Il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l'esistenza del vincolo pertinenziale

Il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l'esistenza del vincolo pertinenziale, quanto al requisito oggettivo dell'appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale. Nella specie l'assegnataria ha dedotto a fondamento della domanda la circostanza che il box fosse contiguo all'abitazione. Questo fatto, però, da solo non basta quando il marito dimostra di essere proprietario di altro appartamento nello stesso stabile adibito a studio professionale(Fonte Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29468



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CI. RO. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BE. EM. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio dell'avvocato CAIAZZA BRUNELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato SETTEMBRE ANTONIO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 290/2009 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato Manzi Federica (delega Luigi Manzi) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

e' presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 e stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- In data 4 dicembre 2007 Be.Em. ha notificato al marito, Ci.Ro. , atto di precetto con cui gli ha intimato il rilascio del locale-garage sito in (OMESSO), quale pertinenza della casa coniugale sita al n. (OMESSO) della stessa via.

Il titolo esecutivo posto a base del precetto e' l'ordinanza 21 maggio 2007 del Presidente del Tribunale di Sulmona che - nel giudizio di separazione fra i coniugi - ha assegnato alla moglie il diritto di abitare la casa coniugale con i figli.

Il Ci. ha proposto opposizione all'esecuzione, assumendo che il garage non costituiva pertinenza dell'abitazione, bensi' di altro appartamento di sua proprieta', adibito a studio professionale, sito nel medesimo stabile, al civico n. (OMESSO) della medesima via.

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Sulmona ha respinto l'opposizione, ritenendo che l'assegnazione della casa coniugale di cui al titolo esecutivo si estenda a comprendere le relative pertinenze e che sussista il vincolo pertinenziale rivendicato dalla moglie.

Il Ci. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'intimata con controricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2697 ed in genere dei principi sull'onere della prova, sul rilievo che la sentenza impugnata ha ravvisato il vincolo pertinenziale "in assenza di altra comprovata destinazione", trascurando il fatto che era onere della Be. dimostrare che il box era adibito al servizio dell'abitazione, trattandosi del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre a tale onere essa non ha adempiuto.

Con il secondo e il terzo motivo denuncia omessa od insufficiente motivazione sul medesimo punto e violazione dell'articolo 817 cod. civ., poiche' il tribunale ha trascurato di prendere in esame i documenti prodotti a dimostrazione del fatto che il box - sito al numero civico (OMESSO) - e' stato acquistato insieme con l'appartamento al n. (OMESSO) della medesima via, con unico atto; e' a questo collegato da una scala interna e faceva originariamente parte della medesima particella catastale, essendo stato da essa diviso solo in data successiva.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 12 preleggi e degli articolo 474 e 480 cod. proc. civ., a causa della mancata corrispondenza fra il contenuto del titolo esecutivo - che menziona esclusivamente l'assegnazione della casa coniugale - e l'ingiunzione contenuta nell'atto di precetto.

Con il quinto motivo lamenta insufficiente ed illogica motivazione sul medesimo punto.

3.- Il quarto e il quinto motivo - il cui esame e' pregiudiziale - sono manifestamente infondati.

Deve essere condiviso il principio per cui l'ordinanza di assegnazione ad un coniuge del diritto di abitare la casa coniugale e' da ritenere comprensiva delle relative pertinenze, ivi incluso il box, pur se non espressamente menzionate (Cass. civ. Sez. 1, 13 novembre 2006 n. 24104), sicche' ben poteva essere intimato precetto per l'esecuzione dell'ordinanza.

4.- Sono invece fondati gli altri motivi.

Il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box e' tenuto a dimostrare l'esistenza del vincolo pertinenziale, quanto al requisito oggettivo dell'appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario (nella specie, al marito) ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale.

L'assegnataria ha dedotto a fondamento della sua domanda la circostanza che il box e' contiguo all'abitazione ed il fatto che all'interno di esso si trovavano la dispensa, la lavatrice e i guardaroba per il cambio di stagione. La seconda circostanza e' stata contestata dal marito, ma la mera contiguita' avrebbe potuto costituire sufficiente dimostrazione del vincolo pertinenziale, se l'intimato non avesse infirmato il significato e la valenza probatoria della circostanza, deducendo e dimostrando documentalmente di essere proprietario di altro appartamento al n. (OMESSO) del medesimo stabile, adibito a studio professionale, che anch'esso puo' rivendicare il box come pertinenza, sulla base della mera contiguita' fisica; appartamento che per di piu' e' stato acquistato unitamente al box ed e' ad esso strutturalmente collegato.

A fronte di tali circostanze sarebbe stato onere della moglie dimostrare che, durante la vita coniugale, il box era stato concretamente adibito al servigio dell'abitazione (sita al n. 22), nonostante l'iniziale diversa destinazione.

La contraria decisione del Tribunale, che ha omesso di prendere in esame i documenti prodotti dal ricorrente e le circostanze di fatto che ne risultano, ha fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova ed e' incorsa in insufficiente e apodittica motivazione.

5.- Propongo che i primi tre motivi di ricorso siano accolti, con provvedimento in Camera di consiglio".

La relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

- La resistente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della resistente non valgono a disattendere.

A fronte del titolo esecutivo, che assegnava alla moglie la casa coniugale senza menzionare il box, ed all'opposizione al precetto, che contestava il rapporto pertinenziale, il Tribunale doveva accertare se effettivamente il box costituisse pertinenza dell'appartamento assegnato alla moglie o di quello rimasto in uso al marito, poiche' tale accertamento era imprescindibile al fine di stabilire se il titolo esecutivo - cioe' l'ordinanza di assegnazione dell'ex-abitazione coniugale alla moglie - si potesse ritenere esteso a comprendere il box, quale sua pertinenza. L'onere di fornire la relativa prova era a carico della moglie, che rivendicava il diritto, e la motivazione in base alla quale il Tribunale ha ritenuto dimostrata la circostanza risulta insufficiente, a fronte della situazione dei luoghi, dell'ambiguita' che ne deriva circa la contiguita' del box all'uno od all'altro appartamento ed alla mancata prova circa la sua concreta destinazione d'uso, durante la vita coniugale.

I primi tre motivi di ricorso debbono essere accolti, mentre vanno rigettati gli altri motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, affinche' decida la controversia uniformandosi ai principi indicati nella relazione (in particolare le parli in corsivo) e con adeguata motivazione.

Il giudice di rinvio decidera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, che decidera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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