Il mancato pagamento dell'assegno divorzle non costituisce reato se l'inadempiemnto è detrminao dallo stato di indigenza

Non c'è violazione degli obblighi di assistenza familiare qualora sussistano fatti concreti a testimonianza dell'effettiva impossibilità di adempimento dell'obbligazione fissata dal giudice. E' quanto ha stabilito a setsa sezione penale della Corte di Cassazion con sentenza del del 5 dicembre 2007, n. 45273.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) RA. DO. N. IL (OMESSO);

avverso sentenza del 17/05/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilita'.

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe Ra. Do. e' stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di maltrattamenti.

2. Ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che l'istruttoria dibattimentale aveva obbligato la difesa ad operare numerose contestazioni in punto di fatto, su lacune, contrasti, contraddittorieta, astio nutrito dai familiari, circostanze eminentemente desunte da esami testimoniali, che enumera nuovamente. Con un secondo motivo reitera la richiesta di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il tempo del commesso reato vada retrodatato ad almeno cinque anni prima della richiesta di rinvio a giudizio.

3. Il ricorso e' inammissibile.

Il primo motivo costituisce una mera analisi del merito del processo, e tende a sottoporre al giudizio di legittimita' aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimita' o profili di illogicita' della motivazione della decisione impugnata ma mira solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai Giudici del merito, ricostruzione che e' insuscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimita'.

In realta' il Giudice del merito ha correttamente analizzato, anche attraverso le testimonianze acquisite in atti, il materiale probatorio offerto, il richiamo per relationem alla motivazione del giudice di primo grado e' consentito. Trattandosi di una "doppia conforme" vi e' attitudine delle due sentenze alla reciproca integrabilita'.

Inoltre, e' stato piu' volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimita' sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato e' - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realta'" degli appartenenti alla collettivita' ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.

In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimita' si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilita' da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.

Al Giudice di legittimita' e' invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perche' ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacita' esplicativa).

Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalita' e di capacita' di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.

4. Manifestamente infondato e' anche il secondo motivo, relativo alla supposta causa estintiva del reato. Si legge nella sentenza di secondo grado una motivazione congrua e corretta sul piano giuridico, che parte comunque da un dato fattuale incontestabile in questa sede di legittimita', cioe' che in base alle dichiarazioni della persona offesa, reiterate su specifiche domande del P.M., le azioni vessatorie siano continuate fino al (OMESSO).

5. Alla declaratoria di inammissibilita' consegue, a mente dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonche' del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che la corte equitativamente ritiene di fissare, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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