Il grave disturbo psichico non fa scattare sempre l’interdizione

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 cod.civ. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sè pregiudizievole.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 aprile 2009, n. 9628)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NA. Ar. , NA. Em. , NA. St. , N. A. , DE. SI. Gi. , DE. GI. Gu. , NA. Om. , SA. An. , NA. Ma. Te. , elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina 121, presso l'avv. MAURIELLO Giacomo, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

NA. Is. ;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, in persona del Procuratore Generale pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4/2001 del 3 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/4/2009 dal Relatore Cons. Dott. PANZANI Luciano;

Udito l'avv. MAURIELLO per i ricorrenti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

NA. Is. con ricorso 13.1.2004 chiedeva pronunciarsi l'interdizione del padre Na. Ar. , nato il (OMESSO), in quanto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facolta' intellettive e volitive, che lo rendevano incapace di provvedere ai suoi interessi.

Si costituiva in giudizio l'interdicendo opponendosi alla domanda. Affermava di aver conservato piena capacita' d'intendere e volere e chiedeva, in subordine, la nomina di un amministratore di sostegno nella persona del figlio Em. . Si costituivano pure i figli Na. Ma. Te. , Om. , St. ed interveniva la sorella Na. An. Ma. , tutti dichiarando di opporsi alla pronuncia d'interdizione ed indicando in Na. Em. l'amministratore di sostegno. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli con sentenza 23.5.2005 dichiarava l'interdizione. Osservava il Tribunale che non erano fondate le eccezioni di nullita' del ricorso e dell'intero procedimento relative alla mancata indicazione nell'atto introduttivo dei parenti dell'interdicendo entro il quarto grado e degli affini entro il secondo ed alla mancata notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione di udienza a tali soggetti, poiche' non si trattava di litisconsorti necessari, ma di semplici informatori. Nel merito il Tribunale affermava l'assoluta incapacita' dell'interdicendo, ormai ottantanovenne, di provvedere agli atti della vita quotidiana e di curare i suoi interessi personali e patrimoniali, essendo l'interdizione l'unico provvedimento idoneo ad assicurare all'uomo adeguata protezione. Proponevano appello l'interdicendo, gli allora convenuti, l'interventrice, De. Si. Gi. , De. Gi. Gu. e Sa. An. chiedendo in via principale la revoca dell'interdizione e, in subordine, la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.

La Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame, osservando quanto alle eccezioni preliminari, che i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo dell'interdicendo non erano parti in senso proprio, ma avevano soltanto compiti consultivi, si che De. Si. Gi. , De. Gi. Gu. e Sa. An. , per quanto legittimati a proporre impugnazione, non potevano dolersi di essere stati pretermessi nel giudizio di primo grado. Essi inoltre potevano proporre impugnazione soltanto per dedurre fatti non acquisiti al processo in ragione della loro esclusione, fatti che nella specie non erano stati neppure dedotti. La doglianza dei tre appellanti e degli altri appellanti in ordine al mancato svolgimento di un'istruttoria piu' approfondita che sarebbe potuta derivare dalle informazioni utili fornite da una serie di parenti ed affini, era inammissibile per genericita'. Nel merito la Corte osservava che erano state acquisite attestazioni mediche di strutture specialistiche pubbliche in ordine al disturbo psichico da cui risultava affetto l'interdicendo (certificazione di demenza cerebro-vascolare con tetraparesi della ASL NA(OMESSO) in sede di riconoscimento dell'invalidita' civile operato nel (OMESSO)). Il Tribunale, all'esito dell'esame diretto del Na. , aveva evidenziato lo stato di confusione mentale, la totale mancanza di lucidita' nel riordinare i ricordi personali e familiari, l'inesistente rapporto con il denaro. Le ulteriori certificazioni mediche allegate dagli appellanti erano troppo contrastanti con gli esiti degli esami della Commissione di invalidita' e con l'esame diretto per poter essere ritenute attendibili. Il conferimento da parte del Na. nel (OMESSO) di procura speciale notarile non aveva richiesto un approfondito esame delle capacita' psichiche del conferente.

Ad avviso della Corte di merito il ricorso all'amministrazione di sostegno, come gia' ritenuto dal Tribunale, non era possibile perche' il Na. abbisognava di uno strumento di protezione piu' efficace, idoneo a sottrarre ad un soggetto facilmente aggredibile la capacita' di agire in campo sia personale che patrimoniale, nell'ampiezza della tipologia negoziale resa adottabile dai suoi possibili contatti con il mondo esterno.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione l'interdicendo Na. Ar. , Na. Em. , Na. St. , N. A. , De. Si. Gi. , De. Gi. Gu. , Na. Om. , Sa. An. , Na. Ma. Te. articolando tre motivi. Gli intimati Na. Is. e Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli articoli 712 e 713 c.p.c., articolo 417 c.c., articolo 113 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

L'indicazione dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo dell'interdicendo deve essere espressa nel ricorso introduttivo a mente dell'articolo 712 c.p.c., ed a tali soggetti va notificato il provvedimento di fissazione di udienza, ancorche' tali soggetti non assumano la qualita' di parte nel giudizio.

La semplice omissione del nominativo di tali soggetti e' motivo di nullita' dell'atto introduttivo. La Corte d'appello nell'affermare l'inammissibilita' del motivo di impugnazione per non essere stati indicati i fatti ed elementi non acquisiti per effetto della mancata audizione, avrebbe trascurato che difettava nel ricorso introduttivo e nello svolgimento del giudizio in primo grado l'indicazione dei soggetti interessati e la delibazione della loro utilita' consultiva. Ed a cio' non era stato posto rimedio nel corso del giudizio. La motivazione sarebbe contraddittoria perche' avrebbe dovuto essere la ricorrente in primo grado ad offrire gli elementi su cui parenti ed affini dovevano essere sentiti quale presupposto di ammissibilita' del ricorso.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'articolo 714 c.p.c. e articolo 417 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' difetto e contraddittorieta' di motivazione. La Corte di merito avrebbe accertato l'infermita' dell'interdicendo senza istruttoria e sulla base di indizi inattendibili ed insufficienti (risultanze dell'interrogatorio dell'interdicendo e documentazione medica prodotta dall'attrice). La Corte non avrebbe tenuto conto delle indicazioni offerte dai figli odierni ricorrenti e non avrebbe consultato gli altri parenti ed affini. L'esame dell'interdicendo avrebbe soltanto funzione orientativa per il giudice. Non si sarebbe valutato se la menomazione mentale fosse talmente grave da impedire all'interdicendo di provvedere ai propri interessi e se fosse abituale. La documentazione medica era contraddetta da attestazioni mediche di numerosi professionisti. Non sarebbero stati valutati i progressi ed i miglioramenti dell'interdicendo. Non vi sarebbe stata una valutazione adeguata della documentazione medico-legale, posto che gli attestati medici prodotti dai ricorrenti erano stati rilasciati da validi professionisti, ancorche' parenti dell'interdicendo. Sarebbe stata omessa un'indispensabile c.t.u. medico-legale, come previsto dall'articolo 419 c.c..

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 404 e 418 c.c. e della Legge n. 6 del 2004, nonche' contraddittorieta' di motivazione. Proprio la circostanza che l'interdicendo fosse in condizioni di esprimere la propria volonta', doveva portare i giudici di merito a valutare la possibilita' di far luogo all'amministrazione di sostegno. Occorreva valutare congiuntamente le residue capacita' e le esigenze di protezione. Proprio perche' ci si trovava di fronte ad un soggetto totalmente incapace, con poche esigenze inerenti alla vita quotidiana, sarebbe stato possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno, perche' tali esigenze sarebbero state facilmente individuabili.

L'interdicendo poteva essere adeguatamente protetto con un adeguato progetto di sostegno, comunque modificabile in relazione alle mutevoli esigenze in divenire.

2. Il primo motivo di ricorso non e' fondato.

Va premesso che questa Corte ha piu' volte affermato che nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell'articolo 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensi' svolgono funzioni consultive, essendo "fonti di informazioni" per il giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad

alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullita' del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, puo' costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. 18.2.1982, n. 1023; Cass. 15.5.1989, n. 2218; Cass. 1.12.2000, n. 15346).

Non puo' dunque darsi alcuna ipotesi di nullita' del ricorso e del giudizio di primo grado per non essere stati indicati nell'atto introduttivo alcuni dei parenti ed affini di cui puo' essere effettuata l'audizione nel corso del giudizio di interdizione, ancorche' gli stessi siano abilitati a proporre impugnazione contro la sentenza che pronuncia l'interdizione a mente del combinato disposto dell'articolo 718 c.p.c. e articolo 417 c.c.. Va poi aggiunto che la Corte di appello ha osservato che gli appellanti, odierni ricorrenti, nel dolersi della mancata audizione dei parenti ed affini, non avevano indicato le circostanze non considerate dal Tribunale su cui tali soggetti avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della decisione. I ricorrenti contestano che fosse loro onere provvedere in tal senso, ma non negano quanto affermato dalla Corte di merito, mentre, come si e' detto, escluso che i parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che la loro mancata partecipazione al giudizio di primo grado puo' costituire motivo di impugnazione sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione.

2. Conviene ora procedere all'esame del terzo motivo di ricorso, in quanto logicamente pregiudiziale. Il motivo e' fondato.

Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento - la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacita' l'incapacita', che ha tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorita' - il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si e' da subito concentrato sulla delicata tematica dell'individuazione dei confini tra amministrazione di sostegno, da un lato, e interdizione o inabilitazione, dall'altro. La Legge n. 6 del 2004, articolo 1, attribuisce all'amministrazione di sostegno "la finalita' di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'articolo 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare". Dal canto suo, l'articolo 414 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, dispone che il maggiore di eta' e il minore emancipato affetti da abituale infermita' di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; e l'articolo 415 c.c., continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione". Della questione del discrimen e' stato investito il Giudice delle leggi, dinanzi al quale e' stato sollevato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'articolo 404 c.c., articolo 405 c.c., nn. 3 e 4, e articolo 409 c.c., nel testo introdotto dalla Legge n. 6 del 2004, sotto il profilo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e quindi darebbero luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti "parzialmente fungibili", lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di "tutela" concretamente applicabile, in violazione degli articoli 2, 3 e 4 Cost., che garantiscono la sfera di liberta' e autodeterminazione dei singoli, e degli articolo 41 Cost., comma 1, e articolo 42 Cost., che garantiscono il pieno dispiegarsi della personalita' del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato infondata la questione, per l'erroneita' del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operativita' dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione. Secondo il Giudice delle leggi, "la complessiva disciplina inserita dalla Legge n. 6 del 2004, sulle p-sistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela piu' adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita'; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice puo' ricorrere alle ben piu' invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacita', estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria". Inoltre - ha sottolineato la Corte - e' da escludere che i poteri dell'amministratore di sostegno possano coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore, giacche', secondo il nuovo testo dell'articolo 411 c.c., comma 4, il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre soltanto che "determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".

Questa Corte ha poi osservato che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, articolo 3 - ha la finalita' di offrire a chi si trovi nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacita' di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita' di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneita' di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformita' di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 12.6.2006, n. 13584). In particolare, si e' osservato che con

l'amministrazione di sostegno "il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: cio' induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificita' delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravita' degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura". Una tale scelta "non puo' non essere influenzata dal tipo di attivita' che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione". "Ad un'attivita'' minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicita' delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attivita' di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacita' del soggetto, corrispondera' l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure piu' snelle, ma altresi' su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignita' dell'individuo che ... essa sottende, in contrapposizione alle piu' invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacita', concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Detto status non e', invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilita' di compiere, ove ne sia in grado, quelle attivita' nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualita' minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'articolo 409 c.c., comma 2, della possibilita' di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana". Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che,

poiche' il Na. Ar. poteva compiere atti negozialmente rilevanti, occorreva una maggior protezione che poteva essere assicurata soltanto dal provvedimento d'interdizione. Con cio' peraltro i giudici di merito non hanno considerato che ai sensi dell'articolo 405 c.p.c., comma 5, nn. 3 e 4, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno deve specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario puo' compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Di conseguenza ben puo' il giudice graduare il progetto di sostegno in modo tale da escludere, che, fermo restando il diritto, assicurato al beneficiario dall'articolo 409 c.c., di conservare la capacita' di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, l'incapace possa svolgere un'attivita' negoziale pregiudizievole, senza per questo alterare legami familiari (nella specie l'interdicendo vive con la famiglia di origine) od impedire gli atti della vita quotidiana.

Va pertanto formulato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'articolo 418 c.c., per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita' di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneita' di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'articolo 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attivita' negoziale per se' pregiudizievole". Il secondo motivo rimane assorbito, spettando al giudice di rinvio provvedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito alla luce del principio di diritto enunciato ed, occorrendo, all'esperimento di c.t.u. medico - legale.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che pronuncera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Si impartiscono, per specifico obbligo sancito dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, essendo questione di giudizio in materia di stato della persona, le disposizioni limitative della divulgazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interdicendo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il primo motivo; accoglie il terzo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi dell'interdicendo.

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