Il riconoscimento di paternità si può desumere anche dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici

Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l’effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull’esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento, non esclude che il giudice possa desumere, appunto, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 16 aprile 2008, n. 10051)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DA. GI., DA. EM., DA. ID., SA. MA. CL., nella qualita' di erede di DA. SA. TE., elettivamente domiciliati in ROMA VIA GOFFREDO MAMELI 51, presso l'avvocato PARADISI SIMONETTA, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AN. TI. GI., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 1, presso l'Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FREZZA LUIGI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 504/04 della. Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 16/06/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2007 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato PARADISI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'Avvocato FREZZA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 1998, An. Ti.Gi., nata il (OMESSO), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova Giuseppe, Em., Id. e Da.Te., fratelli di Da.Ca., nato il (OMESSO) e deceduto il (OMESSO), di cui asseriva essere figlia naturale, affinche' fosse accertata detta paternita', e di conseguenza fosse dichiarata la sua qualita' di erede universale del defunto.

Con sentenza depositata l'11 ottobre 2002, istruita la causa mediante acquisizione degli atti del precedente processo concluso con la dichiarazione di improcedibilita' della domanda, il Tribunale di Mantova accolse la domanda, dichiarando l'attrice figlia naturale di Da.Ca., del quale revoco' il testamento olografo del 13 febbraio 1967. I fratelli Da. e Sa.Ma. Cl., erede di Da.Te., defunta nelle more, proposero appello avverso la sentenza.

2. - La Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 16 giugno 2004, respinse il gravame. Escluse, anzitutto, la Corte che le testimonianze rese in un precedente giudizio svoltosi tra le stesse parti, concluso con la dichiarazione di improponibilita' della domanda, fossero inutilizzabili, come sostenevano gli appellanti, essendo stato il relativo mezzo di prova assunto nel contraddittorio delle parti senza incorrere in alcun vizio procedimentale dell'atto istruttorie compiuto, mentre era una congettura del tutto priva di riscontro la ipotesi, adombrata dagli stessi appellanti, che i testimoni avessero subito delle pressioni ad opera della An. o del coniuge. Ne' aveva alcun fondamento il rilievo secondo il quale nel periodo utile ai fini del concepimento di Gi., fra Da. Ca. e la madre di quest'ultima sarebbe stata gia' interrotta la relazione amorosa, come sarebbe stato dimostrato dalla corrispondenza epistolare tra i due, interrotta tra il mese di maggio ed il mese di settembre del 1938. Al riguardo, osservo' la Corte che i due facevano ricorso alla corrispondenza solo saltuariamente, quando erano lontani. Del resto, il tenore delle ultime lettere faceva pensare, secondo il Giudice di secondo grado, ad una crisi sentimentale in atto, e non ad una rottura del legame risalente a mesi prima.

La Corte di merito esamino', inoltre, una serie di testimonianze ritenute attendibili che avevano confermato la paternita', per converso escludendo l'attendibilita' di altre testimonianze contrarie. Quanto alla doglianza relativa alla utilizzazione, da parte del Giudice di primo grado, come argomento di prova, del rifiuto degli stessi appellanti di sottoporsi all'esame del DNA, trattandosi di soggetti diversi da quello cui la paternita' era attribuita, osservo' la Corte che, ai fini dell'accertamento della paternita' naturale, non era necessario che la prova del DNA fosse effettuata nei confronti del presunto genitore, potendo essere svolta anche nei confronti dei parenti piu' stretti: sicche' il rifiuto opposto, sottraendo al giudizio un elemento di valutazione decisivo, non poteva che risolversi a sfavore degli appellanti.

Quanto alla doglianza relativa alla liquidazione delle spese processuali in favore dell'attrice, ritenute eccessive, la Corte ritenne generica la censura.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Da. Gi., Em., Id. e Sa.Ma. Cl. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso An. Ti.Gi., che ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 269, 2697, 2727, 2729 c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti osservano che nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di paternita', la esistenza di una relazione intima tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento e' stato ritenuto dato di indubbia rilevanza, tale da giustificare il convincimento della fondatezza dell'azione, in presenza di riscontri costituiti da circostanze idonee a stabilire un collegamento fra detta relazione ed il concepimento, quali le modalita' oggettive e soggettive della relazione carnale (convivenza stabile e notoria, unita a progetti matrimoniali), ed il comportamento del preteso padre durante la gravidanza della donna, al momento del parto e successivamente. Solo in tali casi si puo', dunque, affermare la presenza di un quadro presuntivo idoneo ad acquistare dignita' di prova. Cio' posto, si dolgono i ricorrenti che la Corte territoriale abbia inferito la frequentazione del Da. e della An. nel periodo del concepimento di Gi. dall'assenza di corrispondenza tra i due nel periodo intermedio (maggio - settembre 1938) tra le due lettere inviate dalla donna al presunto padre della stessa Gi., ritenendo che tale assenza fosse giustificata da una normalita' di rapporti e di frequentazione, alla stregua del convincimento che la An. ricorresse alla corrispondenza allorquando si approssimava una nuova lontananza. In tal modo, la Corte d'appello avrebbe ritenuto provato il fatto ignoto (la permanenza di frequentazione tra i due fidanzati in epoca utile al concepimento) sulla base di elementi il cui carattere di presunzione sarebbe tutto da dimostrare. Del resto, l'argomentazione del giudice di secondo grado avrebbe dovuto portare alla conclusione opposta a quella cui esso e' pervenuto, nel senso che la lettera del 13 maggio 1938 avrebbe rappresentato l'annuncio di una nuova lontananza, tale da escludere nel periodo intermedio (fino alla lettera del mese di settembre di quell'anno) una normalita' di rapporti e di frequentazione.

Il preconcetto dei Giudici di merito avrebbe, poi, influito sulla valutazione della exceptio plurium concubentium opposta dagli attuali ricorrenti alla stregua della deposizione della teste Mi. An., che aveva riferito di un incontro avvenuto con il nipote Da.Ca. nel settembre del 1938, nel corso del quale aveva appreso che durante l'estate dello stesso anno la An. avrebbe manifestato l'intenzione di recarsi in montagna accompagnata dal cognato dr. Ri. (padre naturale di Gi. secondo i ricorrenti) : circostanza valutata dalla Corte di merito come indicativa della persistenza di rapporti tra i fidanzati nel periodo in questione - nel quale costoro ancora avrebbero parlato dei loro programmi e nel quale, in particolare, il Da. si sarebbe sentito ancora in diritto di censurare le scelte della An. -piuttosto che della mancanza di ulteriori contatti tra i due nello stesso periodo.

Il medesimo preconcetto aveva indotto i Giudici di merito ad escludere l'attendibilita' di altre deposizioni dalle quali risulterebbe provata la relazione della An. con il cognato, che sarebbe stato sorpreso con lei in atteggiamenti intimi, e con altro soggetto. Ne' dal comportamento del Da. precedente e successivo alla nascita di Gi. sarebbe emerso alcun indizio di una paternita' cosciente.

2.1. - La doglianza e' inammissibile.

2.2. - Invero, al di la' della formale enunciazione della censura, rubricata come violazione di legge e vizio motivazionale, la stessa si risolve, sostanzialmente, nella richiesta alla Corte di un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello operato dal giudice di merito: operazione non consentita al giudice della legittimita' se non nel caso in cui siano ravvisabili lacune di natura logico - giuridica nella valutazione che ha dato luogo alla decisione impugnata.

E che nella specie tali lacune non sussistessero e' dimostrato dall'articolato ordito della decisione stessa, dal quale emergono con chiarezza i criteri fondanti il convincimento della Corte bresciana in ordine alla permanenza della relazione tra il Da. e la An. all'epoca del concepimento di Gi.. Gli elementi, ritenuti dal secondo giudice concordanti in tal senso, attengono, in particolare, al tenore "appassionato ed implorante" delle lettere indirizzate al Da. dalla An. nel mese di settembre del 1938, che, secondo quanto ragionevolmente affermato nella, sentenza impugnata, deporrebbero, tenuto anche conto dell'assenza di corrispondenza nei mesi precedenti (a partire dal mese di maggio) - e, quindi, del presumibile ripristino di una normalita' di frequentazione medio tempore, nel senso di una crisi sentimentale in atto, e non certamente di una rottura dei rapporti tra i due risalente gia' a molti mesi addietro.

2.3. - Del pari incensurabile nella presente sede risulta il convincimento espresso dalla Corte bresciana in ordine al mancato raggiungimento della prova inerente alla exceptio plurium concubentium. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha indicato il materiale documentale e testimoniale sul quale ha fondato la propria valutazione, non trascurando di esaminare, per contestarle analiticamente, le deposizioni di segno opposto, valorizzate dalla difesa degli appellanti, ed insindacabilmente ritenute prive di spessore o generiche quanto al riferimento temporale, ovvero contraddittorie.

Ulteriori elementi di prova sono stati, poi, con apprezzamento incensurabile siccome non affetto da illogicita' ed immune da vizi giuridici, individuati, con riguardo al comportamento del Da. successivo alla nascita di Gi., in particolare, nella sostanziale ammissione da parte del primo della paternita', risultante dalla deposizione della teste G., definita dalla Corte "molto puntuale", e, con riguardo al comportamento antecedente la nascita, in altre deposizioni, massimamente valorizzate siccome concordanti, che testimoniavano della scommessa fatta dal Da. con alcuni amici in ordine al sesso del nascituro.

3. - Con la seconda censura, si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 116 e 118 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel giudizio di merito, era stata ammessa una consulenza tecnica volta all'accertamento genetico della presunta paternita', senza che fosse stata preventivamente raggiunta la prova della relazione intima fra la An. ed il Da.. La Corte di merito avrebbe poi ritenuto elemento di valutazione decisivo per la pronuncia il rifiuto opposto dagli attuali ricorrenti (fratelli del Da.) di sottoporsi agli esami ematologici, senza valutare che l'accertamento della paternita' naturale effettuato su persona diversa dal presunto padre non lo rende comunque decisivo, potendo valere solo ad accertare l'esistenza di un rapporto di parentela, ma non la paternita'. Ne' la Corte avrebbe compiutamente spiegato la ragione per la quale aveva ritenuto ingiustificato detto rifiuto, originato da motivazioni di carattere morale - che sottintendevano un certo retaggio culturale di tutto rilievo - collegate alla certezza che il Da., educato ai principi della onesta', serieta' e laboriosita', non avrebbe mai procurato sofferenze ad alcuno, ed alla intenzione di non mettere in discussione le assicurazioni dello stesso in ordine alla propria estraneita' alla paternita' di cui si tratta. Inoltre, la indagine immunogenetica non avrebbe potuto sortire i risultati di probabilita' che si sarebbero raggiunti in caso di effettuazione diretta sul presunto genitore, a causa del ritardo con il quale era stata intrapresa l'azione giudiziaria di riconoscimento di paternita', dopo il decesso del presunto padre.

4.1. - La censura e' immeritevole di accoglimento.

4.2. - Va premesso che, come ripetutamente avvertito da questa Corte, l'articolo 269 c.c., nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali puo' essere dimostrata la paternita' naturale, sicche' il Giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, puo' legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilita' neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento (v., tra le altre, Cass. sent. n. 12166 del 2005).

Sulla base di tali considerazioni, questa Corte ha altresi' ritenuto che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del Giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternita' sulla sola dichiarazione della madre e sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento, non esclude che il Giudice possa desumere, appunto, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (v. Cass., sent. n. 1733 del 2008, n. 6694 del 2006).

4.3. - Nella fattispecie - in cui il presunto padre era, all'epoca della proposizione della domanda di riconoscimento di paternita', gia' deceduto - la Corte di Brescia, in presenza di elementi presuntivi dai quali, come si e' chiarito sub 2.2. e 2.3., aveva ritenuto, insindacabilmente, la esistenza della relazione amorosa tra il Da. e la An. all'epoca del concepimento di Gi., ben poteva, come ha fatto, trarre elementi, da valutare nel complesso del quadro indiziario, dal rifiuto della prova ematogenetica.

E' pur vero che detta prova era stata ammessa nei confronti degli appellanti, fratelli del Da.. Peraltro, anche l'accertamento sui congiunti del presunto padre avrebbe potuto offrire, con la prova del rapporto di parentela di Gi. con gli stessi, elementi tali da contribuire al convincimento del Giudice: onde, dal suo mancato espletamento per il rifiuto opposto dagli appellanti - la cui giustificazione e' stata implicitamente ritenuta, con apprezzamento insindacabile siccome non affetto da illogicita', inadeguata - la Corte di merito ha tratto argomento di prova, coniugandone il contenuto con gli altri elementi raccolti, cosi' da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, la conclusione della gravita' e concordanza degli indizi in ordine alla paternita' in discussione.

5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, ed i ricorrenti, conseguentemente, vanno condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 3.500,00, per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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