Il diritto all'assegno di divorzio non è escluso se le nozze sono durate una sola settimana

L’assegno di divorzio ha una prevalente finalità assistenziale, e viene stabilito dal giudice quando sia accertata una disparità tra i redditi dei coniugi al fine di assicurare al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Pertanto, anche se il matrimonio ha avuto una durata molto breve e non è stato consumato, la moglie ha diritto all’assegno di divorzio quando risulti provato un deterioramento delle sue condizioni economiche e, quando, per effetto di esso, venga ristabilito un sostanziale equilibrio tra i redditi dei coniugi. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 4 febbraio 2009, n. 2721)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FR. AR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso l'avvocato MENDICINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOSAVIO DANIELA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MA. FR. , elettivamente domiciliata in ROMA, 2290 VIA C. POMA 2 presso l'avvocato TROILO GREGORIO, rappresentata e difesa dall'avvocato STOCCHI LUPOI EDDA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 68/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;

uditi, per il ricorrente, l'Avvocato MENDICINI MARIO e LO SAVIO DANIELA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato TROILO GREGORIO, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' ex articolo 372 c.p.c., dei documenti prodotti; per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento o il rigetto degli altri motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 Aprile 2001 il sig. Fr. Ar. chiedeva che il Tribunale di Bologna dichiarasse la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il (OMESSO) con Ma. Fr. , allegando la mancata consumazione, della Legge 1 Dicembre 1970, n. 898, ex articolo 3, comma 2, lettera F), (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

Assumeva altresi' non esservi i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, data l'autosufficienza economica di entrambi; e in subordine chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, che si era negata a qualsiasi rapporto intimo, allontanandosi di casa dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, senza mai occuparsi della gestione familiare.

Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva la consumazione del matrimonio e contestava i fatti ex adverso allegati. In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Dopo l'assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Bologna, con sentenza 29 Dicembre 2004, in accoglimento dalla domanda, dichiarava la cessazione degli effetti civili della Legge n. 898 del 1970, ex articolo 3, comma 2, lettera F), e rigettava la domanda di assegno divorzile, in considerazione della brevita' estrema della convivenza e della mancanza di prova del tenore di vita goduto. Condannava la convenuta alla rifusione delle spese processuali.

In accoglimento parziale del successivo gravame, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 25 Maggio 2005, poneva a carico del Fr. un assegno divorzile di euro 250,00, mensili con decorrenza dalla data della decisione, e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi gradi di giudizio.

Motivava - che era da condividere l'accertamento dell'inconsumazione del matrimonio operato dal Tribunale di Bologna sulla scorta di risultanze probatorie e di presunzioni correttamente desunte;

- che, per contro il diniego dell'assegno divorzile era stato erroneamente fondato sulla brevita' estrema della convivenza e sulla mancanza di prova del relativo tenore di vita: circostanze inidonee, alla luce della disparita' di reddito documentata, ad escludere il diritto della Ma. , di cui non era stato provato il denunziato intento utilitaristico nel contrarre matrimonio;

- che peraltro la brevita' del rapporto di coniugio influiva sull'entita' dell'assegno, determinato in euro 250,00, da rivalutare annualmente.

Avverso la sentenza notificata il 24 Giugno 2005 proponeva ricorso per cassazione, notificato il 3 ottobre 2005, il Fr. , deducendo 1) la violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia perche' la Ma. non aveva assolto l'onere della prova della propria impossidenza e della inadeguatezza dei suoi mezzi economici a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;

2) la carenza e contraddittorieta' della motivazione laddove si affermava che il Fr. fosse proprietario di un appartamento con garage, che invece aveva alienato, come risultava dai moduli per denuncia dei redditi prodotti;

3) il vizio di contraddittorieta' tra dispositivo e motivazione giacche' in quest'ultima il diritto all'assegno divorzile era fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, non ricorrendo ragioni per retrodatarlo alla proposizione della domanda, laddove nel dispositivo esso aveva decorrenza dalla data della decisione.

Resisteva con controricorso, illustrato da successiva memoria la Ma. .

All'udienza del 17 Dicembre 2008, il P.G. e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata, in via preliminare di rito, l'irricevibilita' della documentazione depositata dalla difesa del Fr. , senza la ricorrenza delle condizioni di ammissibilita' di cui all'articolo 372 c.p.c., comma 1.

Con il primo motivo si deduce la violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Il motivo e' infondato.

La Corte d'appello di Bologna non si e' limitata a contestare il criterio della estrema brevita' della convivenza familiare adottato dal giudice di primo grado di Bologna, ma si e' altresi' soffermata sull'analisi della adeguatezza, o no, dei mezzi della Ma. , raffrontandone il tenore di vita in costanza di matrimonio con quello successivo alla separazione: in tal modo, pervenendo alla conclusione, correttamente motivata sulla base della sensibile disparita' dei redditi, del suo deterioramento sopravvenuto al divorzio.

Ne' ha omesso, comunque, di apprezzare la breve durata del matrimonio, liquidando l'assegno divorzile in misura assai inferiore al petitum.

Non vi sono lacune o vizi logici nell'impianto argomentativo della sentenza, contestato dal ricorrente sulla base di valutazioni difformi delle risultanze istruttorie, aventi natura di merito, che non possono trovare ingresso in questa sede.

Con il secondo motivo il Fr. censura la carenza e contraddittorieta' della motivazione nell'accertamento del suo diritto di proprieta' di un appartamento con garage, che invece aveva alienato.

Il motivo e' inammissibile, involgendo accertamenti di fatto in nessun modo sindacabili in questa sede; tanto meno mediante la disamina di documenti, del tutto preclusa nel giudizio di legittimita', al di fuori dei limiti di cui all'articolo 372 c.p.c..

Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittorieta' tra dispositivo e motivazione nella decorrenza del diritto all'assegno divorziale.

Anche questa doglianza e' infondata.

Non c'e' contraddizione tra la formula sintetica del dispositivo, che fa riferimento alla data della decisione, e la motivazione, incentrata sul diniego della richiesta retrodatazione dell'assegno all'edictio actionis, cui e' riconoscibile, senza alcuna forzatura letterale, funzione integrativa laddove precisa il dies a quo, facendolo coincidere con il passaggio in giudicato della decisione. Il ricorso e' dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessita' delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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