Il giudice non può imporre psicoterapie alle coppie che si lasciano in modo burrascoso e percorsi di sostegno alla genitorialità

La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialita' da seguire insieme e' lesiva del diritto alla liberta' personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo cosi' con l'articolo 32 Cost.. Inoltre non tiene conto del penetrante intervento, affidato dallo stesso giudice di merito, al Servizio sociale che si giustifica in quanto strettamente collegato all'osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilita' genitoriale. Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialita' da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalita' del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturita' della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 luglio 2015, n. 13506



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso, e indica per le comunicazioni relative al processo l'indirizzo p.e.c. (OMISSIS);

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS)), che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)), per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonche' sul ricorso incidentale proposto da:

(OMISSIS), come sopra rappresentata e difesa;

- ricorrente incidentale -

nei confronti di:

(OMISSIS), come sopra rappresentato e difeso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso il decreto n. 192/13 della Corte di appello di Firenze, emesso il 6 marzo 2013 e depositato il 18 aprile 2013, n. R.G. 293/2011;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto dei due ricorsi.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il 30 luglio 2009 (OMISSIS) ha depositato ricorso al Tribunale per i minorenni di Firenze con il quale ha chiesto l'affidamento del figlio (OMISSIS), nato a (OMISSIS) dall'unione con (OMISSIS), esponendo i seguenti fatti.

2. Gia' dal 2007 erano insorti fra i genitori gravi conflitti che avevano portato alla rottura dell'unione e alla proposizione di una serie di azioni giudiziali per ottenere l'affidamento del piccolo (OMISSIS). Nel 2008 (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano sottoscritto un accordo che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio, l'impegno di partecipare a un percorso di mediazione familiare e la possibilita' per (OMISSIS) di vivere con il minore presso l'abitazione di proprieta' di (OMISSIS). Tale accordo pero' non aveva avuto una piena esecuzione e si dimostrava impossibile una sua modifica consensuale che lo rendesse pienamente attuabile.

3. Si e' costituita (OMISSIS) che ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di lei, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita e determinazione del contributo del padre al mantenimento.

4. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto consulenza tecnica affidata al servizio sociale e all'esito, con decreto del 15 marzo 2011, ha disposto l'affidamento condiviso di (OMISSIS) con collocamento presso il padre, dando facolta' a (OMISSIS) di tenere con se' il figlio secondo la disciplina descritta nella motivazione del decreto, prescrivendo ai genitori di rivolgersi al servizio sociale per ricevere informazioni e farsi indirizzare verso un percorso di mediazione familiare, dando mandato al servizio sociale e alla U.O.P. di Siena di seguire la situazione del minore con interventi di sostegno, orientamento e controllo mirati alla diminuzione del conflitto genitoriale e alla ricerca di ulteriori accordi che terranno conto della crescita del minore.

5. Avverso il decreto hanno proposto separati ricorsi la (OMISSIS) e il (OMISSIS). Quest'ultimo ha richiesto l'affidamento esclusivo del figlio.

6. La Corte di appello, riuniti i procedimenti, ha disposto nuova CTU.

Il 3 luglio 2012 e' stata depositata la relazione del consulente tecnico cui e' stata allegata una bozza di accordo sottoscritto dalle parti in cui viene previsto l'affidamento condiviso con collocamento presso il padre, percorso di mediazione a sostegno della genitorialita', organizzazione del regime di visita, previsione di un periodo di monitoraggio da parte della Corte di appello. La Corte di appello ha affidato al CTU il compito di depositare una relazione sull'esito del monitoraggio. La nuova relazione del CTU ha dato atto dell'esito negativo del percorso di mediazione a causa della immaturita' della coppia genitoriale, ancora troppo coinvolta nel conflitto personale che rende impossibile un confronto autonomo tra i due genitori e necessario un percorso di sostegno e cura per entrambi, al fine di giungere a un reciproco rispetto dei ruoli, essenziale per garantire la loro collaborazione necessaria per la cura e l'educazione del figlio. Per altro verso la relazione del consulente ha dato atto del rispetto degli accordi assunti dalle parti e della mancanza di disagi da parte del minore ascrivibili alla collocazione prevalente presso il padre.

7. La Corte di appello, con decreto del 18 aprile 2013, ha confermato le statuizioni del T.M. relative all'affidamento condiviso e alla collocazione e domiciliazione prevalente presso il padre ribadendo la indicazione per cui, laddove, il pomeriggio, il padre sia impegnato nell'attivita' lavorativa e non possa occuparsi personalmente del figlio, si rivolga prioritariamente alla madre, verificandone la disponibilita', prima di chiedere l'ausilio di altri familiari o di terzi estranei. E' stato confermato anche il mandato ai servizi sociali di monitorare il rispetto delle statuizioni e la condizione del minore.

8. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 155 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; b) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, 13, 32, 111 Cost. e dell'articolo 155 sexies c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

9. Si difende con controricorso (OMISSIS) che propone a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 c.c., articolo 111 Cost., articolo 8 C.E.D.U. nonche' vizio di motivazione comportante la violazione di legge del giusto processo ai sensi dell'articolo 111 Cost.; b) violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell'articolo 111 Cost., dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 e dell'articolo 195 c.p.c..

10. (OMISSIS) replica con controricorso al ricorso incidentale.

11. Con il primo motivo del ricorso principale (OMISSIS) contesta la statuizione che lo obbliga a contattare preventivamente la (OMISSIS) per verificare la disponibilita' ad occuparsi del figlio qualora egli sia impegnato nell'attivita' lavorativa senza poterlo tenere con se', seppure coadiuvato dalla nonna o dalla baby-sitter.

12. Con il secondo motivo del ricorso principale contesta la legittimita' della statuizione che obbliga i genitori a sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale.

13. Con il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) rileva che il collocamento del figlio (OMISSIS) presso il padre e', a tutt'oggi, sfornito di una motivazione logico-giuridica definibile come tale. Inoltre lamenta che alla dichiarazione della Corte di parziale accoglimento del suo reclamo corrisponda in realta' una sostanziale conferma degli spazi di tempo del figlio riservati alla madre. Il provvedimento che la preferisce rispetto ad altri soggetti, nel caso in cui il padre collocatario sia impedito a stare con il figlio, perche' impegnato in attivita' lavorativa, e' del tutto inattuabile, secondo la ricorrente incidentale, data la forte conflittualita' dei genitori e la volonta' del (OMISSIS) di allontanare il figlio da lei cosicche' tale regolamentazione inattuabile si trasforma in un sostanziale affido esclusivo al padre il quale limita ai soli giorni rigorosamente indicati nel provvedimento il diritto di visita della madre.

14. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo in quanto il consulente, dopo aver prospettato nella relazione una volonta' delle parti di definire consensualmente il conflitto e dopo essersi reso conto del fallimento della mediazione, avrebbe dovuto rispettare il diritto di difesa e consentire alle parti di formulare le proprie osservazioni come esplicitamente richiesto dalla consulente di parte.

Ritenuto che:

15. Il primo motivo del ricorso principale e' inammissibile in quanto investe una disposizione non decisoria ne' definitiva e, pertanto, non ricorribile per cassazione. La prescrizione impugnata, infatti, e' sottoponibile in qualsiasi momento dalle parti al riesame del giudice competente, il quale ben potra' revocarla o modificarla nel corso e all'esito del mandato conferito al Servizio Sociale e all'UOP di Siena. Inoltre, la disposizione che si ritiene violata con il motivo in esame, e' volta prioritariamente alla tutela dell'interesse del minore. E' dunque chiaro che, in base a questa necessaria lettura dell'articolo 155 c.c., con la prescrizione impugnata - che peraltro si autodefinisce come indicazione - si chiede esclusivamente ai genitori una collaborazione, volta al superamento della persistente conflittualita' che contraddistingue il loro rapporto, al solo fine di assicurare al minore la possibilita' di crescere con un rapporto sereno e costante con entrambi i genitori, specificamente con riguardo alle situazioni in cui la possibilita' per il genitore non collocatario di occuparsi del figlio e' facilmente realizzabile. Ne' puo' ritenersi che la indicazione della Corte di appello debba essere interpretata come una rigida imposizione di un obbligo di consultazione, volta per volta, a carico del genitore collocatario come e' stato prospettato dal ricorrente ovvero come una inutile previsione rimessa alla volonta' del genitore collocatario, come e' stato rilevato dalla ricorrente incidentale, proprio perche' l'indicazione della Corte di appello si inquadra nel mandato conferito al Servizio sociale e all'UOP di Siena, finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di frequentazione madre-figlio e all'osservazione delle condizioni del minore con interventi di sostegno, orientamento e controllo, mirati alla riduzione del conflitto. Evidente pertanto che il rispetto della disposizione presuppone una cooperazione fra i genitori da realizzare con l'ausilio e il controllo del Servizio sociale e che in questa prospettiva solo una reciproca programmazione dell'attivita' professionale e del tempo aggiuntivo da dedicare al figlio potra' consentire l'operativita' di una indicazione finalizzata a garantire un'ampia frequentazione fra la madre e il figlio e la piena fruizione da parte del minore del suo diritto alla bi-genitorialita'. Infine il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi perche' la Corte di appello ha determinato con precisione il tempo di permanenza del minore con i suoi genitori e non ha affatto escluso che il genitore collocatario possa rivolgersi a terzi per essere coadiuvato nella cura del figlio quando e' impegnato nella sua attivita' professionale ma ha prescritto, come si e' detto, a entrambi i genitori una cooperazione finalizzata all'interesse del minore e affidata al controllo e al sostegno del Servizio sociale.

16. Il secondo motivo del ricorso principale e' invece fondato in quanto la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialita' da seguire insieme e' lesiva del diritto alla liberta' personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo cosi' con l'articolo 32 Cost.. Inoltre non tiene conto del penetrante intervento, affidato dallo stesso giudice di merito, al Servizio sociale che si giustifica in quanto strettamente collegato all'osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilita' genitoriale. Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialita' da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalita' del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturita' della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilita' di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori e' connotata da una finalita' estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non puo' che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione.

17. Il ricorso incidentale e' infondato in quanto la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Firenze di confermare la collocazione del minore presso il padre dipende dall'esito positivo che il CTU ha riferito circa il periodo di monitoraggio relativamente a detto collocamento, che peraltro era stato oggetto di uno specifico accordo tra le parti. Tale decisione, pertanto, non implica un giudizio negativo circa l'adeguatezza genitoriale della madre o circa la possibilita' di collocare il minore presso la stessa, bensi' afferma - con una motivazione per relationem al decreto emesso in primo grado nonche' fondata sull'esito della CTU disposta in secondo grado - che non sussistono i presupposti per una modifica della previsione del collocamento del minore presso il padre, tenuto conto delle informazioni positive sul periodo trascorso con domiciliazione prevalente presso il padre durante il quale non risultano essere stati ostacolati in alcun modo gli incontri con la madre. Inoltre non sussiste la dedotta indeterminatezza del rinvio alla regolamentazione degli incontri madre-minore cosi come indicata in motivazione.

18. Il secondo motivo del ricorso incidentale e' infondato sia perche' dalla stessa esposizione della ricorrente non risulta la concessione di un termine ex articolo 195 c.p.c. con specifico riferimento all'elaborato peritale finale. Per altro verso non risulta contestata l'affermazione della difesa del (OMISSIS) per cui non e' stata tempestivamente sollevata alcuna eccezione di nullita' della C.T.U. da parte della (OMISSIS) che conseguentemente in ipotesi deve ritenersi comunque sanata (cfr. Cass. Civ. sezione 2 n. 1744 del 24 gennaio 2013 e Cass. Civ. sezione 1, n. 24966 del 10 dicembre 2010, secondo cui l'eccezione di nullita' della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poiche' la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione).

19. Va pertanto dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo motivo dello stesso ricorso con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di revoca della prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psico-terapeutico individuale oltre a un percorso di sostegno alla genitorialita' da seguire insieme.

Va infine respinto il ricorso incidentale.

20. In considerazione dell'oggetto e dell'esito del giudizio le spese processuali devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo e decidendo nel merito, cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto. Rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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