Il coniuge separato non può decidere autonomamente di ridurre l'assegno che versa all'ex moglie

Il coniuge separato non può decidere autonomamente di ridurre l'assegno che versa all'ex moglie; soltanto la comprovata incapacità di far fronte all'impegno consente infatti di diminuire l'importo di quanto dovuto. Incorre dunque nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare chi, in assenza di una prova di indigenza o di impossibilità a rispettare la cifra pattuita, trasgredisce quanto stabilito dal giudice in sede di separazione, grazie a un confronto fra le parti e nell'interesse del minore.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 15 febbraio 2011, n. 5752



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. Presidente del 14/12/2 -

Dott. CORTESE Arturo Consigliere SENTE -

Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere N. 2 -

Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere REGISTRO GENER -

Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 34479/2 -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ci. Fr. ;

avverso la sentenza del 17 febbraio 2009 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Venere, con cui Ci. Fr. e' stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'articolo 570 c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori, non corrispondendo l'assegno mensile di euro 416,17, stabilito in sede di separazione consensuale, e del delitto di ingiuria in danno della moglie, apostrofata con epiteti offensivi.

2. Ricorre il difensore nell'interesse del condannato e deduce erroneita' ed illogicita' della motivazione per avere, senza adeguata spiegazione, definito sporadici i versamenti operati in favore dei familiari, laddove egli aveva comunque versato quasi 6 mila euro e cioe' una somma considerevole. La Corte avrebbe dovuto, invero, dare adeguata spiegazione del suo convincimento in ordine all'irrilevanza di tale parziale adempimento. Inoltre sarebbe superficiale la considerazione delle di lui capacita' economiche. Con un secondo motivo nega che il giudice distrettuale abbia dato riposta ai motivi di gravame concernenti il delitto di ingiuria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente e' da dare atto che la parte offesa Sf. Fr. ha rimesso la querela, in data 21 settembre 2009, ed il Ci. ha accettato tale atto, come risulta dal verbale redatto dai CC di San Nicola La Strada, allegato al ricorso.

2. Cio' comporta l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza limitatamente ai reati di ingiuria e mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge, per l'avvenuta remissione, in difetto, peraltro, di una evidente incolpevolezza del ricorrente ai fini di una piu' favorevole declaratoria.

3. Il primo motivo, il cui esame va limitato, dunque, alla posizione dei minori, non ha fondamento.

Il corretto adempimento dell'obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualita' e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessita' ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'articolo 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Non e' pertanto consentito al soggetto tenuto di autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori, salva la sua comprovata incapacita' di far fronte all'impegno.

4. Nel caso in esame, in relazione agli individuati parametri della norma penale, il giudice distrettuale ha correttamente osservato che il Ci. da un lato non aveva soddisfatto compiutamente (Ndr: testo originale non comprensibile) minori, il cui stato di bisogno era da presumere, non avendo costoro capacita' lavorativa e reddituale; e dall'altro non aveva nemmeno dimostrato di versare in condizioni di indigenza o di impossibilita' ad adempiere compiutamente, nonostante fosse certo che egli avesse un'attivita' lavorativa stabile.

5. Tale ragionamento puntuale ed aderente alle circostanze di fatto emerse nel corso della istruttoria e', pertanto, sottratto al sindacato di questa corte, che ne deve riscontrare la logicita' e la congruenza e quindi la insindacabilita' ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera E.

6. In conseguenza della avvenuta rimessione, e' da rideterminare la pena per il delitto in danno dei minori, cui questa corte puo' procedere direttamente, non dovendosi operare alcun nuovo accertamento di fatto. Infatti, va eliminata la pena pecuniaria di euro 80 relativa al delitto di ingiuria e diminuita proporzionalmente quella per il capo A, di un terzo, che rappresenta la misura della pena per ciascuna delle parti offese; pertanto, la pena base da tre mesi di reclusione ed euro 150 di multa, va portata a due mesi di reclusione ed euro 100 di multa, su cui va operata la diminuzione per effetto delle concesse attenuanti generiche. Si perviene al risultato di un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 67 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria ed a quello di cui al capo A per la imputazione con riguardo al coniuge perche' estinti per remissione di querela. Rigetta il ricorso nel resto, rideterminando la pena in un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 67 di multa.
 

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