Il giudice del divorzio nella quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli ha facoltà di modificare l'assetto stabilito dai coniugi in sede di separazione

E' principio consolidato che in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice del divorzio abbia facoltà, al fine della concreta entita' del concorso di ciascun genitore, da stabilirsi anche in base alla valutazione comparativa delle rispettive possibilita' economiche, di rivedere e modificare il pregresso e non vincolante assetto stabilito in sede separatizia (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 22 maggio 2009, n. 11905)




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 28790/2005 proposto da:

PI. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATTIA BATTISTINI 197, presso l'avvocato DELL'AIUTO GIANNI, rappresentato e difeso da medesimo;

- ricorrente -

contro

MA. FA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l'avvocato LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato CASACCIA SIUSI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 171/2 005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato CASACCIA SIUSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.09.2003 (14.10.2003), il Tribunale di Macerata dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto (il (OMESSO)) dall'avv.to PI. Gi. con la sig.ra Ma.Fa. , in cui favore disponeva che il Pi. versasse euro 600,00, (annualmente rivalutando in base ISTAT), quale contributo mensile per il mantenimento dei figli Lu. ed Al. , ancora minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e culturali).

Con sentenza del 30.03 - 2.04.2005, la Corte di appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame del Pi. , compensando le spese processuali.

La Corte osservava e riteneva, tra l'altro:

- che l'appellante aveva impugnato la quantificazione del contributo di mantenimento della prole, assumendo che la relativa entita' era stata ingiustificatamente elevata rispetto a quella convenuta dalle parti in sede di separazione consensuale omologata il 7.01.1997 e di cui aveva chiesto il ripristino, determinata in lire 900.000 mensili, comprensive delle spese straordinarie ad esclusione di quelle connesse a motivi di salute;

- che il gravarne era infondato, dal momento che i primi giudici avevano giustamente considerato le accresciute esigenze personali e relazionali dei figli, ancora studenti, legate al progredire della loro eta' ed al tipo di ambiente socio - culturale cui appartenevano, ragioni che, dato pure il non apprezzabile squilibrio tra i redditi (abbastanza elevati) delle parti, non solo rendevano congrua e ragionevole l'entita' dell'apporto, ma anche giustificavano lo scorporo e l'equa ripartizione delle spese straordinarie, intendendosi come tali non solo quelle di natura sanitaria (legate al profilo conservativo dell'integrita' fisica), ma anche quelle legate alla cura e tutela della personalita' (spese culturali e scolastiche, da verificarsi nella logica del caso concreto), cosi' come richiamate in primo grado;

- che d'altra parte non era stato dimostrato che i problemi di salute dell'appellante, genericamente evidenziati, fossero tali da incidere significativamente sulla sua capacita' professionale e reddituale.

Avverso questa sentenza il Pi. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

La Ma. ha resistito con controricorso e depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Pi. deduce:

1. "Violazione e falsa applicazione della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 9, e successive modificazioni in ordine alla determinazione del contributo di mantenimento. Violazione e falsa applicazione dei principi che sono alla base dell'articolo 2909 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene in sintesi che i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto dei patti conclusi in sede di separazione consensuale omologata, che ogni variazione dell'accordo intervenuto in ordine alle spese straordinarie andava provato e motivato, che, non correttamente applicando i principi di diritto sul tema, si e' pervenuti alla indiretta duplicazione delle spese straordinarie (all'infuori di quelle per gravi motivi di salute) e conclusivamente che la decisione non si affida a criteri che abbiano spessore giuridico e, quindi, a criteri che abbiano i requisiti della legalita' ma si limita a prospettazioni generiche ed apodittiche che non hanno alcun addentellato con il caso concreto ed esulano da un'applicazione corretta delle norme sostanziali e processuali.

2. "Violazione e falsa applicazione della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 9, in combinato disposto con gli articoli, 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., comma 1, ex articolo 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene in sintesi che i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione non dati concreti e specifici ma delle mere ed aleatorie supposizioni, dato anche che con il completamento della crescita o il completamento degli studi dette spese diminuiscono, che la controparte non ha dato risposta all'istanza di quantificazione su base mensile o annuale delle spese straordinarie, che non potevano essere utilizzate le nozioni di fatto presunte o di comune esperienza e che la controparte avrebbe dovuto provare, quand' anche per sommi capi, le esigenze sopravvenute gia' non previste o se gia' previste modificate.

3. "Nullita' della sentenza di 1 e 2 grado per assenza di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5".

Sostiene che la sentenza e' priva di motivazione, che si risolve in una disquisizione sul tema generale dei diritti e degli interessi dei minori, che non e' stato spiegato, dati gli accordi separatizi, quali fossero state "...le prove acquisite in giudizio per determinare i criteri utilizzabili per una giusta ed equa distribuzione degli oneri a carico del coniuge non affidatario dei figli".

I motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.

Le doglianze che il ricorrente deduce si risolvono, infatti, o in inammissibili generiche critiche e censure di fatto volte ad una diverso apprezzamento dei medesimi dati, non consentito in sede di legittimita', o in infondati rilievi di non aderenza della pronuncia alle rubricate norme processuali e sostanziali, che, invece, i giudici di merito risultano avere ineccepibilmente applicato.

In particolare, seguendo un percorso argomentativo idoneo a rivelare la ratio decidendi, logico e obiettivamente comprensibile, la Corte distrettuale risulta essersi irreprensibilmente pure attenuta ai non e condivisi principi secondo cui:

- l'identita' di presupposti e finalita' delle norme che regolano il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli, rispettivamente, nel giudizio di separazione personale (articolo 155 c.c., come modificato dalla Legge 19 maggio 1975, n 151, articolo 36) e nel giudizio di divorzio (della Legge 1 dicembre 1970, n 898, articolo 6), non osta a che il giudice del divorzio, al fine della concreta entita' del concorso di ciascun genitore, da stabilirsi anche in base alla valutazione comparativa delle rispettive possibilita' economiche, abbia facolta' di rivedere e modificare il pregresso e non vincolante assetto stabilito in sede separatizia (in tema, cfr Cass. 197801046; 198102647).

- la verifica che il giudice del divorzio e' chiamato a compiere e la decisione che e' chiamato a rendere devono essere ancorate ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro eta' lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessita' di cura e di educazione, in rapporto anche al contesto familiare e sociale di appartenenza (cfr. Cass. 200506197; 200302196);

- il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato ai giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio puo' essere censuratO in sede di legittimita' solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e in un determinato luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua valutazione si fonda (Cass. 200709244).

- l'aumento delle esigenze economiche del figlio e' notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (in tema cfr Cass. 200717055) il criterio di quantificazione dell'assegno puo' essere adottato dal giudice di merito sia in termini complessivi ed unitari e sia in termini di ripetibilita' separata della quota delle spese straordinarie, nell'esercizio di una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimita', ove logicamente e correttamente motivata (in tema, cfr. Cass. 200302196), come nella specie e' avvenuto.

Conclusivamente il ricorso del Pi. deve essere respinto, con conseguente condanna del soccombente al pagamento in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Ma. , delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella complessiva somma di euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00, per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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