Il denaro corrisposto in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede di udienza presidenziale non sono ripetibili

Il denaro corrisposto in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede di udienza presidenziale non sono ripetibili. Confermato l'orientamento, teso a considerare “le somme incassate dal coniuge” in forza di un provvedimento presidenziale di separazione, di fatto, non ripetibili in assoluto; nonostante siano state corrisposte, sull’erroneo presupposto della convivenza dei figli con la madre, mentre questi si trovati a vivere con il padre, tanto da portare il Giudice di merito alla “revoca con decorrenza retroattiva” del provvedimento che statuiva il contributo.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 16 ottobre 2013, n. 23441

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