Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenersi corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, di detta difesa tecnica ogniqualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o no corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritti di difesa e di contraddittorio. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 11 luglio 2008, n. 19233)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. ADAMO Mario - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere

Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, nella persona dell'Avvocato Generale PA. RO. MA. ;

- ricorrente -

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO RI. AD. , SP. TI. , SP. PI. ;

- intimati -

avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO depositato il 11/01/06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 04/06/2008 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che chiede che la Corte, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Sp.Ti. presento' personalmente ricorso al Giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno al padre Sp.Pi. . Il Giudice tutelare, con provvedimento 2 marzo 2005, dichiaro' la nullita' del ricorso perche' non sottoscritto da un difensore munito di jus postulandI. Proposto reclamo alla Corte di appello di Milano dal P.M. la Corte, con decreto 10 gennaio 2006, lo rigetto', il P.G. presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso avverso tale decreto, con atto notificato il 27 marzo 2006 a Ti. e Sp.Pi. ed al P.M. presso il tribunale di Milano, formulando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione degli articoli 82, 720 bis e 716 c.p.c., deducendo che il ricorso non poteva essere proposto senza l'assistenza di un difensore munito di jus postulandi.

Il ricorso e' stato fissato per l'esame in Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli articoli 82, 720 bis e 716 c.p.c., in quanto la domanda di nomina di un amministratore di sostegno puo' essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore munito di jus postulandi e' manifestamente fondato nei sensi espressi dal seguente principio di diritto, gia' formulato da questa Corte con la sentenza n. 25366 del 2006, del quale la Corte di appello dovra' fare applicazione in sede di rinvio:

"Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure d'interdizione ed inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenersi corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, di detta difesa tecnica ogniqualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, sia o no corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per cio' stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritti di difesa e di contraddittorio".

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che ne fara' applicazione. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

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