Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario dispone economiche provvisorie non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.

Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell'articolo 8, numero 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la "fruttuosita' pratica" della decisione definitiva), ed e' subordinato all'accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennita' e degli alimenti ("fumus boni iuris"), nonche' del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia ("periculum in mora"); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non e' esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 novembre 2007, n. 24412)





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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VI. Ma., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Alessandria 128, presso l'Avv. PIRO Antonino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ST. Ma. Lu., elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 44, presso l'Avv. Gioioso Raffaello, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente -

sul ricorso n. 10622/04 proposto da:

ST. Ma. Lu., elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 44, presso l'Avv. GIOIOSO Raffaello, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

VI. Ma., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Alessandria 128, presso l'Avv. PIRO Antonino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- controricorrente -

P.G. PRESSO CORTE APPELLO ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 84/04 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 9.1.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4.10.2007 dal Consigliere Dott. BONOMO Massimo;

udito per il ricorrente principale l'Avv. Piro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;

udito per la ricorrente incidentale l'Avv. Gioioso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Caliendo Giacomo, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2002 Vi.Ma. conveniva dinanzi la Corte d'appello di Roma St.Ma. Lu. chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia la sentenza del 9 febbraio 2001 con la quale il Tribunale ecclesiastico del Lazio aveva dichiarato la nullita' del matrimonio concordatario da loro contratto il (OMESSO).

Si costituiva la St., la quale chiedeva che la domanda fosse respinta perche' la sentenza era contraria all'ordine pubblico in quanto la causa di nullita' dichiarata non era da lei conosciuta ne' conoscibile.

Con sentenza del 5 dicembre 2003 - 9 gennaio 2004, la Corte d'appello di Roma dichiarava l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita' del matrimonio e determinava in via provvisoria in euro 1.500 il contributo mensile di mantenimento dovuto dal Vi. alla St.. Osservava la Corte territoriale, tra l'altro:

a) che non poteva venire accolta l'eccezione di contrarieta' all'ordine pubblico della delibanda sentenza ecclesiastica, in quanto i principi validi in tema di riserva mentale o di simulazione da parte di uno dei coniugi non si applicano ai casi in cui la nullita' del matrimonio e' stata dichiarata per un vizio del consenso che non dipende dalla malafede di uno dei coniugi, ma da una sua incapacita' psichica;

b) che i provvedimenti di natura economica previsti dalla Legge n. 121 del 1985, articolo 8, e richiesti dalla convenuta avevano natura anticipatoria al fine di garantire al coniuge "debole" un'immediata e provvisoria tutela economica, la quale appariva necessaria, essendo venuta meno, per il mutamento dello status delle parti, l'efficacia dei provvedimenti pronunciati in sede di separazione.

Avverso la sentenza della Corte d'appello Vi.Ma. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

St.Ma. Lu. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in base a tre motivi.

Il Vi. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Con ordinanza del 19 dicembre 2006 questa Corte, rilevato che il ricorso per Cassazione non era stato notificato ne' al Pubblico Ministero presso il giudice "a quo" ne' a quello presso il giudice "ad quem", entrambi litisconsorzi necessari, ha rinviato la causa a nuovo ruolo assegnando un termine per l'integrazione del contraddittorio.

Il Vi. ha provveduto tempestivamente all'integrazione del contraddittorio ed al deposito del relativo atto.

Il ricorrente principale ha depositato un'ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. E' pregiudiziale l'esame dei motivi del ricorso incidentale.

Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente incidentale lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

La St. sottolinea che gia' con l'atto di costituzione dinanzi alla Corte d'appello: a) si era opposta alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio perche' contraria all'ordine pubblico interno; b) aveva eccepito che l'incapacita' del coniuge, per cause di natura psichica, di assumere gli obblighi coniugali era estranea alle cause di nullita' previste dagli articoli 119 e 120 c.c., sotto le cui fattispecie non poteva farsi rientrare il caso in esame.

Si sostiene che su queste questioni la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare.

3. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice d'appello, da un lato, rilevato che il vizio da cui era affetto il Vi. era di natura psichica - e quindi non riconducibile ai vizi la cui mancata conoscenza e/o conoscibilita' da parte dell'altro coniuge costituisce un limite invalicabile alla delibazione della sentenza - e, dall'altro, affermato che, essendo la St. a perfetta conoscenza della situazione psichica del Vi., la sentenza doveva essere delibata.

4. Il terzo motivo del ricorso incidentale ha per oggetto una doglianza di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente incidentale evidenzia che la Corte d'appello non aveva indicato quali specifici fatti avevano o avrebbero potuto consentire alla St. di conoscere i vizi che hanno portato alla dichiarazione di nullita' del matrimonio. Ne' potevano essere considerati elementi utili a determinare la conoscenza o conoscibilita' di un vizio psichico quelli richiamati dal giudice di appello, e cioe' la dichiarazione della madre del Vi., la quale si sarebbe definita "una mamma chioccia un po' oppressiva" ed il fatto che il Vi. avesse organizzato per un fine settimana il soggiorno in una localita' turistica con la St., futura fidanzata, dormendo in camere separate.

5. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.

Non sussiste anzitutto un ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica per contrarieta' all'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 797 c.p.c., n. 7, sopravvissuto all'abrogazione da parte della Legge n. 218 del 1995 in conseguenza del rinvio materiale effettuato dall'articolo 8, n. 2, lettera e) dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e dal n. 4 lettera b) del protocollo addizionale, ratificati con Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796; nello stesso senso Cass. 30 maggio 2003 n. 8764).

Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullita' di un matrimonio concordatario, per "incapacitas assumendi onera matrimonii", la nullita' discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso, e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidita' contemplate dagli articoli 120 e 122 c.c.; deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano non rilevando in contrario le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva alla proponibilita' dell'azione, in quanto le stesse non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 9 dicembre 1993 n. 12144). Inoltre, e' stato sottolineato, in relazione ad un caso di nullita' del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per difetto di consenso connesso a cause psichiche, che il contrasto con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano non e' ravvisabile nemmeno sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, atteso che, mentre la disciplina generale dell'incapacita' naturale da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (articolo 428 c.c., comma 2), tale aspetto e' invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacita' naturale vista quale causa di invalidita' del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 3002/1997 cit.).

Nella specie, avendo il giudice ecclesiastico dichiarato la nullita' del matrimonio per incapacita', di natura psichica, del Vi. ad assumere gli oneri del matrimonio, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la contrarieta' all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica ed anche la rilevanza della conoscenza o conoscibilita' della causa di nullita' del vincolo da parte dell'altro coniuge.

In particolare, la Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema di delibazione delle sentenza ecclesiastiche per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona sacramenti" secondo la quale il giudice italiano e' tenuto ad accertare, con piena autonomia, la conoscenza o l'oggettiva conoscibilita', da parte dell'altro coniuge, della suddetta esclusione - ha poi affermato che i principi giurisprudenziali richiamati si riferivano ai casi di riserva mentale o simulazione da parte di uno dei coniugi, nei quali si rende necessario tutelare la buona fede dell'altro, ma non si applicavano al caso in esame, ove la nullita' del matrimonio era stata dichiarata per un vizio del consenso che non dipendeva da un atteggiamento in malafede, ma da una sua incapacita' psichica.

E' vero che la Corte d'appello ha proseguito rilevando che dalla stessa sentenza ecclesiastica emergeva con chiarezza che la St. era a perfetta conoscenza, prima del matrimonio della situazione psichica del Vi., ma tali considerazioni risultano prive di decisivita' non solo per quanto precedentemente affermato dalla medesima Corte territoriale, ma soprattutto alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla disciplina dell'incapacita' naturale quale causa di invalidita' del matrimonio.

Non e' pertanto necessario esaminare le censure della ricorrente incidentale attinenti al profilo della conoscenza o conoscibilita' da parte sua della causa di nullita' del matrimonio.

6. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente principale lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che la convenuta non aveva formulato nessuna richiesta di provvedimenti anticipatori Legge n. 121 del 1985 ex articolo 8, mentre la Corte li aveva adottati muovendo dalla mera domanda riconvenzionale di indennita' ai sensi dell'articolo 129 bis c.c., della quale era stata eccepita l'inammissibilita', non potendosi, in sede di delibazione, affrontare il merito dei profili economici consequenziali alla delibazione stessa.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della Legge n. 121 del 1985, articolo 8, degli articoli 129 e 129 bis c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Afferma che la Corte territoriale aveva omesso di accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della tutela anticipatoria. Nella specie mancava il "fumus boni iuris" perche' condizione per il riconoscimento dell'indennita' di cui all'articolo 129 bis c.c. era la buona fede del richiedente e la mala fede dell'altra parte, mentre nel caso in esame la stessa Corte d'appello aveva riconosciuto che il vizio del consenso che aveva portato alla nullita' del matrimonio non era dipeso da un atteggiamento in malafede del Vi., ma da una sua incapacita' psichica.

8. I due motivi del ricorso principale sono inammissibili.

Come gia' ritenuto da questa Corte (Cass. 19 novembre 2003 n. 17535, Cass. 18 maggio 2007 n. 11654), il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell'articolo 8, numero 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la "fruttuosita' pratica" della decisione definitiva), ed e' subordinato all'accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennita' e degli alimenti ("fumus boni iuris"), nonche' del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia ("periculum in mora"); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non e' esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

I motivi del ricorso incidentale non hanno affrontato la questione della natura dei provvedimenti economici provvisori di cui trattasi, al fine di sostenere la ricorribilita' in Cassazione contro le decisioni che li abbiano adottati, sicche', in mancanza di nuovi argomenti contrari, il suddetto orientamento deve essere confermato senza necessita' di ulteriore esame.

9. Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese.

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