Il coniuge che lascia la casa familiare può tornare, per restarci, solo come genitore affidatario

In materia di separazione o divorzio l'assegnazione della casa familiare e' finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta; pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprieta' comune dei coniugi, la concessione del beneficio in Questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimita' costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprieta', tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare; poiche' il Vi., comproprietario della casa familiare, non e' affidatario dei figli, il provvedimento di assegnazione in suo favore e' illegittimo. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 5 settembre 2008, n. 22394)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SC. MA., elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 35, presso l'avvocato AGOSTINI PAOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA ROSA ROSARIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VI. GI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33, presso l'avvocato CERMIGNANI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARONE GAETANO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'Appello di CATANIA, depositato il 02/04/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2008 dal Consigliere Dott. SALME' Giuseppe;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 4 aprile 2003 il tribunale di Ragusa, a modifica delle condizioni della separazione consensuale tra i coniugi Vi.Gi. e Sc.Ma., omologata il 31 maggio 2001, ha assegnato al marito la casa familiare, confermando che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento.

Con decreto del 2 aprile 2004 la corte d'appello di Catania ha confermato il provvedimento del tribunale, osservando, quanto alla competenza, che a Ragusa erano sorte le obbligazioni di cui e' causa; quanto alla litispendenza che il procedimento per modifica delle condizioni della separazione iniziato dalla Sc. al tribunale di Ragusa era stato definito con provvedimento non piu' impugnabile del 23 ottobre 2002; quanto alla casa coniugale che la Sc. se ne era allontanata e che pertanto era opportuno assegnarla al Vi. e, infine guanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie, che la moglie aveva concrete possibilita' lavorative e quindi non sussistevano i presupposti per riconoscere il suo diritto al contributo di mantenimento.

Avverso il provvedimento della corte d'appello di Catania la Sc. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Resiste con controricorso il Vi..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo quattro diversi profili di violazione di legge e vizio di omessa valutazione la ricorrente censura il provvedimento della corte territoriale:

a) per avere ritenuto competente per territorio il tribunale di Ragusa, mentre competente sarebbe stato il tribunale di Siracusa, avendo la ricorrente la sua residenza a (OMESSO) (primo motivo);

b) per avere respinto l'eccezione di litispendenza, sul rilievo che era venuta meno la pendenza dell'identico giudizio di modifica della separazione consensuale, preventivamente instaurato davanti al tribunale di Ragusa, mentre al momento in cui era stata proposta l'eccezione il predetto procedimento era ancora pendente non essendo decorso il termine lungo per proporre reclamo avverso la decisione (secondo motivo);

c) per avere assegnato la casa familiare, di proprieta' comune, al marito in assenza del presupposto legale dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con gli stessi e non essendo venuta meno la ragione che, in sede di separazione consensuale, aveva indotto le parti a convenire sull'assegnazione della casa alla moglie, in quanto affidataria dei figli minori e a integrazione dell'ammontare esiguo del contributo per il mantenimento dei minori (terzo motivo);

d) per avere respinto la sua richiesta di determinazione di un contributo per il proprio mantenimento omettendo di rilevare che l'avere trovato un'occupazione (che l'aveva costretta a lasciare Ragusa) non era circostanza decisiva perche' il reddito percepito era insufficiente e, al contrario, il marito godeva di un reddito molto alto perche', oltre all'attivita' commerciale di vendita di tendaggi e arredi, aveva ottenuto appalti per ristrutturazione e pittura di edifici privati e pubblici anche in citta' diverse da Ragusa (quarto motivo).

2. Non ostante la formale intestazione di tutti e quattro i motivi solo il quarto prospetta realmente un vizio di motivazione che, come esattamente ha rilevato il controricorrente, non e' deducibile in sede di ricorso ex articolo 111 Cost., avverso il decreto emesso nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione relativamente alle sole condizioni economiche, se non sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, che certamente non e' neppure prospettata dalla ricorrente.

Quanto agli altri motivi si' osserva che:

a) per i giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinar criteri di competenza e quindi, oltre al foro generale delle persone (articolo 18 c.p.c.) anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni (articolo 20 c.p.c.) e pertanto sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta (Cass. n. 4099/2001; 381/1991); ne consegue che oltre al tribunale di Siracusa ove risiedeva la moglie era competente anche il tribunale di Ragusa che aveva omologato la separazione consensuale;

b) il Giudice chiamato a pronunciare su questioni di competenza per connessione, continenza di cause o litispendenza deve avere riguardo alla situazione processuale del momento in cui decide, tenendo conto delle circostanze sopravvenute implicanti la cessazione della connessione, della continenza o della litispendenza e come tali, preclusive dell'applicazione delle relative norme (Cass. 22252/2004, 14357/2000; 3662/1999 e altre), pertanto, essendo pacifico che al momento della decisione del decreto impugnato era cessata la pendenza del procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato dalla Sc. prima di quello di cui si tratta, bene la corte d'appello ha confermato il rigetto dell'eccezione di litispendenza;

c) in materia di separazione o divorzio l'assegnazione della casa familiare e' finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta; pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprieta' comune dei coniugi, la concessione del beneficio in Questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimita' costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprieta', tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare; poiche' il Vi., comproprietario della casa familiare, non e' affidatario dei figli, il provvedimento di assegnazione in suo favore e' illegittimo.

Alla luce delle considerazioni svolte deve essere accolto il terzo motivo e debbono essere rigettati gli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d'appello di Catania in diversa composizione.

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