Il genitore che non provvede al sostentamento del figlio, facendogli mancare i mezzi di sussitenza, può essere condannato al risarcimento del danno

A differenza dell'art. 12 sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto, l'art. 570, comma secondo n. 2 cod. pen. appresta tutela penale alla violazione dei genitori dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno. Ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell'obbligato dell'assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere inquadrata nel paradigma dell'art. 507, comma secondo cod. pen.. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 16 febbraio 2009, n. 6575)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere

Dott. AGRO' Antonio Stefa - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GI. GI. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 17/01/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;

udito il P.G. in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

non e' comparso il difensore.

FATTO E DIRITTO

1- La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 17/1/2007, confermava quella in data 27/2/2004 del Tribunale di Rossano, che aveva dichiarato Gi.Gi. colpevole del reato di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore G. nel periodo compreso tra il (OMESSO), non versando alla ex moglie, Be. Em. , alla quale il minore era affidato, il relativo assegno stabilito in sede di separazione ((OMESSO)) e confermato con la successiva sentenza di divorzio ((OMESSO)), e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e con i benefici di legge, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno morale in favore della costituita parte civile.

Riteneva la Corte di merito che la prova della colpevolezza dell'imputato era offerta dalle attendibili e puntuali testimonianze della Be. e dei suoi genitori, che avevano dettagliatamente riferito in ordine al comportamento tenuto, dopo la separazione, dal Gi. , il quale si era completamente disinteressato del figlio minore, omettendo di contribuire economicamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del medesimo, alle quali avevano provveduto la madre e i nonni materni. Aggiungeva che l'accusa era ulteriormente riscontrata dal fatto oggettivo che la Be. era stata costretta ad attivare, per recuperare quanto dovutole per il mantenimento del figlio, procedure esecutive nei confronti del Gi. . Precisava ancora che l'inadempienza di costui si era protratta anche dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, dovendosi ritenere che la somma di lire ottomilioni indicata nella medesima sentenza e versata alla Be. non poteva che riguardare il soddisfacimento di diritti di costei come coniuge.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha censurato la sentenza sotto piu' profili, che vengono di seguito partitamene analizzati.

3- Il ricorso non e' fondato.

3a- Con un primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 e il vizio di motivazione in relazione a due aspetti: a) avendo egli versato alla moglie, sia pure a seguito di azioni esecutive, rilevanti somme di denaro e gravando l'obbligo di mantenimento su entrambi i genitori, doveva escludersi che il figlio minore fosse venuto a trovarsi concretamente in stato di bisogno; b) il reato contestato doveva essere escluso per l'arco temporale successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio ((OMESSO)).

Rileva la Corte che, sulle questioni sollevate, la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e da conto, con motivazione adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

La stato di bisogno del figlio minore (all'epoca dei fatti nella puerizia) deve presumersi, essendo costui - per l'eta' - privo di capacita' lavorativa e non risultando titolare di rendite di posizione.

Non e' idonea ad escludere lo stato di bisogno la circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto in via sussidiaria la madre e i nonni. Lo stato di bisogno, invero, va apprezzato nei rapporti tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, onde il reato non e' escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato in via subordinata o addirittura non obbligato affatto, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato nella somministrazione dei mezzi di sussistenza. L'intervento del terzo, infatti, si rende necessario proprio perche', a causa della condotta inadempiente dell'obbligato, la persona offesa si viene a trovare nella situazione di disagio che la norma mira a prevenire.

Ne' la circostanza che l'imputato, soltanto a seguito di azioni esecutive promosse dalla Be. , abbia comunque versato delle somme per il titolo di cui si discute esclude il reato.

Cio' rappresenta soltanto una forma di pagamento coatto del debito maturato e non incide in alcun modo, non potendo ritenersi che integri una causa di giustificazione, sulla condotta penalmente rilevante gia' consumata e consistita nella sistematica e volontaria sottrazione, per lungo periodo, all'obbligo di contribuire economicamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del figlio minore.

Anche per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio (24 gennaio-12 aprile 2002) il Gi. venne meno ai suoi obblighi economici verso il figlio minore, il che integra, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la protrazione della condotta illecita di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, considerato che la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento si risolse, nel caso concreto, stante lo stato di bisogno del minore, nella mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza. E' il caso di precisare, al riguardo, che l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore grava su entrambi i coniugi e permane quali che siano le vicissitudini dei rapporti coniugali, sicche' l'eventuale scioglimento del vincolo matrimoniale, incidendo soltanto sullo status coniugale, non modifica la tutela penale in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei figli minori, ma anzi, sotto un certo aspetto, la rafforza.

Ed invero, l'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 punisce la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, ma non la omessa corresponsione ai medesimi dell'assegno di mantenimento, a meno che per effetto di quest'ultima vengano a mancare i mezzi di sussistenza. La Legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies punisce la mancata corresponsione ai figli affidati al coniuge divorziato, senza limitazione di eta' per i medesimi, dell'assegno di mantenimento liquidato dal Tribunale. Cio' significa che le due norme tutelano interessi giuridici diversi: nel primo caso, l'interesse a non fare mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, per la sua condizione di bisogno; nel secondo, l'interesse a fornire di tutela penale il mero inadempimento dell'obbligo di cui alla Legge n. 898 del 1970, articolo 6, a prescindere dalla condizione di bisogno, previsione - questa - ritenuta conforme ai principi costituzionali (cfr. sentenza C. Cost. n. 472/'89).

Ne consegue che, ove - come nel caso in esame - la mancata corresponsione da parte dell'obbligato dell'assegno fissato dal giudice quale contributo per il mantenimento del figlio minore (affidato all'altro genitore divorziato) priva costui dei mezzi di sussistenza, correttamente tale condotta va inquadrata nel paradigma di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2.

3b- Con il secondo motivo, il ricorrente insiste sul vizio di motivazione della sentenza di merito, che non avrebbe tenuto conto del versamento della somma di lire ottomilioni da lui fatto, in sede di divorzio, all'ex moglie, affidataria del figlio minore, che non si sarebbe pertanto venuto a trovare in stato di bisogno nel periodo oggetto di contestazione. Anche tale censura e' priva di consistenza, considerato che il Giudice distrettuale, con puntuale apprezzamento in punto di fatto e a superamento di alcune affermazioni confuse presenti nella sentenza di primo grado, precisa che la citata somma riguardava l'assegno una tantum liquidato all'ex coniuge a titolo personale (Legge n. 898 del 1970, articolo 5).

3c- Con un ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla statuizione di condanna al risarcimento del danno. Corretta e' la statuizione risarcitoria del danno morale (il solo liquidato nella sentenza di primo grado), inteso quale sofferenza fisica e morale conseguente al reato di cui persona offesa e' il minore.

E' il caso di precisare che gli effetti della transazione 30/9/2005 che sarebbe intervenuta tra le parti anche in ordine agli aspetti risarcitori qui in rilievo e alla quale il ricorrente fa riferimento rimangono impregiudicati.

4- Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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