Il giudice del divorzio e' sicuramente competente a decidere sull'affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potesta'

Il giudice del divorzio e' sicuramente competente a decidere sull'affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potesta'. Dunque puo' legittimamente (come ha fatto) trasferire l'affidamento dai S.S., disposto dal Tribunale per i Minorenni, al padre. Il genitore affidatario e' altresi' legittimato a chiedere all'altro genitore decaduto dalla potesta', un contributo per il mantenimento della prole. (Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 luglio 2013, n. 17886)

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 luglio 2013, n. 17886



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10713/2012 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1387/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 14.10.2011, depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 25/10/2011, conferma la sentenza del Tribunale, che aveva affidato il figlio minore delle parti al padre.

Ricorre per cassazione la madre, che pure deposita memoria difensiva. Non ha svolto attivita' difensiva il padre.

Correttamente il giudice a quo precisa che la madre, dichiarata decaduta dalla potesta' dal Tribunale per i Minorenni, non e' legittimata a chiedere l'affidamento a se' del figlio minore. Il giudice a quo esamina comunque i suoi atti difensivi, precisando che essa non ha dedotto violazioni da parte del padre degli obblighi di cura e di educazione del figlio, che facciano ritenere inidoneo l'affidamento allo stesso.

Il giudice del divorzio e' sicuramente competente a decidere sull'affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potesta'. Dunque puo' legittimamente (come ha fatto) trasferire l'affidamento dai S.S., disposto dal Tribunale per i Minorenni, al padre. Il genitore affidatario e' altresi' legittimato a chiedere all'altro genitore decaduto dalla potesta', un contributo per il mantenimento della prole.

L'odierna ricorrente eccepisce l'incompetenza funzionale del giudice del divorzio sull'affidamento, nonche' la carenza di legittimazione del marito a richiedere l'assegno per il figlio (questioni, come si e' detto, infondate), ma nulla lamenta sul merito delle decisioni, e in questa sede non propone al riguardo vizio di motivazione.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attivita' difensiva la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita' ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Divorzio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2723 UTENTI