sarebbe aumentato dal 2001, dopo la morte del padre. Inoltre, egli svolgerebbe anche un'attivita' imprenditoriale in (OMESSO), con la conseguenza che le risultanze processuali sarebbero state malamente considerate dalla Corte d'appello.

2.- I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente inammissibili.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e cioe' implica un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e' invece esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e' proponibile, in sede di legittimita', sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi e' segnato dal fatto che solo la seconda e' mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le molte, Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006; Cass. n. 10127 del 2006; n. 15499 del 2004; n. 6224 del 2002).

Nella specie, benche' denunci anche vizi di violazione di legge, la ricorrente lamenta, in buona sostanza, esclusivamente un vizio di motivazione, poiche' prospetta una asseritamente erronea ricognizione della fattispecie, a mezzo delle risultanze di causa.

Al riguardo, va ribadito che il vizio di motivazione non puo' consistere nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Infatti, al giudice del merito e' riservata l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Pertanto, il giudice del merito non e' tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, ma e' sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 22985 del 2004; n. 1514 del 2003; n. 16034 del 2002).

La denuncia del vizio dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, richiede, quindi, la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicita' consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, ovvero l'indicazione dei punti connotati da mancanza di coerenza logica, e cioe' dall'assoluta incompatibilita' razionale degli argomenti, sempre che queste carenze ed incongruenze emergano dal ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza. In altri termini, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze o incongruenze cosi' gravi da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione adottata. Resta, invece, escluso che con il vizio in esame la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice del merito ed attribuire agli elementi acquisiti un valore ed un significato difformi rispetto alle aspettative ed alle deduzioni della parte (per tutte, Cass. n. 6264 del 2006; n. 3881 del 2006; n. 1014 del 2006).

Inoltre, in riferimento ai presupposti della pronuncia dell'addebito ai sensi dell'articolo 151 c.c., comma 2, questa Corte ha piu' volte affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalita' tra questo comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilita' nella prosecuzione della convivenza (tra le molte, Cass. n. 12383 del 2005; n. 13747 del 2003; n. 14162 del 2001; n. 12130 del 2001; n. 279 del 2000).

L'indagine sul punto, involgendo un apprezzamento di fatto, e' riservata alla valutazione del giudice del merito ed e' quindi censurabile in sede di legittimita' soltanto qualora la motivazione che la sorregge sia inficiata da un vizio che dia luogo ad un'obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento, ovvero da una contraddittorieta' fra le varie parti della pronuncia, oppure da una totale omissione della motivazione su di un punto decisivo. Non sono, invece, proponibili quelle censure che contengano una autonoma valutazione dei fatti, sostitutiva rispetto a quella operata dal giudice del merito (tra le altre, Cass. n. 12747 del 2003).

Nel quadro di siffatti principi, va osservato che la Corte d'appello ha puntualmente indicato che "i coniugi si sono scambiati numerosissime denunce e querele, ma, a parte la considerazione che ancora non se ne conosce l'esito definitivo (...) si tratta di episodi successivi alla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale". La pronuncia ha, quindi, esposto le argomentazioni -fondate sulle deposizioni dei testi, che ha indicato - poste a base dell'affermazione che la St. partecipava "in modo attivo alle liti coniugali", evidenziando un quadro tale da fare escludere che l'intollerabilita' della convivenza fosse ascrivibile ad uno dei due, in tesi responsabile della violazione dei doveri coniugali, in misura tale da giustificare una pronuncia di addebito.

La ricorrente non prospetta carenze ed incongruenze motivazionali nei termini sopra indicati, bensi', in buona sostanza, delinea una lettura del complesso degli elementi processuali acquisiti difforme rispetto a quella offerta dalla Corte territoriale, che percio' configura una censura inammissibile in questa sede. Inoltre, lamenta una erronea lettura delle risultanze processuali, con deduzioni che fanno riferimento alla asserita inesatta valutazione di deposizioni testimoniali e di documenti che, in violazione del principio di autosufficienza, neppure risultano specificamente indicati, mediante la loro trascrizione, non potendo svolgere una funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad atti o scritti difensivi depositati nel giudizio di merito.

In definitiva, la ricorrente, con le censure svolte, prospetta una mera difformita' del giudizio rispetto alle sue attese ed alle sue deduzioni sul valore, ovvero sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi esaminati, e cioe' in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri del giudice di merito, che ha puntualmente indicato gli elementi analiticamente considerati e valutati nella loro convergenza, pervenendo a comporre un quadro probatorio coerente, confortando la conclusione affermata con motivazione congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto, rispettosa dei principi che governano la prova, quindi incensurabile in questa sede.

Per queste ragioni e' manifestamente inammissibile il secondo motivo, concernente la misura dell'assegno di mantenimento, poiche' si risolve nella assertiva deduzione che il Bo. sarebbe titolare di elevati redditi, senza che siano indicati quali documenti e risultanze prodotti nella fase di merito fossero idonei a comprovarla, consentendo anche la quantificazione dei medesimi.

In definitiva, il ricorso e' manifestamente inammissibile.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese della presente fase, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 100,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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