I suoceri possono chiedere alla nuora la restituzione della casa concessa in comodato a lei e al figlio, e adibita ad abitazione familiare, anche se dopo la separazione l'immobile è stato assegnato alla donna affidataria dei figli

I suoceri possono chiedere alla nuora la restituzione della casa concessa in comodato a lei e al figlio, e adibita ad abitazione familiare, anche se dopo la separazione l'immobile è stato assegnato alla donna affidataria dei figli. La fattispecie integra il cosiddetto comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 luglio 2010, n. 15986



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 262/2006 proposto da:

RO. SA. , (OMESSO), SA. AN. , (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato TROVATO CONCETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCI PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

e contro

CA. AN. , (OMESSO), RO. SA. (OMESSO);

- intimati -

avverso la sentenza n. 615/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, Sezione 1^ Civile, emessa il 16/06/2005, depositata il 04/10/7005; R.G.N. 1326/2004;

udita la relazione della causa svolga nella pubblica udienza del 17/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato Maria Concetta TROVATO per delega avv. Prof. Paolo VINCI;

udito il P.M. in persona del Sostituito Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO

Sa.An. e Ro.Sa. convennero in giudizio Ca.An. dinanzi al tribunale di Lecce chiedendo la restituzione di un immobile da essi attori concesso in comodato al proprio figlio e alla convenuta, all'epoca marito e moglie, perche' entrambi lo adibissero temporaneamente ad abitazione familiare.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, ordinando alla Ca. il rilascio dell'immobile.

L'impugnazione proposta da quest'ultima fu accolta dalla corte di appello di Lecce.

La sentenza e' stata impugnata dalla Sa. e dal Ro. con ricorso per cassazione sorretto da due motivi illustrati da memoria.

La parte intimata non ha svolto attivita' difensiva.

IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato quanto al secondo motivo.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345, 416, 431 c.p.c..

La doglianza non puo' essere accolta.

Esso si infranger difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la deduzione dell'insussistenza di un fatto costitutivo dal quale non possa prescindersi ai fini dell'accoglimento della domanda non costituisca eccezione in senso proprio, ma mera difesa, come tale proponibile per la prima volta in appello.

La decisione, conforme a diritto, si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione ed erronea applicazione degli articoli 1803 e 1810 c.c..

Il motivo e' fondato.

Correttamente osservano i ricorrenti come la convenzione negoziale per la quale e' processo fosse privo di termine, integrando cosi' la fattispecie del c.d. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti e' rimesso in via potestativa alla sola volonta' del comodante, che ha facolta' di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 10258/1997.

E' pertanto viziata da errore di diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che condizione di legittimita' della richiesta di restituzione fosse la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, falsamente applicando, nella specie, la norma di cui all'articolo 1809 c.c., comma 2.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, e il procedimento rinviato alla stessa corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, fara' applicazione del principio di diritto suesposto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Lecce in altra composizione.

 

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